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Legge

L.R. Toscana 25/2017

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010.

Normativa regionaleL.R. Toscana 25/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana adegua la disciplina della conferenza di servizi alla normativa statale del 2016, introducendo il rappresentante unico regionale, la posizione unica regionale e l’uso di modalità telematiche. Modifica inoltre alcune regole su termini procedimentali, VIA/AIA e organizzazione del personale. Le norme operative richiamate si applicano dal 7 giugno 2017, salvo il regolamento attuativo entro sei mesi per la piattaforma telematica.

Conferenza di servizi e raccordo procedurale in materia ambientale

Conferenza di servizi, rappresentante unico regionale e adeguamento alla normativa statale

La legge regionale Toscana n. 25 del 2017 interviene soprattutto sulla disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l.r. 40/2009, per allinearla al d.lgs. 127/2016 e alla l. 241/1990. La riforma mira a semplificare e uniformare la rappresentanza della Regione e degli enti collegati nelle conferenze simultanee, prevedendo anche il rinvio alla disciplina statale per quanto non espressamente regolato.

Ambito di applicazione e rinvio alla disciplina statale

La disciplina regionale della conferenza di servizi è espressamente ricondotta all’attuazione della l. 241/1990. Il capo regionale si occupa in particolare di:

  • individuazione del rappresentante unico regionale;
  • formazione della posizione unica regionale nella conferenza simultanea;
  • raccordo con le amministrazioni riconducibili alla Regione;
  • applicazione residuale della disciplina statale per gli aspetti non regolati.

Individuazione del rappresentante unico regionale

È introdotta la figura del rappresentante unico regionale, abilitato a esprimere in modo definitivo, univoco e vincolante la posizione:

  • delle strutture organizzative regionali;
  • delle amministrazioni riconducibili alla Regione, identificate negli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto.

La designazione del rappresentante varia secondo il tipo di conferenza:

  • nelle conferenze decisorie, il RUR è di regola il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento;
  • nelle conferenze simultanee per localizzazione e tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico, la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta, se la decisione richiede discrezionalità politico-amministrativa secondo gli atti di programmazione;
  • quando la Regione è convocata da altre amministrazioni, il RUR coincide con il dirigente competente al rilascio del singolo atto, oppure con il direttore di direzione, o con il direttore generale nei casi di più atti di competenza di strutture diverse, secondo il criterio dell’interesse prevalente;
  • per le opere di interesse statale ai sensi del d.P.R. 383/1994, il RUR è il dirigente competente per materia e si conforma alle determinazioni della Giunta.

Deleghe e partecipazione dei dipendenti

Nei casi previsti, il dirigente può delegare la partecipazione alla conferenza a un dipendente:

  • inquadrato nella categoria più elevata del CCNL;
  • titolare di posizione organizzativa;
  • assegnato alla struttura di riferimento.

La medesima possibilità di delega è estesa anche a specifici casi relativi alle conferenze interne e alle convocazioni da parte di altre amministrazioni, nei limiti indicati dalla legge.

Formazione della posizione unica regionale

La posizione unica regionale è costruita attraverso un meccanismo interno di acquisizione degli atti di assenso:

  • il RUR richiede tempestivamente agli uffici regionali e alle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio degli atti necessari;
  • di regola acquisisce gli assensi in modalità asincrona, con un termine non inferiore a 10 giorni;
  • nei casi complessi o se gli atti non pervengono, convoca una conferenza interna simultanea, definendo tempi e modalità;
  • se i termini assegnati decorrono inutilmente, gli assensi si intendono acquisiti senza condizioni;
  • al termine della conferenza interna è redatto un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti;
  • infine, il RUR formalizza con proprio atto il parere unico regionale, che esprime la posizione univoca e vincolante della Regione.

Pubblicità, trasparenza e modalità telematiche

Della convocazione della conferenza di servizi deve essere data notizia sul sito istituzionale della Regione. Le conferenze promosse dalla Regione per acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni si svolgono in modalità telematica, preferibilmente tramite piattaforma dedicata. La piattaforma è utilizzabile anche per le conferenze interne. Un disciplinare del dirigente competente, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, definisce le modalità tecnico-procedurali di funzionamento.

Adempimenti successivi e poteri sostitutivi

Se dalla determinazione conclusiva della conferenza derivano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedono, la Regione può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi della l.r. 53/2001 sui commissari nominati dalla Regione.

Termine dei procedimenti amministrativi collegati alla programmazione europea

La modifica alla l.r. 40/2009 introduce una deroga ai termini procedimentali ordinari per i procedimenti di competenza della Giunta regionale e degli enti indicati dalla legge:

  • i termini possono superare i 30 giorni;
  • non possono comunque eccedere 120 giorni;
  • la deroga vale se i termini sono disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali attuativi della programmazione europea;
  • è richiesto un provvedimento amministrativo adeguatamente motivato.

Modifiche in materia di personale e delega di funzioni

La legge aggiorna anche la disciplina sulla delega di funzioni dirigenziali contenuta nella l.r. 1/2009, coordinando il rinvio normativo con le nuove regole sulla partecipazione alle conferenze di servizi da parte dei dipendenti delegati.

Raccordo tra VIA, AIA e altri procedimenti ambientali

La l.r. 10/2010 viene modificata per rafforzare il coordinamento tra VIA, AIA e ulteriori procedimenti autorizzatori regionali.

In particolare:

  • la struttura operativa regionale coinvolta nella VIA non è più richiamata solo per le procedure di competenza regionale, ma in termini più generali;
  • il nucleo regionale di valutazione VIA può essere integrato con le strutture competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, così da assicurare il raccordo tecnico-istruttorio;
  • viene eliminata una precedente previsione del nucleo.

Conferenza di servizi nell’ambito della VIA

Gli atti e i provvedimenti necessari alla realizzazione dell’opera sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi prevista dal d.lgs. 152/2006, secondo il richiamo dell’articolo 14, comma 4, della l. 241/1990. La Giunta regionale deve inoltre approvare un regolamento per disciplinare le modalità attuative delle procedure del titolo, con particolare riguardo a:

  • coordinamento tra VIA e AIA;
  • raccordo tra VIA e ulteriori procedure autorizzative, concessorie o di approvazione di progetti di competenza regionale.

Coordinamento tra VIA e AIA

La disciplina del raccordo tra VIA e AIA viene precisata:

  • l’istruttoria interdisciplinare deve essere svolta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e considerando le osservazioni del pubblico;
  • se l’autorità competente per la VIA non coincide con quella per l’AIA, il coordinamento è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per l’AIA al procedimento di VIA;
  • se la procedura di AIA non è stata avviata dal proponente, l’autorità VIA consulta anche l’autorità AIA, che si esprime sui profili ambientali propri della VIA, ferma restando l’eventuale successiva valutazione in sede di AIA;
  • se VIA e AIA sono avviate contestualmente dal proponente, l’AIA è acquisita nella conferenza di VIA.

Regime applicativo e attualità della disciplina

La legge è in vigore dal 7 giugno 2017 e le sue disposizioni organizzative e procedurali sono pensate per operare stabilmente nell’ordinamento regionale toscano. Non contiene un termine finale di applicazione, ma alcune previsioni richiedono atti attuativi successivi, come il disciplinare sulla piattaforma telematica entro sei mesi.

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