Circolare numero 36 del 19-3-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come erogare l’assegno per il nucleo familiare quando i figli naturali sono riconosciuti da entrambi i genitori, ma il genitore convivente con i figli non è titolare di una propria posizione protetta. Viene stabilito che il genitore non convivente, se lavoratore dipendente o comunque titolare di posizione tutelata, può presentare la domanda, mentre la prestazione è corrisposta direttamente al genitore convivente. Ai fini del calcolo contano i redditi del genitore convivente, che deve rilasciare una specifica dichiarazione reddituale sul modello ANF/FN.
Assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori
La circolare fornisce istruzioni operative per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nei casi in cui i figli naturali siano riconosciuti da entrambi i genitori, ma il genitore convivente con i figli non disponga di una propria posizione protetta. L’intervento si colloca nel solco di precedenti chiarimenti e di un confronto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l’obiettivo di garantire tutela a nuclei familiari che, altrimenti, ne risulterebbero privi.
Presupposto del diritto e inquadramento generale
La circolare richiama il principio secondo cui il diritto all’assegno per il nucleo familiare è collegato al lavoratore dipendente e non dipende dall’esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori. In questa prospettiva, viene ritenuto coerente con l’ordinamento consentire che, in presenza di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa beneficiare della prestazione facendo riferimento al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente.
Soggetto che presenta la domanda
Il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, pur non convivente con i figli, è legittimato a presentare la domanda di assegno per il nucleo familiare secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La domanda rimane quindi formalmente intestata al soggetto titolato al diritto, mentre l’erogazione segue una logica diversa rispetto al beneficiario materiale della prestazione.
Erogazione della prestazione al genitore convivente
La prestazione non viene corrisposta al genitore richiedente, ma direttamente al genitore naturale convivente con i figli, che non sia titolare di un autonomo diritto all’assegno. Il soggetto competente al pagamento opera secondo la disciplina ordinaria dell’ANF: il datore di lavoro nei casi di pagamento a conguaglio e l’INPS nei casi di pagamento diretto.
Redditi rilevanti e documentazione da allegare
Ai fini della misura dell’assegno, il reddito da considerare è quello del genitore convivente con i figli, non quello del genitore che presenta la domanda. Per questo motivo, in sede di compilazione della richiesta, il genitore richiedente non deve indicare i propri redditi; deve invece allegare una dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore convivente sul modello ANF/FN, disponibile nella banca dati della modulistica on-line.
Il genitore convivente, a sua volta, deve dichiarare:
- l’ammontare dei redditi;
- la natura dei redditi;
- i dati necessari per il pagamento della prestazione.
Limite temporale di applicazione
La circolare precisa che il criterio illustrato trova applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale, circoscrivendo così l’ambito temporale di riconoscimento della prestazione secondo le regole ordinarie di prescrizione.
Punti principali
Nuovo criterio di corresponsione
La circolare introduce istruzioni per consentire l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare anche nei casi in cui il genitore naturale convivente con i figli non abbia una propria posizione tutelata. La soluzione è stata condivisa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è ricondotta al principio, già affermato anche in sede giudiziaria, che il diritto alla prestazione è radicato nel lavoratore dipendente indipendentemente dall’esistenza del vincolo di coniugio tra i genitori.
Soggetto legittimato a presentare la domanda
Nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, ancorché non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare secondo le ordinarie modalità previste dalle disposizioni vigenti.
Erogazione della prestazione al genitore convivente
Pur in presenza della domanda presentata dal genitore non convivente, la prestazione deve essere erogata direttamente al genitore naturale convivente con i figli, che non sia titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno.
Redditi da considerare e documentazione richiesta
Ai fini della determinazione dell’importo, il reddito da prendere in considerazione è quello del genitore convivente con i figli, non quello del genitore richiedente. In sede di domanda, il richiedente non deve indicare l’ammontare e la natura dei propri redditi, ma deve allegare una dichiarazione reddituale rilasciata dal genitore convivente sul modello ANF/FN, reperibile nella banca dati della modulistica on-line.
Contenuto della dichiarazione ANF/FN
Il genitore convivente deve dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi riferiti al proprio nucleo formato con i figli del lavoratore richiedente e deve inoltre fornire i dati necessari per il pagamento della prestazione.
Soggetto competente al pagamento e limiti temporali
Il pagamento segue la disciplina ordinaria dell’assegno per il nucleo familiare: datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio e INPS per i pagamenti diretti. Il criterio indicato dalla circolare si applica nei limiti della prescrizione quinquennale.
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