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Interpello

Risposta n. 536 del 6/11/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che la compensazione sia possibile richiamando gli articoli 17 D.Lgs. 241/1997 e 31 D.L. 78/2010 e la prassi dell'Agenzia (ris. 279/E/2002, circ. 13/E/2011): il credito formatosi durante la procedura può compensare debiti sorti durante la stessa anche se sussistono debiti ante procedura iscritti a ruolo >1.500 euro.

Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 212/2000 - utilizzo in compensazione di crediti maturati post domanda di concordato preventivo in presenza di debiti ante concordato

Il quesito

Se un credito IVA con visto di conformità maturato dopo il deposito della domanda di concordato preventivo possa essere compensato con debiti fiscali e contributivi maturati anch'essi dopo la domanda, pur essendovi debiti per imposte erariali e accessori iscritti a ruolo, superiori a 1.500 euro, maturati prima della domanda.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che il credito tributario maturato dopo la presentazione della domanda di concordato può essere compensato con debiti sorti dopo la stessa, anche in presenza di debiti ante procedura iscritti a ruolo e superiori a 1.500 euro. Richiama la giurisprudenza che distingue crediti anteriori e posteriori all'apertura della procedura, la circolare 13/E/2011 e la ris. 279/E/2002; precisa che il divieto dell'art. 31 D.L. 78/2010 opera invece con riferimento ai debiti maturati successivamente qualora poi siano iscritti a ruolo e non pagati, e che non è ammessa compensazione tra posizioni del fallito e della massa fallimentare.

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