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Circolare

Circolare numero 37 del 20-3-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 28 del d.l. n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, che sopprime SPORTASS e trasferisce all'INPS i rapporti previdenziali e all'INAIL quelli assicurativi. Vengono indicati i contributi dovuti nel 2008, le modalità di versamento, l'assenza di nuovi iscritti e il regime delle prestazioni per i vari fondi (previdenza sportivi, medagliati olimpici, Club Olimpico e TFR tecnici FIGC). Sono inoltre chiarite le modalità di pagamento delle prestazioni già in essere, le comunicazioni da inviare all'INPS, le informazioni per gli iscritti e i riferimenti per i rapporti pendenti del ramo assicurativo con l'INAIL.

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e trasferimento rapporti a INPS/INAIL

Soppressione di SPORTASS e trasferimento dei rapporti a INPS e INAIL

La circolare n. 37 del 20 marzo 2008 dà attuazione all'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha soppresso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS). Il provvedimento chiarisce la ripartizione delle competenze tra INPS e INAIL, disciplina la contribuzione e il pagamento delle prestazioni previdenziali e indica le modalità operative per iscritti e aventi diritto.

Ambito del trasferimento e effetti immediati

Dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore del decreto legge, l'INPS è subentrato a Sportass in tutti i rapporti di natura previdenziale ancora pendenti. Il subentro riguarda sia l'obbligo di erogare le prestazioni dovute agli iscritti ai Fondi previdenziali della soppressa Cassa, sia il diritto di riscuotere i contributi dovuti dagli stessi iscritti.

Sono invece trasferiti all'INAIL tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, del ramo assicurativo. La circolare precisa che non sono ammesse nuove iscrizioni ai Fondi della soppressa Cassa di previdenza e che ulteriori indicazioni definitive saranno fornite dopo l'adozione dei decreti interministeriali attuativi e il completamento della migrazione dei dati nel sistema gestionale INPS.

Contribuzione al Fondo di previdenza degli sportivi

Per l'anno 2008 l'importo dei contributi dovuti dagli iscritti al Fondo di previdenza degli sportivi resta invariato rispetto al 2007. Il versamento ordinario deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 10 maggio 2008.

Possono continuare a pagare in due rate solo i soggetti che, in passato, hanno già richiesto e ottenuto la rateizzazione. In tale ipotesi:

  • entro il 10 maggio devono essere versate la prima e la seconda rata quadrimestrale;
  • entro il 10 settembre deve essere versata la terza rata quadrimestrale.

Il pagamento è possibile esclusivamente sul conto corrente postale intestato a "INPS SEDE ROMA EUR - CONTRIBUTI EX SPORTASS", con i riferimenti bancari e l'IBAN indicati nella circolare.

Contributi per gli altri Fondi

Per il Fondo medagliati olimpici, per il Fondo atleti del "Club olimpico" e per il Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC la circolare esclude ulteriori versamenti. Gli iscritti non devono quindi effettuare alcun contributo, poiché i versamenti sono già stati eseguiti e le rispettive gestioni a capitalizzazione provvederanno all'erogazione delle prestazioni secondo le norme regolamentari.

Prestazioni del Fondo di previdenza per gli sportivi

La circolare ricorda che le prestazioni del Fondo sono riservate ad atleti, tecnici e ausiliari sportivi che svolgono attività retribuita nell'ambito del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle società sportive su cui il CONI esercita la tutela prevista dalla legge.

Le prestazioni previste sono:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di invalidità;
  • pensione ai superstiti.

La disciplina è distinta in due regimi regolamentari: il vecchio regolamento, valido fino al 31 dicembre 1998, e il nuovo regolamento, valido dal 1° gennaio 1999 per chi non aveva maturato i requisiti al 31 dicembre 1998 e non aveva chiesto l'interruzione dei contributi.

Vecchio regolamento: vecchiaia, invalidità e superstiti

Per il vecchio regolamento, la pensione di vecchiaia spetta:

  • agli atleti con 55 anni di età e almeno 8 annualità di versamento;
  • ai tecnici e ausiliari sportivi con 60 anni di età e almeno 15 annualità di versamento.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda. È previsto un incentivo al differimento della prestazione, su domanda, con maggiorazioni pari al:

  • 6% dopo 1 anno;
  • 15% dopo 2 anni;
  • 25% dopo 3 anni;
  • 35% dopo 4 anni;
  • 50% dopo 5 anni ed oltre.

