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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-865/16

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 febbraio 2019. — Fútbol Club Barcelona contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici – Aliquota preferenziale d’imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Libertà di stabilimento – Vantaggio. — Causa T-865/16

Giurisprudenza europea62016TJ0865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato il regime fiscale applicabile a quattro club calcistici spagnoli, tra cui il FC Barcelona. La Corte ritiene che la Commissione non abbia provato in modo sufficiente l’esistenza di un vantaggio economico, perché ha sottovalutato il peso delle deduzioni fiscali meno favorevoli previste per gli enti senza scopo di lucro. Viene invece respinto il motivo relativo alla libertà di stabilimento, poiché la Commissione non era tenuta a esaminare autonomamente la violazione dell’articolo 49 TFUE nel quadro della decisione sugli aiuti.

Aiuti di Stato e trattamento fiscale preferenziale per alcuni club calcistici spagnoli: il Tribunale annulla la decisione della Commissione per insufficiente dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio economico.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente qualificato come aiuto di Stato, e quindi come vantaggio economico, il regime fiscale applicabile ai club calcistici professionistici che avevano potuto conservare lo status di ente senza scopo di lucro; se, in tale contesto, dovesse considerare anche l’impatto delle deduzioni fiscali più limitate proprie del regime degli enti senza scopo di lucro; e se la Commissione dovesse inoltre esaminare la pretesa violazione dell’articolo 49 TFUE derivante dalla legge spagnola sullo sport.

Principio di diritto

La Commissione non può dichiarare esistente un aiuto di Stato fondato su un regime fiscale complesso limitandosi a rilevare un’aliquota nominale più favorevole, quando dagli elementi disponibili nel procedimento emergono anche componenti del medesimo regime potenzialmente sfavorevoli che possono neutralizzare il presunto vantaggio; in tale caso essa deve dimostrare, sulla base di un esame diligente e imparziale, che nel complesso il regime conferisce effettivamente un vantaggio economico. Inoltre, nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi autonomamente su una pretesa violazione dell’articolo 49 TFUE quando la misura è già qualificata come aiuto illegale e incompatibile. La decisione impugnata è quindi annullata per errore nella valutazione dell’esistenza del vantaggio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 16
  • Ley 10/1990 del Deporte
  • Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades

Aiuti di Stato e regime fiscale dei club calcistici spagnoli

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto dal Fútbol Club Barcelona contro la decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, con cui era stato qualificato come aiuto di Stato illegale e incompatibile il trattamento fiscale favorevole riconosciuto dalla legislazione spagnola a quattro club calcistici professionistici che avevano mantenuto lo status di enti senza scopo di lucro. Il Tribunale annulla la decisione dopo aver esaminato, in particolare, la nozione di vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e contesto normativo nazionale

La Ley 10/1990 del Deporte aveva imposto ai club sportivi professionistici spagnoli di trasformarsi in società sportive per azioni, ma aveva previsto un’eccezione per i club che avessero chiuso in attivo i bilanci precedenti. Il ricorrente e altri tre club rientravano in tale eccezione e poterono quindi continuare a operare come club sportivi, beneficiando del regime fiscale riservato agli enti senza scopo di lucro. Tale regime prevedeva un’aliquota d’imposta sui redditi inferiore rispetto a quella applicabile alle società sportive per azioni fino al 2016.

Procedimento dinanzi alla Commissione

A seguito dell’apertura del procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione adottò la decisione impugnata, con cui ritenne che la Spagna avesse concesso un aiuto illegittimo sotto forma di privilegio fiscale relativo all’imposta sulle società. La Commissione ordinò il recupero della differenza tra l’imposta pagata e quella che sarebbe stata dovuta se i club avessero avuto la forma di società sportive per azioni, a decorrere dall’anno fiscale 2000, e impose altresì la cessazione del regime.

Motivi di ricorso

Il ricorrente dedusse cinque motivi. In sintesi:

  • violazione dell’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 107 e 108 TFUE e con l’articolo 16 della Carta, per mancata considerazione dell’illegittimità della legge nazionale che imponeva una determinata forma giuridica;
  • errore nella valutazione dell’esistenza di un vantaggio e violazione del principio di buona amministrazione;
  • violazione della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto;
  • errata esclusione della giustificazione fondata sulla logica interna del sistema fiscale;
  • violazione della disciplina sugli aiuti esistenti di cui all’articolo 108 TFUE e agli articoli 21-23 del regolamento (UE) 2015/1589.

