Circolare numero 75 del 06-05-2016
1. Premessa e quadro normativo 2. Appropriazione bonus 3. Restituzione bonus Allegati n. 1 procedura telematica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e integra la disciplina del beneficio per le madri lavoratrici previsto dalla legge n. 92/2012, prorogato per il 2016 dalla legge n. 208/2015. Viene introdotta una procedura telematica per l’appropriazione e la gestione del bonus babysitting, in sostituzione dei voucher cartacei, non più erogati dall’Inps. La madre beneficiaria deve accedere con PIN, CNS o SPID e operare come un committente nella gestione del bonus, inclusi appropriazione, utilizzo e restituzione delle mensilità non fruite entro i termini previsti.
Bonus baby sitting e contributo asilo nido: nuove funzionalità telematiche Inps
Bonus baby sitting e contributo per servizi all’infanzia: aggiornamento procedurale Inps
La circolare interviene sulla disciplina del beneficio per la madre lavoratrice previsto dall’art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prorogato per il 2016 dall’art. 1, comma 282, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Lo scopo principale è aggiornare la precedente circolare Inps n. 169 del 16 dicembre 2014, recependo il principio di tracciabilità dei buoni lavoro e introducendo una gestione interamente telematica del bonus babysitting, in sostituzione dei voucher cartacei, non più erogati dall’Istituto.
Ambito del beneficio
Il beneficio, in via sperimentale, consente alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, di scegliere in alternativa al congedo parentale:
- voucher per la fruizione di servizi di baby sitting;
- un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
La durata massima del beneficio è di sei mesi. La circolare richiama inoltre che la materia è stata oggetto di successive istruzioni operative, ora integrate dalle nuove funzionalità internet.
Superamento dei voucher cartacei e accesso alla procedura
In coerenza con la tracciabilità richiesta dal d.lgs. 81/2015, l’Inps ha predisposto una procedura telematica per l’assegnazione dei voucher babysitting e per la loro gestione successiva. Non è più prevista la consegna dei buoni cartacei in sede, come già chiarito dalla circolare n. 149 del 12 agosto 2015.
Per utilizzare la procedura, la madre deve essere preventivamente munita di PIN, anche se la domanda è stata presentata tramite patronato. In alternativa, l’accesso può avvenire tramite:
- CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
- SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Ruolo operativo della madre beneficiaria
La madre che ottiene i voucher babysitting opera nella procedura come un committente del lavoro accessorio. Ciò comporta l’utilizzo delle funzionalità tipiche del sistema telematico, tra cui:
- registrazione del committente;
- accredito del prestatore;
- richiesta e attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
- comunicazione all’Inps prima dell’inizio della prestazione;
- consuntivazione della prestazione al termine della stessa.
La funzione di consuntivazione, disponibile sia per i committenti muniti di PIN sia per gli operatori di sede nel menu del Lavoro Accessorio, voce "Gestione Voucher Telematici", è stata modificata per consentire di scegliere se l’importo da utilizzare debba o meno essere decurtato dal bonus babysitting, nel caso in cui il soggetto utilizzi già il sistema anche per altri motivi legati al lavoro accessorio.
Appropriazione del bonus
Per accedere al bonus, la madre deve entrare nel menu "Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)" dell’area Lavoro accessorio e selezionare l’opzione di operare come committente/persona fisica. Tramite la funzione "Appropriazione Bonus" il beneficio entra nella disponibilità telematica della madre e diventa utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.
Per confermare l’appropriazione, devono essere inseriti i seguenti dati obbligatori:
- codice fiscale della madre;
- codice fiscale del bambino;
- numero di domanda;
- anno di riferimento.
L’appropriazione deve essere effettuata entro 120 giorni dalla ricezione dell’accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione entro tale termine equivale a tacita rinuncia al bonus.
Restituzione delle mensilità non fruite
La circolare prevede anche una specifica funzione per la restituzione delle mensilità non utilizzate. Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus, la madre deve restituire le mensilità di cui non ha usufruito attraverso la funzione "Restituzione Bonus".
La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, tenendo conto delle mensilità già erogate e di eventuali importi già consuntivati o rimborsati. Anche per questa funzione sono richiesti i dati identificativi essenziali:
- codice fiscale della madre;
- codice fiscale del bambino;
- numero di domanda;
- anno di riferimento.
Sintesi operativa
La circolare, in sostanza, sposta la gestione del bonus babysitting su un canale integralmente telematico e assegna alla madre beneficiaria un ruolo operativo analogo a quello di un committente nel sistema del lavoro accessorio. Il fulcro della disciplina è rappresentato dall’appropriazione del bonus entro 120 giorni e dalla restituzione delle mensilità non utilizzate entro 24 mesi, con un sistema di accesso e gestione basato su PIN, CNS o SPID e con l’eliminazione definitiva dei voucher cartacei.
Punti principali
Quadro normativo e proroga del beneficio
Il beneficio sperimentale per la madre lavoratrice, previsto dall’art. 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012 per il triennio 2013-2015, consiste nella possibilità di richiedere, entro gli undici mesi successivi al congedo di maternità, voucher per baby sitting oppure un contributo per la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o per servizi privati accreditati, fino a sei mesi. La misura è stata prorogata anche per il 2016 dall’art. 1, comma 282, della legge n. 208/2015. La circolare aggiorna quanto già disciplinato dalla circolare Inps n. 169/2014 e recepisce il principio di tracciabilità dei buoni lavoro del d.lgs. 81/2015, con l’eliminazione dei voucher cartacei già richiamata dalla circolare n. 149/2015.
Nuova procedura telematica e accesso
L’Inps ha introdotto nuove funzionalità internet per l’assegnazione dei voucher babysitting e la successiva gestione, senza più consegna di buoni cartacei in sede. Per operare nella procedura è necessario che la madre sia in possesso di PIN; in alternativa è consentito l’accesso tramite CNS o SPID. Il possesso del PIN è richiesto anche nel caso in cui la domanda di beneficio sia stata presentata tramite patronato.
Ruolo della madre come committente e operazioni previste
La madre beneficiaria opera nella procedura telematica al pari di un committente che utilizza il sistema del lavoro accessorio. Le operazioni connesse comprendono registrazione del committente, accredito del prestatore, richiesta e attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale, comunicazione all’Inps prima dell’inizio della prestazione e consuntivazione al termine della stessa. La funzione di consuntivazione è stata modificata per consentire la scelta se l’importo da utilizzare debba o meno essere decurtato dal bonus babysitting, nel caso in cui il soggetto ricorra anche ad altre prestazioni di lavoro accessorio.
Appropriazione del bonus
La madre accede tramite il menu "Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)" nel settore del Lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica. Attraverso la funzione "Appropriazione Bonus" entra in possesso dell’importo che diventa disponibile in modalità telematica per pagare le prestazioni della persona che si prende cura del bambino. Per confermare l’appropriazione deve inserire codice fiscale della madre, codice fiscale del bambino, numero di domanda e anno di riferimento. L’appropriazione deve avvenire entro 120 giorni dalla ricezione dell’accoglimento della domanda; in difetto, il bonus si intende tacitamente rinunciato.
Restituzione delle mensilità non utilizzate
Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus, la madre deve restituire le mensilità non usufruite mediante l’apposita funzione "Restituzione Bonus". La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, tenendo conto delle mensilità già erogate e degli eventuali importi già consuntivati o rimborsati. Per accedere alla funzione occorre inserire codice fiscale della madre, codice fiscale del bambino, numero di domanda e anno di riferimento.
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