Il calcolo della pensione prevede importi annuali differenziati per fasce di contribuzione:

  • € 303,65 per ciascuno dei primi 8 anni;
  • € 242,91 per ciascuna annualità dalla nona alla venticinquesima;
  • € 145,75 per ciascuna annualità oltre la venticinquesima.

Per la pensione di invalidità sono richiesti:

  • invalidità del 40% per gli atleti, o del 50% per tecnici e ausiliari;
  • 5 annualità di contribuzione e iscrizione al Fondo.

La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per la pensione ai superstiti, in caso di morte dell'iscritto o del pensionato, occorre che alla data dell'evento siano presenti i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per la pensione di invalidità o vecchiaia. Hanno diritto, in ordine:

  • il coniuge;
  • i figli minorenni o invalidi al lavoro e a carico;
  • in mancanza di coniuge e figli, i genitori a carico.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso e si calcola applicando le aliquote del:

  • 60% al coniuge o a un superstite;
  • 80% per due superstiti;
  • 100% per tre o più superstiti.

Sono inoltre indicati i casi di decadenza dal diritto:

  • il coniuge perde il diritto se passa a nuove nozze;
  • i figli lo perdono al raggiungimento della maggiore età, se non iscritti a scuola media superiore o università legalmente riconosciuta fino alla durata minima legale del corso e comunque non oltre il 26° anno di età;
  • i figli lo perdono anche se contraggono matrimonio.

Nuovo regolamento: vecchiaia, invalidità e superstiti

Per il nuovo regolamento la pensione di vecchiaia spetta:

  • agli atleti con 55 anni di età e 15 annualità di versamento;
  • ai tecnici e ausiliari sportivi con 60 anni di età e 20 annualità di versamento.

Anche in questo caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Il differimento della prestazione, su domanda, comporta le stesse maggiorazioni percentuali previste dal vecchio regolamento: 6%, 15%, 25%, 35% e 50% al maturare rispettivamente di 1, 2, 3, 4 e 5 anni o più.

Il calcolo della pensione prevede:

  • € 2.429,17 con anzianità contributiva pari a 15 anni;
  • € 340,07 di maggiorazione per ogni anno oltre il quindicesimo e fino al ventesimo;
  • € 145,75 per ciascun anno oltre il ventesimo.

Per la pensione di invalidità occorrono:

  • invalidità del 40% per gli atleti o del 50% per tecnici e ausiliari;
  • 8 annualità di contribuzione e iscrizione al Fondo.

La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per la pensione ai superstiti, in caso di morte dell'iscritto o del pensionato e sempre che sussistano i requisiti di iscrizione e contribuzione per la pensione di invalidità o vecchiaia, i beneficiari sono:

  • il coniuge;
  • i figli minorenni o anche maggiorenni, purché invalidi a carico, a condizione che il dante causa abbia versato per almeno otto anni il contributo base con una maggiorazione del 20% sulla quota contributiva base annuale;
  • in mancanza di coniuge e figli, i genitori a carico.

Le aliquote sono così stabilite:

  • 60% al coniuge;
  • se è stata versata la maggiorazione del 20%, ai figli spetta il 20% in presenza del coniuge, il 40% se manca il coniuge, il 70% se unico superstite;
  • ai genitori spetta il 25% ciascuno se entrambi aventi diritto, oppure il 50% se unico superstite.

Anche qui sono previste cause di decadenza identiche a quelle del vecchio regolamento: nuove nozze del coniuge, raggiungimento della maggiore età dei figli senza i requisiti di studio richiesti e matrimonio dei figli.

Fondi speciali: Medagliati Olimpici, Club Olimpico e TFR FIGC

Il Fondo Medagliati Olimpici è stato istituito in base a una convenzione tra Sportass e CONI ed è riservato esclusivamente ai vincitori di medaglie olimpiche di Atlanta 1996, Nagano 1998, Sidney 2000 e Salt Lake 2002. Poiché la convenzione non è più stata rinnovata, il Fondo è chiuso e opera solo a favore dei soggetti già iscritti, ai quali sarà corrisposto, al compimento del 45° anno di età, l'importo versato dal CONI per la medaglia vinta, rivalutato con gli interessi.

