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Circolare

Circolare numero 74 del 05-05-2016

Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016), che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l’anno 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. La disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 310 introduce una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL. Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL e sono state riportate le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con eventi di cessazione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in attuazione della legge di stabilità 2016. Vengono definiti destinatari, soggetti esclusi, requisiti di accesso, criteri di calcolo di importo e durata, modalità di domanda, condizionalità, disciplina della nuova attività lavorativa, cause di decadenza, limiti di finanziamento, regime fiscale, ricorsi e istruzioni contabili/procedurali.

Proroga DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione del 2016 e relative istruzioni operative

DIS-COLL 2016 per i collaboratori coordinati e continuativi

La circolare disciplina la proroga della DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Vengono fornite le istruzioni operative per l’accesso alla prestazione, il calcolo, la durata, la domanda, la condizionalità, le incompatibilità, le decadenze e i profili contabili e procedurali.

Ambito di applicazione e destinatari

La prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente l’occupazione. L’ambito applicativo è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, poiché il richiamo normativo all’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 non è limitato ai soli co.co.pro.

Per l’accesso alla prestazione è necessario che il soggetto sia privo di partita IVA al momento della domanda. La circolare evidenzia che, se la partita IVA è formalmente attiva ma non produttiva di reddito (c.d. silente), occorre chiuderla prima di presentare la domanda.

Ai fini della verifica dell’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, la circolare richiama anche l’aliquota contributiva 2016:

  • 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e già pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Il requisito dell’iscrizione esclusiva è considerato soddisfatto se non vi è sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione e un rapporto di lavoro subordinato; in caso di sovrapposizione solo parziale, il periodo utile è limitato ai soli segmenti temporali privi di sovrapposizione.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla tutela:

  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti, con o senza personalità giuridica;
  • assegnisti di ricerca;
  • dottorandi;
  • titolari di borse di studio.

La circolare richiama l’interpello ministeriale n. 31/2015 per ribadire che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non è, da solo, sufficiente a rendere tali rapporti compatibili con la DIS-COLL, in ragione della natura speciale dei rapporti di ricerca e del loro regime previdenziale e fiscale.

Requisiti per il diritto alla prestazione

Per gli eventi di cessazione del 2016 non si applica la disposizione dell’art. 15, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015, che richiedeva un ulteriore requisito contributivo/reddituale. Restano quindi necessari soltanto:

  • lo stato di disoccupazione al momento della domanda, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015;
  • almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione del rapporto.

Lo stato di disoccupazione è quello del lavoratore privo di impiego che dichiara telematicamente al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alle misure di politica attiva. La domanda di DIS-COLL presentata all’INPS equivale a tale dichiarazione.

Quanto al requisito contributivo, il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione. La circolare precisa che per la prestazione non opera il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c.

Contribuzione figurativa per maternità

I periodi di tutela della maternità relativi al rapporto di collaborazione, coperti da contribuzione figurativa, sono utili ai fini del requisito dei tre mesi di contribuzione. La circolare richiama sul punto il messaggio INPS n. 16961/2013.

Base di calcolo, misura e riduzione nel tempo

L’indennità è rapportata al reddito imponibile previdenziale derivante dai rapporti di collaborazione dell’anno della cessazione e dell’anno civile precedente. Ai fini del calcolo della base media mensile, il reddito imponibile va diviso per i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento.

Per espressa indicazione ministeriale, nel conteggio devono essere considerate anche le frazioni di mese.

La misura è pari:

  • al 75% del reddito medio mensile, se questo è pari o inferiore a 1.195 euro per il 2016;
  • al 75% di 1.195 euro più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia.

L’indennità non può comunque superare 1.300 euro mensili per il 2016. La circolare precisa che tali importi restano invariati rispetto al 2015 in applicazione della regola di neutralizzazione dell’adeguamento ISTAT prevista dalla legge di stabilità 2016.

Dal primo giorno del quarto mese di fruizione, cioè dal 91° giorno, la prestazione si riduce del 3% per ciascun mese successivo.

Durata della prestazione

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla cessazione stessa. Anche in questo caso, per il calcolo si utilizzano i mesi o frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

La durata massima non può superare sei mesi. La circolare chiarisce inoltre che non vanno computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a una precedente erogazione DIS-COLL.

Sono riportati due esempi operativi che mostrano come la durata sia collegata alla copertura contributiva e come la fruizione parziale di una precedente prestazione incida sul non computo di parte dei periodi di lavoro già “consumati” ai fini di una nuova domanda.

