Circolare numero 70 del 29-04-2016
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016, sono state introdotte le disposizioni attuative dell’articolo 1 citato in oggetto, che prevede un beneficio in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione del beneficio economico previsto per il 2015 a favore dei nuclei con almeno quattro figli minori, collegandolo operativamente all’assegno per tre figli minori ex art. 65 l. 448/1998. Vengono chiariti i requisiti soggettivi ed economici, l’uso della DSU già presentata o da aggiornare entro il 31 maggio 2016, le modalità di riconoscimento automatico da parte dell’INPS, l’importo base di 500 euro e l’eventuale integrazione dopo la verifica delle risorse residue. Sono inoltre indicate le regole di pagamento, il regime fiscale di esclusione dal reddito e le istruzioni contabili con i nuovi conti e codici bilancio.
Bonus quarto figlio: beneficiari, requisiti ISEE, importo e istruzioni di gestione
Bonus quarto figlio per l’anno 2015
La circolare disciplina il beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinato ai nuclei familiari con almeno quattro figli minori e finalizzato a sostenere le spese di mantenimento dei figli. La misura, per l’anno 2015 e nei limiti di 45 milioni di euro, è stata attuata con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, che ha scelto di utilizzare come canale di erogazione l’assegno per tre figli minori di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998, considerato analogo per natura e platea dei destinatari.
Beneficiari e condizioni di accesso
Il beneficio spetta ai nuclei familiari che, per l’annualità 2015, risultano già beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori e che abbiano almeno quattro figli minori. È richiesto inoltre un valore ISEE non superiore a 8.500 euro. La circolare evidenzia che non è necessaria una nuova domanda per il bonus quarto figlio, poiché è sufficiente la domanda già presentata per l’assegno ex art. 65 riferita al 2015.
Per consentire la corresponsione della prestazione, gli uffici comunali competenti devono inserire con urgenza, e comunque entro il 31 maggio 2016, le richieste di pagamento relative alle domande già presentate nei termini per l’assegno con tre figli minori per l’anno 2015, qualora non l’avessero già fatto.
DSU e aggiornamento del nucleo familiare
L’art. 2 del D.P.C.M. prevede che, se il quarto figlio entra nel nucleo successivamente alla domanda originaria, il genitore richiedente debba presentare una nuova DSU entro il 31 gennaio 2016 per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti. Poiché il D.P.C.M. è stato pubblicato il 12 febbraio 2016, quando quel termine era già scaduto, la circolare proroga il termine al 31 maggio 2016.
Non occorre una nuova DSU se, dopo la domanda per l’assegno con almeno tre figli minori, è stata già presentata nel 2015 o nel 2016 una DSU che indichi almeno quattro figli minori. In tal caso, ai fini del beneficio, la nuova o aggiornata DSU deve comunque attestare la presenza di almeno quattro componenti minorenni.
Per "ingresso" del quarto figlio si intende la nascita, l’adozione, l’affidamento preadottivo o l’affidamento temporaneo previsto dalla legge n. 184/1983.
Criterio di calcolo dell’ISEE
In via generale, il valore ISEE da considerare ai fini della soglia di 8.500 euro è quello riferito al terzo componente minorenne, cioè quello già utilizzato per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo con tre figli minori. La circolare precisa però una deroga: se il genitore del quarto figlio minore è non coniugato e non convivente con l’altro genitore, e quest’ultimo ha riconosciuto il figlio, per l’accertamento del requisito ISEE deve essere preso a riferimento l’ISEE del quarto figlio, calcolato secondo le regole dell’ISEE minorenni di cui all’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.
Misura del beneficio e decorrenza
L’importo del bonus è pari a 500 euro e viene corrisposto con le modalità di accredito previste per l’assegno con tre figli minori, al primo accredito utile. Poiché la pubblicazione del D.P.C.M. è avvenuta il 12 febbraio 2016, la prima data utile coincide con il pagamento della prima rata di luglio 2016; in tale occasione viene liquidato il primo importo del bonus quarto figlio.
Se il requisito della presenza di quattro figli minori sussiste solo per una parte dell’anno 2015, il beneficio spetta limitatamente ai mesi in cui il requisito è presente; l’eventuale frazione di mese è considerata come mese intero. La circolare riporta, a titolo esemplificativo, il caso di nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, con spettanza da settembre a dicembre 2015.
Verifica dell’onere e integrazione del beneficio
L’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. prevede un’integrazione della misura dopo 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda dell’assegno con tre figli minori per il 2015. Poiché tale termine era fissato al 31 gennaio 2016 e il D.P.C.M. è stato pubblicato successivamente, la circolare stabilisce che il termine di 90 giorni decorre dal 31 maggio 2016, data ultima per l’aggiornamento della DSU.
L’INPS, dopo questa verifica, determina l’ammontare delle risorse residue rispetto allo stanziamento di 45 milioni di euro. Tali risorse vengono poi ripartite tra i beneficiari dell’importo base di 500 euro sotto forma di integrazione. Al termine delle operazioni di pagamento, incluse le eventuali integrazioni, l’INPS trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze una relazione dettagliata sui beneficiari e sui benefici attribuiti.
