L.R. Toscana 28/2017
Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina in Toscana l’autorizzazione comunale, in via eccezionale, di gare e manifestazioni di fuori strada su percorsi diversi da quelli ordinari. Ogni anno possono essere autorizzate più iniziative, ciascuna fino a 3 giorni, con consenso dei proprietari/conduttori e, nelle aree protette, del gestore, oltre agli obblighi di ripristino e garanzie.
Autorizzazione comunale per gare e manifestazioni di fuori strada
Gare e manifestazioni di fuori strada
La legge regionale della Toscana modifica la disciplina già vigente sulla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, intervenendo sulle condizioni per autorizzare gare e manifestazioni. L’obiettivo è consentire, solo in via eccezionale, lo svolgimento di tali eventi su percorsi diversi da quelli ordinari, con limiti temporali e garanzie a tutela dei fondi interessati.
Ambito e natura dell’autorizzazione
Il comune può autorizzare manifestazioni e gare di fuori strada in via eccezionale. L’autorizzazione può riguardare percorsi diversi da quelli indicati nella disciplina ordinaria e può essere rilasciata anche in deroga alle previsioni generali richiamate dalla legge regionale n. 48 del 1994.
Limiti temporali e quantitativi
Per ciascun anno il comune può autorizzare più manifestazioni o gare, ma con vincoli precisi:
- ciascuna manifestazione o gara non può superare la durata di tre giorni;
- il riferimento è annuale, quindi la possibilità di autorizzazione è ripetibile ogni anno entro tali limiti.
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione comunale è subordinata a una serie di condizioni preliminari:
- consenso dei proprietari dei fondi interessati;
- consenso dei conduttori dei fondi interessati;
- per le aree protette, consenso del soggetto gestore;
- assunzione, da parte del richiedente, degli obblighi di ripristino;
- prestazione delle garanzie previste dalla disciplina richiamata per assicurare il ripristino dei luoghi.
Effetti pratici della modifica
La legge rafforza e chiarisce il regime autorizzatorio delle gare e manifestazioni fuori strada, rendendo espliciti sia la possibilità di deroga sia i presupposti necessari per l’uso di fondi privati e di aree protette. La disciplina ha efficacia nel solo territorio della Toscana.
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