Periodi di gravidanza e maternità ai fini della durata e della misura

I periodi di tutela della maternità, quali interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale, se coperti da contribuzione figurativa nel periodo di osservazione, sono utili sia ai fini della durata sia ai fini della misura. Inoltre, l’eventuale prestazione percepita per tali periodi concorre alla base di calcolo della DIS-COLL.

Domanda, termini e decorrenza

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del contratto di collaborazione, a pena di decadenza.

La prestazione decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa è presentata dopo l’ottavo giorno.

Sono previste regole particolari per maternità e degenza ospedaliera indennizzabili:

  • se l’evento si verifica durante il rapporto cessato, il termine di 68 giorni decorre dalla cessazione dell’evento indennizzato;
  • se l’evento si verifica entro 68 giorni dalla cessazione, il termine resta sospeso per tutta la durata dell’evento e riprende a decorrere per la parte residua.

La circolare precisa che gli eventi di malattia non determinano né slittamento né sospensione del termine di domanda e non incidono sulla decorrenza della prestazione.

Periodo transitorio per le cessazioni del 2016

Per le cessazioni intervenute tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre dalla pubblicazione della stessa. Le domande già presentate con il modello 2015 nel medesimo arco temporale sono considerate valide e saranno gestite dalle strutture territoriali senza necessità di ripresentazione con i modelli aggiornati.

In tali casi la prestazione decorre comunque dall’ottavo giorno successivo alla cessazione.

Condizionalità e obblighi del beneficiario

L’erogazione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle misure di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.

La domanda DIS-COLL equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. Il beneficiario, se ancora disoccupato, deve contattare il Centro per l’Impiego entro 15 giorni dalla domanda per la stipula del patto di servizio personalizzato; in mancanza, viene convocato dal Centro per l’Impiego.

La circolare richiama anche gli obblighi di partecipazione a iniziative di rafforzamento delle competenze, formazione, riqualificazione e ad altre iniziative di politica attiva, oltre all’obbligo di accettare congrue offerte di lavoro.

Le sanzioni per mancata partecipazione sono:

  • decurtazione di un quarto di mensilità alla prima mancata presentazione;
  • decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione;
  • decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione alla terza mancata presentazione.

Le sanzioni sono applicate dall’INPS sulla base delle comunicazioni del Centro per l’Impiego tramite il sistema informativo unitario e comportano la trattenuta dell’importo corrispondente a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione.

Nuova attività lavorativa e cumulabilità

Per il lavoro subordinato, se la nuova occupazione ha durata pari o inferiore a cinque giorni, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio e riprende al termine del rapporto per il periodo residuo. Se il rapporto supera i cinque giorni, il beneficiario decade dal diritto.

Per attività autonoma, impresa individuale o attività parasubordinata, il beneficiario deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda se l’attività era già in corso, il reddito presunto. La circolare richiama i limiti di reddito già previsti:

  • 8.000 euro per il parasubordinato;
  • 4.800 euro per il lavoro autonomo.

Se il reddito dichiarato è entro tali limiti, la DIS-COLL è ridotta dell’80% del reddito previsto, riparametrato al periodo di godimento della prestazione. Se il reddito varia, il beneficiario deve presentare una nuova dichiarazione "a montante". La riduzione viene ricalcolata d’ufficio alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di esenzione dall’obbligo dichiarativo, va presentata un’autodichiarazione all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo; in mancanza, il beneficiario deve restituire quanto percepito dalla data di inizio dell’attività.

Per il lavoro accessorio, la circolare richiama i limiti dell’art. 48 del d.lgs. n. 81/2015 e chiarisce che la DIS-COLL è interamente cumulabile entro il limite complessivo di 3.000 euro annui lordi circa, rivalutati ISTAT. Se i compensi superano tale limite, l’indennità è ridotta dell’80% del compenso e il beneficiario deve comunicare all’INPS il reddito entro un mese.

Decadenza

La decadenza dalla DIS-COLL si verifica, con effetto dall’evento interruttivo, nei casi di:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • mancata partecipazione regolare alle misure di politica attiva;
  • nuova occupazione subordinata di durata superiore a cinque giorni;
  • inizio di attività autonoma, di impresa individuale o parasubordinata senza comunicazione del reddito entro 30 giorni;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo opzione per la DIS-COLL.

Finanziamento e monitoraggio

La prestazione è riconosciuta entro un limite di spesa pari a 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017. L’INPS riconosce il beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di insufficienza delle risorse, non prende in considerazione le domande ulteriori, dandone immediata comunicazione anche sul sito istituzionale.

Le risorse residue eventualmente non utilizzate per la DIS-COLL relativa agli eventi 2015 possono incrementare il limite 2016 secondo la procedura di accertamento richiamata dalla circolare. L’INPS deve inoltre monitorare costantemente l’andamento della spesa e segnalare ai Ministeri vigilanti il raggiungimento di livelli significativi di utilizzo dei limiti annui.