Sul primo motivo: libertà di stabilimento e ruolo della Commissione

Il Tribunale respinge il primo motivo. Rileva che la Commissione dispone di un potere discrezionale quanto alla scelta di avviare e condurre una procedura in materia di aiuti di Stato e che il singolo non può esigere che essa prenda posizione nel senso desiderato. Pur ricordando che la procedura sugli aiuti non può condurre a un risultato contrario alle altre disposizioni del Trattato, il Tribunale precisa che tale obbligo opera quando la misura di aiuto, per le sue modalità, produce essa stessa una violazione rilevante di altre norme del Trattato. Nel caso di specie, il ricorrente contestava invece la mancata valutazione autonoma della legge nazionale sotto il profilo dell’articolo 49 TFUE; ciò esula dall’ambito della decisione sugli aiuti di Stato quando la misura è già stata qualificata come aiuto illegale e incompatibile.

Sul secondo motivo: esistenza del vantaggio economico

Il secondo motivo è accolto ed è il cuore della decisione. Il Tribunale ricorda che la nozione di aiuto di Stato è oggettiva e che il giudice dell’Unione esercita, in linea di principio, un controllo pieno sulla qualificazione della misura e sull’esistenza del vantaggio. In materia fiscale, una misura può costituire aiuto anche senza trasferimento di risorse, quando alleggerisce oneri che normalmente gravano sull’impresa beneficiaria.

Il Tribunale osserva che la misura contestata derivava dall’applicazione combinata di due elementi:

  • un regime fiscale specifico per gli enti senza scopo di lucro;
  • la limitazione dell’accesso a tale status soltanto a quattro club calcistici professionistici.

Di conseguenza, per valutare il vantaggio non era sufficiente guardare alla sola aliquota nominale inferiore; occorreva esaminare il regime nel suo complesso, incluso l’effetto delle deduzioni fiscali meno favorevoli previste per gli enti senza scopo di lucro rispetto alle società sportive per azioni.

Perché l’analisi della Commissione è stata ritenuta insufficiente

Il Tribunale censura la Commissione per tre ragioni principali:

  • ha dato rilievo al differenziale tra le aliquote nominali senza dimostrare che, nel complesso, il regime degli enti senza scopo di lucro producesse davvero un vantaggio netto;
  • ha escluso in modo troppo sommario che le minori possibilità di deduzione fiscale potessero compensare l’aliquota più bassa;
  • ha utilizzato dati aggregati e non sufficientemente specifici per i quattro club interessati e per il periodo rilevante.

In particolare, il Tribunale sottolinea che la Commissione disponeva di elementi che facevano dubitare della bontà della sua analisi, compresi dati e osservazioni che evidenziavano l’importanza delle deduzioni fiscali nel settore calcistico professionistico, anche in ragione della prassi dei trasferimenti di calciatori. La Commissione non poteva quindi fondarsi su una comparazione generale e astratta senza affrontare adeguatamente tali elementi specifici.

Rapporto con la giurisprudenza richiamata dalla Commissione

La Commissione invocava la giurisprudenza relativa ai regimi fiscali complessi, in particolare la sentenza France Télécom. Il Tribunale distingue quella fattispecie: lì il vantaggio derivava da un meccanismo combinato che conduceva necessariamente, nel tempo, a un beneficio netto. Qui, invece, i diversi elementi del regime agivano simultaneamente e non era dimostrato che il saldo fosse necessariamente favorevole ai club beneficiari. Pertanto, i precedenti invocati non erano trasponibili automaticamente al caso di specie.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il secondo motivo, annulla la decisione impugnata e reputa inutile esaminare gli altri motivi di ricorso. La Commissione è condannata alle spese, mentre il Regno di Spagna sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Principi ricavabili

La sentenza afferma, in sostanza, che:

  • nella valutazione di un regime fiscale ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve esaminare il regime nel suo complesso, compresi gli elementi potenzialmente sfavorevoli che possono neutralizzare il presunto vantaggio;
  • la prova del vantaggio economico incombe alla Commissione;
  • l’esame deve essere diligente, imparziale e fondato sugli elementi disponibili al momento della decisione;
  • la Commissione non è tenuta, nel quadro di una decisione sugli aiuti di Stato, a pronunciare autonomamente l’illegittimità di una norma nazionale per violazione dell’articolo 49 TFUE quando la misura è già qualificata come aiuto illegale e incompatibile.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità delle impresesport professionisticolibertà di stabilimentorecupero degli aiuti

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