Gestione operativa dei pagamenti
La lista dei beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare con tre figli minori relativa al 2015 è sottoposta a istruttoria automatizzata centralizzata. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati dalla circolare, viene formata la lista dei beneficiari del bonus quarto figlio e viene avviato il pagamento centralizzato, secondo le modalità già previste per l’assegno con almeno tre figli minori.
Regime fiscale
La prestazione è qualificata come analoga, per natura e platea di destinatari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori. Per questo motivo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’art. 8 del TUIR ed è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera d), del TUIR.
Istruzioni contabili
Poiché l’onere è posto a carico dello Stato, deve essere rilevato contabilmente nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – GAT, in particolare nella Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia. A tal fine vengono istituiti i seguenti conti:
- GAT30135, per rilevare l’onere del beneficio economico a favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori;
- GAT10135, per rilevare il debito verso i beneficiari.
L’erogazione avviene tramite la procedura informatica dei pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, opportunamente aggiornata.
Per i recuperi di pagamenti indebiti viene istituito il conto GAT24135, collegato al codice bilancio 1035, che assume la nuova denominazione relativa al recupero delle prestazioni economiche ai nuclei familiari ex art. 65 della legge n. 448/1998 e art. 1, comma 130, della legge n. 190/2014. Gli importi ancora da definire a fine esercizio sono imputati al conto esistente GAT00030 mediante ripartizione del saldo del conto GPA00032; il codice bilancio 1035 serve anche per evidenziare i crediti per prestazioni divenuti inesigibili nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Gli eventuali riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari, gestiti in modo automatizzato tramite la procedura per i riaccrediti da Banca d’Italia, devono essere valorizzati nel partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio 3029, ridenominato per le somme non riscosse dai beneficiari relative alle prestazioni economiche ai nuclei familiari.
La Direzione generale cura direttamente i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri sostenuti; le variazioni al piano dei conti sono riportate nell’allegato n. 1.
Punti principali
Finalità e impianto della misura
Il beneficio deriva dall’art. 1, comma 130, della legge n. 190/2014, che per il 2015 ha stanziato 45 milioni di euro per nuclei familiari con almeno quattro figli minori e ISEE non superiore a 8.500 euro. Il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, in attuazione della norma, ha scelto di erogare la misura tramite il meccanismo dell’assegno per tre figli minori ex art. 65 l. 448/1998, ritenuto analogo per natura e platea dei beneficiari.
Beneficiari e riconoscimento automatico
Sono destinatari i nuclei già beneficiari, per l’annualità 2015, dell’assegno per tre figli minori, purché abbiano almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro. Non è richiesta una nuova domanda: è sufficiente quella già presentata per l’assegno ex art. 65 per il 2015. I comuni devono inserire le domande nei sistemi amministrativi entro il 31 maggio 2016, se non già fatto, per consentire il pagamento.
DSU, aggiornamento del nucleo e soglia ISEE
Se il quarto figlio è entrato nel nucleo dopo la domanda originaria, il richiedente deve presentare una nuova DSU per includere almeno quattro minorenni; il termine originario del 31 gennaio 2016 è prorogato al 31 maggio 2016. Non serve una nuova DSU se ne è già stata presentata una nel 2015 o 2016 con almeno quattro figli minori. In via generale, l’ISEE da considerare è quello relativo al terzo figlio minorenne, ma se il genitore del quarto figlio è non coniugato e non convivente con l’altro genitore che ha riconosciuto il figlio, si applica l’ISEE minorenni del quarto figlio ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013.
Importo del beneficio e decorrenza
L’importo base del beneficio è pari a 500 euro ed è corrisposto con le stesse modalità dell’assegno per tre figli minori, al primo accredito utile. Poiché il D.P.C.M. è stato pubblicato il 12 febbraio 2016, la prima liquidazione utile coincide con la rata di luglio 2016. Se il requisito dei quattro figli minori sussiste solo per parte del 2015, il beneficio spetta per i soli mesi interessati, computando come intero anche l’eventuale frazione di mese.
Verifica delle risorse residue e integrazione
Dopo 90 giorni dal termine prorogato per l’aggiornamento della DSU, cioè dal 31 maggio 2016, l’INPS verifica l’onere sostenuto con il primo pagamento di 500 euro. Le eventuali risorse residue rispetto al limite complessivo di 45 milioni di euro sono ripartite successivamente tra i beneficiari come integrazione dell’importo base.
Gestione dei pagamenti e regime fiscale
La platea dei beneficiari dell’assegno ex art. 65 per il 2015 è sottoposta a istruttoria automatizzata centralizzata. Accertati tutti i requisiti, viene formata la lista dei beneficiari del bonus quarto figlio e avviato il pagamento centralizzato. La prestazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d), del TUIR.
Istruzioni contabili e conti istituiti
L’onere è imputato alla Gestione GAT, nell’ambito degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Sono istituiti i conti GAT30135 per l’onere e GAT10135 per il debito verso beneficiari; per i recuperi di indebiti viene istituito GAT24135, collegato al codice bilancio 1035, ridenominato per il recupero delle prestazioni ai nuclei familiari. Sono inoltre previste le regole per le somme non riscosse, per i crediti inesigibili e per i riaccrediti, con aggiornamenti del piano dei conti e gestione dei rapporti finanziari con lo Stato da parte della Direzione generale.
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