Circolare numero 34 del 19-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione agli operai del settore agricolo delle norme sui Fondi paritetici interprofessionali, alla luce della legge n. 247/2007. Chiarisce che dal 1° gennaio 2008 lo 0,30% destinato alla formazione continua nel settore agricolo deriva dalla riduzione dell’aliquota contro la disoccupazione involontaria, senza nuovi oneri per le aziende. Illustra inoltre le modalità di adesione, revoca e rinnovo annuale tramite DMAG-Unico e richiama il Fondo autorizzato per l’agricoltura, FOR.AGRI.
Fondi paritetici interprofessionali: applicazione al settore agricolo
Fondi paritetici interprofessionali - applicazione al settore agricolo
La circolare illustra l’estensione agli operai del settore agricolo della disciplina sui Fondi paritetici interprofessionali, introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. L’intervento riguarda sia il profilo contributivo sia le modalità operative di adesione e gestione dei Fondi, con specifico riferimento al settore agricolo e al Fondo autorizzato FOR.AGRI.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama le novità della legge n. 247/2007, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, destina una quota dello 0,30% alla formazione continua dei lavoratori dipendenti del settore agricolo. Tale misura si inserisce nel sistema dei Fondi paritetici interprofessionali già disciplinato dall’INPS con precedenti circolari e messaggi richiamati nel testo.
Destinazione del contributo dello 0,30%
L’art. 1, comma 62, della legge n. 247/2007 prevede la riduzione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinando il corrispondente importo al finanziamento di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti del settore agricolo. La circolare evidenzia che non si tratta di un onere aggiuntivo per le imprese agricole, poiché la quota è scorporata dall’aliquota già dovuta per la disoccupazione involontaria.
Datori di lavoro aderenti ai Fondi
Per i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, il testo richiama il comma 63 del medesimo articolo: il versamento complessivo resta pari al 2,75% delle retribuzioni e viene effettuato all’INPS, che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative previste dalla legge, trasferisce bimestralmente lo 0,30% al Fondo indicato dal datore di lavoro. La circolare precisa che il sistema opera quindi con un versamento unitario all’INPS e successiva ripartizione della quota destinata alla formazione.
Datori di lavoro non aderenti
Il comma 64 stabilisce che i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi devono comunque versare all’INPS l’intero contributo. In questo caso, la quota dello 0,30% segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni. La circolare chiarisce che tale importo è quindi destinato al Fondo per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE).
Modalità di adesione, revoca e durata
L’adesione ai Fondi è volontaria. Ogni impresa può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale, e può scegliere anche un Fondo riferito a un settore diverso da quello di appartenenza. L’adesione ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata se non viene revocata o disdetta.
Le principali regole operative sono le seguenti:
- le adesioni o le revoche devono pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo;
- l’adesione può essere espressa dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, a partire dal I trimestre 2008;
- una volta effettuata, l’adesione non deve essere riproposta nei trimestri o negli anni successivi, salvo revoca;
- in assenza di revoca esplicita del Fondo precedente non è possibile aderire a un nuovo Fondo.
Gestione della scelta tramite DMAG-Unico
La circolare prevede che la gestione delle adesioni avvenga all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, mediante una funzione dedicata denominata "Fondi interprofessionali". La funzione consentirà:
- l’adesione al Fondo prescelto;
- la revoca del Fondo precedentemente scelto;
- l’adesione a un nuovo Fondo.
È precisato che le aziende che, entro il 31 ottobre, non debbano denunciare dati occupazionali o retributivi possono comunque accedere all’applicazione e formulare la propria scelta.
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura: FOR.AGRI
Per il settore agricolo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato, con decreto 28 febbraio 2007 pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2007, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura, denominato FOR.AGRI.
Il Fondo è stato costituito con atto pubblico del 14 dicembre 2006 tra:
- Confagricoltura, Coldiretti e CIA, per la parte datoriale;
- CGIL, CISL, UIL e CONFEDERIA, per la parte dei lavoratori.
Il Fondo svolge le attività previste dall’art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000.
Elenco dei Fondi interprofessionali autorizzati
La circolare riporta anche l’elenco dei Fondi interprofessionali autorizzati, con l’indicazione dei relativi settori interessati. Tra essi figura FORAGRI per la formazione continua in agricoltura, insieme ai Fondi destinati ai settori industriale, terziario, commercio, turismo, servizi, credito, assicurazioni, trasporti, artigianato, cooperative, studi professionali ed enti ecclesiastici.
Indicazione operativa finale
Nel complesso, la circolare chiarisce che il settore agricolo rientra a pieno titolo nel sistema dei Fondi paritetici interprofessionali, definisce il trattamento della quota dello 0,30%, distingue tra datori di lavoro aderenti e non aderenti e disciplina le modalità pratiche di adesione e revoca attraverso il DMAG-Unico, con particolare riferimento al Fondo FOR.AGRI.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare recepisce le novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di Fondi paritetici interprofessionali, con particolare riferimento all’estensione al settore agricolo. Il tema si inserisce nel quadro già disciplinato dalle precedenti circolari INPS richiamate nel testo.
Destinazione dello 0,30% per la formazione continua
Dal 1° gennaio 2008 una quota pari allo 0,30% dell’aliquota contributiva per la disoccupazione involontaria è destinata al finanziamento di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti del settore agricolo. La misura non comporta oneri aggiuntivi per le aziende agricole perché il contributo è scorporato dall’aliquota destinata all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Datori di lavoro aderenti e non aderenti ai Fondi
Per i datori di lavoro che aderiscono a un Fondo paritetico interprofessionale, l’intero versamento contributivo pari al 2,75% delle retribuzioni va all’INPS, che trasferisce bimestralmente lo 0,30% al Fondo indicato. Per chi non aderisce, resta l’obbligo di versare all’INPS l’intero contributo; in tal caso la quota dello 0,30% segue la destinazione del contributo integrativo previsto dalla legge n. 845/1978, quindi al Fondo per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo.
Modalità di adesione, revoca e validità
L’adesione ai Fondi è volontaria e ogni impresa può scegliere un solo Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale, anche se appartenente a un settore diverso. L’adesione ha validità annuale, si rinnova tacitamente se non revocata o disdetta e può essere espressa per l’anno successivo dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno. Le adesioni e le revoche devono pervenire entro il 31 ottobre per l’anno successivo.
Gestione tramite DMAG-Unico
Le adesioni saranno gestite nell’ambito della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione "Fondi interprofessionali". La funzione consente l’adesione al Fondo prescelto, la revoca del Fondo precedentemente scelto e l’adesione a un nuovo Fondo. In assenza di esplicita revoca non è possibile aderire a un nuovo Fondo. Anche le aziende che non devono denunciare dati occupazionali o retributivi entro il 31 ottobre possono comunque accedere alla procedura e scegliere il Fondo.
Fondo FOR.AGRI
Per il settore agricolo è stato autorizzato con decreto 28 febbraio 2007 il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura, denominato FOR.AGRI. Il Fondo è stato costituito con atto pubblico del 14 dicembre 2006 dalle organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e CIA e dalle organizzazioni dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e CONFEDERIA. Il Fondo svolge le attività previste dall’art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000.
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