Risposta n. 535 del 6/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene, richiamando la disciplina sullo split payment e la prassi, di avere diritto al rimborso prioritario del credito IVA formatosi dopo la pubblicazione del concordato e che tale rimborso non debba essere assoggettato alla garanzia prevista dall'art.38-bis né compensato con debiti tributari anteriori.
Interpello art.11 l.212/2000 - concordato preventivo: applicazione dello split payment - rimborso credito IVA - garanzie
Il quesito
Se, dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, un soggetto che applica lo split payment possa ottenere in via prioritaria il rimborso del credito IVA maturato successivamente senza l'obbligo di prestare le garanzie di legge e senza che il credito sia compensato con debiti tributari maturati anteriormente.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che l'istante rientra nei presupposti per il rimborso prioritario ex artt.30 e 38-bis e conferma che la compensazione da parte dell'Amministrazione non è opponibile per debiti sorti anteriormente all'apertura della procedura. Tuttavia, se ricorrono le condizioni previste dall'art.38-bis (es. rimborsi superiori a determinate soglie o fattispecie indicate), permane l'obbligo di prestare la garanzia; l'art.28-ter non si applica se i debiti non sono iscritti a ruolo; la deroga dell'art.74-bis (esenzione garanzia) riguarda solo fallimento/liquidazione coatta amministrativa e non il concordato; infine il fermo amministrativo è alternativo alla garanzia e non può essere disposto durante la vigenza di una garanzia validamente prestata.
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