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Legge

L.R. Toscana 26/2017

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014.

Normativa regionaleL.R. Toscana 26/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana sull’accesso ai documenti e sull’accesso civico, recependo la normativa statale, e introduce obblighi di trasparenza per consiglieri regionali, Presidente della Giunta, assessori e titolari di cariche di garanzia, con pubblicazioni sul sito istituzionale e sanzioni per omissioni. Modifica inoltre la l.r. 55/2014 su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Diritto di accesso, trasparenza patrimoniale e inconferibilità degli incarichi nella Regione Toscana

Diritto di accesso, trasparenza e inconferibilità nella Regione Toscana

La legge regionale ridefinisce la disciplina toscana su accesso ai dati e ai documenti amministrativi, obblighi di pubblicità e trasparenza per gli organi politici regionali e per alcune cariche di garanzia, nonché alcune regole in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso la Regione Toscana.

Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi

La Regione Toscana garantisce sia l’accesso civico previsto dal d.lgs. 33/2013, nel rispetto dell’articolo 54 dello Statuto regionale, sia l’accesso ai documenti amministrativi secondo la l. 241/1990. Le forme di accesso sono lo strumento per conoscere dati e documenti non pubblicati sul Bollettino ufficiale, nelle banche dati regionali o sul sito internet della Regione. Per quanto non disciplinato dalla sezione, si applicano la l. 241/1990 e il d.lgs. 33/2013.

Regole organizzative sull’accesso

La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono disciplinare, con proprie deliberazioni da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma, le modalità di esercizio del diritto di accesso e i rimborsi dovuti all’amministrazione, commisurati al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali. Gli atti devono essere oggetto della più ampia pubblicità.

Trasparenza patrimoniale e associativa di consiglieri, Presidente e assessori

La legge introduce obblighi di trasparenza aggiuntivi per consiglieri regionali, Presidente della Giunta e assessori, con pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito regionale. I consiglieri devono depositare, entro 60 giorni dalle elezioni, una dichiarazione sugli investimenti e una dichiarazione sull’appartenenza o non appartenenza ad associazioni con finalità politiche, culturali, sociali, assistenziali o di promozione economica. Presidente e assessori presentano gli stessi adempimenti entro 60 giorni dall’elezione o nomina, salvo che l’assessore abbia già adempiuto come consigliere; in tal caso la documentazione è trasmessa tra uffici.

Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali

Per ciascun consigliere sono pubblicati: dichiarazione sugli investimenti, sintesi del rendiconto elettorale, dati sulle presenze e sui voti, informazioni sull’indennità di fine mandato, eventuale erogazione anticipata e assegno vitalizio, oltre alla dichiarazione associativa. La pubblicazione segue termini differenziati: entro tre mesi dall’elezione per investimenti e dichiarazione associativa, entro quattro mesi per il rendiconto, con massima tempestività per presenze e votazioni, al momento dell’erogazione per i dati economici. I dati restano pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi, salvo la dichiarazione sugli investimenti, che resta visibile fino alla nuova dichiarazione successiva alla cessazione.

Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori

Per il Presidente e gli assessori sono pubblicati la dichiarazione sugli investimenti, la sintesi del rendiconto elettorale ove dovuta, i dati sulle presenze alle sedute della Giunta e del Consiglio, i dati sull’indennità di fine mandato e la dichiarazione associativa. I termini di pubblicazione sono analoghi a quelli previsti per i consiglieri, con permanenza dei dati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi, salvo la dichiarazione sugli investimenti, mantenuta fino alla nuova dichiarazione prevista dopo la cessazione.

Aggiornamenti annuali e adempimenti dopo la cessazione dalla carica

Ogni anno, entro un mese dal termine per la dichiarazione IRPEF, consiglieri, Presidente e assessori devono trasmettere la dichiarazione sugli investimenti, che è pubblicata entro il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo la cessazione dalla carica, entro tre mesi, devono presentare la dichiarazione sugli investimenti ai fini della pubblicazione, che avviene con massima tempestività e resta visibile per tre anni. Non vi è obbligo in caso di rielezione consecutiva del consigliere o di nuova nomina consecutiva dello stesso assessore.

Titolari di cariche istituzionali di garanzia

Sono assoggettati a obblighi di pubblicità patrimoniale, se percepiscono un’indennità continuativa di carica o di funzione, il Presidente e i componenti del Collegio di garanzia, il Difensore civico regionale, il Presidente e i componenti del CORECOM, l’Autorità garante per la partecipazione, il Garante per le persone detenute o soggette a misure restrittive, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e, se esterno alla Regione, il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione. Entro tre mesi dalla nomina devono depositare dichiarazione sui beni immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie, incarichi societari e titolarità di imprese, oltre alla copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. Ogni anno, entro un mese dal termine IRPEF, devono dichiarare le variazioni patrimoniali e trasmettere la dichiarazione dei redditi; dopo la cessazione, entro tre mesi, devono fare lo stesso. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito del Consiglio regionale o della Giunta, secondo i casi, e restano online per la durata della carica e per un anno dopo la cessazione.

Diffida e sanzioni

Se mancano le dichiarazioni sugli investimenti o le dichiarazioni patrimoniali previste per le cariche di garanzia, l’ufficio competente diffida l’interessato a regolarizzare entro 20 giorni. Se persiste l’inadempimento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. L’accertamento e la contestazione spettano ai dirigenti responsabili delle strutture competenti; l’irrogazione della sanzione spetta al dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanzioni. I provvedimenti sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Consiglio o della Giunta, a seconda del soggetto interessato. La procedura sanzionatoria si applica anche alla mancata presentazione delle dichiarazioni associative.

Modifiche alla disciplina sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La legge interviene sulla l.r. 55/2014 per precisare l’ambito degli incarichi e per aggiornare il meccanismo di controllo delle nullità. I Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio dichiarano la nullità degli incarichi conferiti dalla Regione ai sensi del d.lgs. 39/2013. Inoltre, gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possano conferire incarichi per tre mesi, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti disposizioni della l.r. 40/2009 in materia di accesso, gli articoli da 6 a 9, nonché la l.r. 61/2012 sulla pubblica anagrafe dei consiglieri e degli assessori regionali e sulla trasparenza patrimoniale e associativa. È inoltre abrogato l’articolo 3 della l.r. 55/2014.

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