Il Fondo Club Olimpico riguarda gli atleti inseriti dalla Preparazione Olimpica del CONI in un "Fondo di solidarietà olimpica", anche se non necessariamente partecipanti alle Olimpiadi. Gli iscritti hanno diritto a ricevere l'importo capitalizzato trascorsi due anni dall'ultimo versamento effettuato dal CONI.

Il Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC è chiuso dal 30 giugno 2003. Il trattamento riguarda un numero determinato di tecnici della Federazione Giuoco Calcio che, su richiesta, possono ricevere l'importo versato dalla Federazione, comprensivo degli interessi.

Pagamento delle prestazioni

Dal 5 ottobre 2007, prima scadenza utile successiva alla soppressione di Sportass, l'INPS ha corrisposto i ratei mensili a tutti gli aventi diritto senza soluzione di continuità e continuerà a farlo nella misura e nei tempi previsti dai regolamenti della soppressa Cassa.

La stessa continuità vale per tutte le altre prestazioni, comprese liquidazioni e recessi, che saranno gestite secondo le modalità e le scadenze previste dai vari Fondi costituiti da Sportass.

Comunicazioni degli iscritti e informazioni operative

Gli iscritti possono inviare all'INPS tutte le comunicazioni previste dalle norme regolamentari dei vari Fondi, tra cui:

  • cambio di residenza;
  • variazione del conto corrente bancario;
  • comunicazione di decesso;
  • domanda di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità o reversibilità;
  • richiesta di recesso.

Le comunicazioni devono essere trasmesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione Centrale Prestazioni, Area servizi ai pensionati, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma.

La circolare informa inoltre che a tutti gli iscritti è stata inviata una prima lettera informativa; ai pensionati è stato trasmesso anche il modello CUD relativo al 2007; sono in spedizione le certificazioni dei versamenti contributivi effettuati nel 2007.

Rapporti pendenti del ramo assicurativo

Per quanto concerne il ramo assicurativo, le comunicazioni e gli atti giudiziali indirizzati o notificati all'Istituto devono essere inoltrati all'INAIL, in P.le G. Pastore 6, 00144 Roma.

La circolare precisa che, in particolare:

  • le problematiche sui sinistri vanno trattate con la Direzione Centrale Prestazioni dell'INAIL;
  • le problematiche sul pagamento dei premi assicurativi vanno trattate con la Direzione Centrale Rischi;
  • ciò include la regolazione dei premi dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate sulla base dei dati definitivi del tesseramento 2007.

Punti principali

Soppressione di SPORTASS e subentro degli enti

Dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore del d.l. 159/2007, SPORTASS è soppressa. All'INPS sono trasferiti tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale; all'INAIL quelli del ramo assicurativo. L'INPS subentra quindi negli obblighi di erogazione delle prestazioni e nel diritto di riscuotere i contributi dei Fondi previdenziali. Non sono ammesse nuove iscrizioni ai Fondi della Cassa soppressa.

Contribuzione al Fondo di previdenza degli sportivi

Per il 2008 l'importo dei contributi resta invariato rispetto al 2007. Il versamento ordinario va effettuato in un'unica soluzione entro il 10 maggio 2008; solo i soggetti già autorizzati alla rateizzazione possono pagare in due rate, con prima e seconda rata entro il 10 maggio e terza rata entro il 10 settembre. Il versamento è ammesso solo sul conto corrente postale intestato a "INPS SEDE ROMA EUR - CONTRIBUTI EX SPORTASS", con i dati bancari indicati nella circolare.

Altri Fondi: nessun versamento dovuto

Gli iscritti al Fondo medagliati olimpici, al Fondo atleti del "Club olimpico" e al Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC non devono effettuare alcun versamento, poiché i contributi sono già stati eseguiti e le gestioni a capitalizzazione erogheranno le prestazioni secondo le rispettive norme.