Regime fiscale

La DIS-COLL costituisce reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e soggiace a tassazione ordinaria. L’INPS, quale sostituto d’imposta, opera il conguaglio fiscale di fine anno 2016 e rilascia la certificazione fiscale modello CU.

Ricorsi

I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di DIS-COLL sono di competenza del Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, in via telematica tramite il sito INPS o tramite patronati e intermediari abilitati.

Istruzioni contabili e procedurali

Per la rilevazione contabile dell’onere a carico dello Stato è istituito il conto GAU30203 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU. Restano confermati il conto GPA10022 per il debito verso i beneficiari e il conto GPA27009 per le ritenute erariali. Per i recuperi è istituito il conto GAU24203, con codice bilancio 1130.

Le procedure informatiche di presentazione e istruttoria delle domande sono aggiornate per consentire la gestione delle istanze DIS-COLL relative alle cessazioni del 2016. Per le domande di tipo Q con cessazione successiva al 31/12/2015, l’istruttoria non deve verificare il requisito del "mese di contribuzione o rapporto di collaborazione", che non è più richiesto per l’anno 2016.

Punti principali

Ambito soggettivo e destinatari

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perso involontariamente l’occupazione. La tutela è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. È richiesto che il soggetto sia privo di partita IVA al momento della domanda; se la partita IVA è attiva, anche se "silente", occorre chiuderla prima della presentazione.

Soggetti esclusi

Sono esclusi amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti, con o senza personalità giuridica. Sono esclusi anche assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borsa di studio, in quanto rapporti speciali e non riconducibili alla tutela DIS-COLL.

Requisiti di accesso

Per l’anno 2016 la DIS-COLL richiede congiuntamente: stato di disoccupazione al momento della domanda, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, e almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione fino alla data di cessazione. Per gli eventi del 2016 non si applica il vecchio requisito di un mese di contribuzione o reddito minimo previsto dall’art. 15, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 22/2015.

Calcolo dell’importo e durata

L’indennità è calcolata sul reddito imponibile previdenziale dei rapporti di collaborazione dell’anno della cessazione e dell’anno civile precedente, dividendo per i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti. Spetta al 75% del reddito medio mensile fino a 1.195 euro; oltre tale soglia, spetta il 75% di 1.195 euro più il 25% della differenza. L’importo massimo è 1.300 euro mensili. Dal quarto mese di fruizione la prestazione si riduce del 3% al mese. La durata è pari alla metà dei mesi o frazioni di mese di contribuzione utili, con massimo di sei mesi.

Domanda, decorrenza e periodo transitorio

La domanda va presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del contratto. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. Sono previste sospensione o slittamento del termine in caso di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili; la malattia non incide sul termine. Per le cessazioni intervenute tra il 1° gennaio 2016 e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni decorre da quest’ultima data, e le domande già presentate con il modello 2015 restano valide.

Condizionalità e obblighi verso i Centri per l’Impiego

La fruizione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle misure di politica attiva. La domanda all’INPS vale come dichiarazione di immediata disponibilità; il beneficiario deve contattare il Centro per l’Impiego entro 15 giorni per il patto di servizio. Sono previste sanzioni progressive per mancata presentazione o mancata partecipazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Nuova attività lavorativa

In caso di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio e riprende per il periodo residuo; se la durata supera cinque giorni, si decade. Per attività autonoma, impresa individuale o parasubordinata, il beneficiario deve comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda; la prestazione è ridotta dell’80% del reddito previsto, nei limiti indicati dalla circolare. Per il lavoro accessorio la DIS-COLL è cumulabile entro 3.000 euro annui lordi circa, con regole di riduzione e obblighi di comunicazione oltre soglia.

Decadenza, finanziamento, fiscale, ricorsi e istruzioni operative

La decadenza interviene, tra l’altro, per perdita dello stato di disoccupazione, mancata partecipazione alle misure di politica attiva, nuova occupazione subordinata oltre cinque giorni, mancata comunicazione del reddito da attività autonoma/parasubordinata, titolarità di pensione diretta o assegno ordinario di invalidità senza opzione. Il finanziamento è fissato in 54 milioni per il 2016 e 24 milioni per il 2017, con monitoraggio dell’INPS e riconoscimento in ordine cronologico. La prestazione è imponibile fiscalmente e soggetta a tassazione ordinaria con conguaglio e CU. I ricorsi amministrativi spettano al Comitato Amministratore della Gestione speciale ex legge n. 335/1995, entro 90 giorni. Sono inoltre aggiornate istruzioni contabili e procedurali per la gestione delle domande 2016.

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