Prestazioni del Fondo di previdenza per gli sportivi

La circolare riepiloga le prestazioni del Fondo per atleti, tecnici e ausiliari sportivi che svolgono attività retribuita nell'ambito del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle società sportive sottoposte a tutela CONI: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti. Sono distinti due regimi regolamentari: quello vigente fino al 31 dicembre 1998 e quello successivo dal 1° gennaio 1999, con requisiti, decorrenze e criteri di calcolo differenti.

Regole pensionistiche per il vecchio regolamento

Per chi ha chiesto l'interruzione dei contributi entro il 31 dicembre 1998, la pensione di vecchiaia richiede 55 anni e almeno 8 annualità per gli atleti, 60 anni e 15 annualità per tecnici e ausiliari. La pensione di invalidità richiede un'invalidità del 40% per gli atleti o del 50% per tecnici/ausiliari e 5 annualità di contribuzione e iscrizione al Fondo. La pensione ai superstiti spetta a coniuge, figli minorenni o invalidi a carico e, in mancanza, ai genitori a carico, con aliquote del 60%, 80% o 100% a seconda del numero dei superstiti; sono indicati anche i casi di decadenza dal diritto.

Regole pensionistiche per il nuovo regolamento

Per chi non aveva maturato i requisiti al 31 dicembre 1998 e non aveva chiesto l'interruzione dei contributi, la pensione di vecchiaia richiede 55 anni e 15 annualità per gli atleti, 60 anni e 20 annualità per tecnici e ausiliari. La pensione di invalidità richiede le medesime soglie di invalidità ma 8 annualità di contribuzione e iscrizione al Fondo. Per i superstiti, oltre a coniuge e figli minorenni o maggiorenni invalidi a carico, è prevista la disciplina specifica legata al versamento per almeno 8 anni del contributo base con maggiorazione del 20%, con aliquote differenziate per figli e genitori.

Fondi speciali: medagliati olimpici, Club Olimpico e TFR FIGC

Il Fondo Medagliati Olimpici è chiuso ed è riservato ai vincitori di medaglie delle Olimpiadi di Atlanta 1996, Nagano 1998, Sidney 2000 e Salt Lake 2002; gli iscritti riceveranno l'importo versato dal CONI, rivalutato con interessi, al compimento del 45° anno di età. Il Fondo Club Olimpico riguarda atleti inseriti dalla Preparazione Olimpica del CONI nel Fondo di solidarietà olimpica e prevede il diritto alla riscossione dell'importo capitalizzato dopo due anni dall'ultimo versamento del CONI. Il Fondo per il TFR dei tecnici sportivi FIGC è chiuso dal 30 giugno 2003 e consente, su richiesta, la percezione dell'importo versato dalla Federazione, comprensivo degli interessi.

Pagamenti e continuità delle prestazioni

Dal 5 ottobre 2007, prima scadenza utile dopo la soppressione di Sportass, l'INPS paga senza soluzione di continuità le pensioni agli aventi diritto e continuerà a farlo secondo misura e tempi previsti dai regolamenti della soppressa Cassa. Lo stesso criterio vale per le altre prestazioni, incluse liquidazioni e recessi, secondo le regole dei vari Fondi.

Comunicazioni, informazioni e rapporti assicurativi

Le comunicazioni degli iscritti (variazione residenza o conto corrente, decesso, domande di pensione, recesso e simili) vanno inviate con raccomandata A/R alla Direzione Centrale Prestazioni dell'INPS, Area servizi ai pensionati, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma. Ai soggetti iscritti è stata inviata una prima informativa; ai pensionati è stato inviato anche il CUD 2007 e sono in spedizione le certificazioni dei versamenti 2007. In attesa dei decreti attuativi, per la contribuzione i riferimenti sono le strutture indicate della Direzione Centrale Entrate Contributive, mentre per le prestazioni quelle della Direzione Centrale Prestazioni. Per il ramo assicurativo, comunicazioni e atti giudiziali devono essere indirizzati all'INAIL, con specifici riferimenti per sinistri e premi assicurativi, inclusa la regolazione dei premi dovuti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline associate sulla base del tesseramento 2007.

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