Cassazione Civile, Ordinanza n. 01403/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di insolvenza avviata in Francia, con individuazione del COMI in Francia e successiva apertura in Italia di una procedura secondaria di insolvenza per la società italiana. Nel corso della procedura secondaria, la curatela aveva promosso davanti al Tribunale di Venezia un'azione di responsabilità contro amministratori, liquidatore e sindaci della società, tra cui due amministratori. Questi avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la carenza di legittimazione attiva del curatore della procedura secondaria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle eccezioni. In cassazione i ricorrenti avevano articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 3, par. 1, del Reg. CE 1346/2000, sostenendo che l'azione di responsabilità ex artt. 2393, 2394 c.c. e art. 146, co. 2, l.f. rientrasse tra le azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e vi sono strettamente connesse, con conseguente giurisdizione del giudice della procedura secondaria; 2) violazione dell'art. 7, n. 1, del Reg. CE 1215/2012, sostenendo che il luogo di esecuzione prevalente dell'attività dell'amministratore fosse in Francia; 3) violazione delle disposizioni del Reg. CE 1346/2000 in tema di legittimazione del curatore della procedura secondaria a proporre l'azione di responsabilità.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dai ricorrenti, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso l'opportunità di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge, rilevando che la questione era nuova e che, proprio per la sua complessità interpretativa in materia eurounitaria, avrebbe meritato una trattazione in pubblica udienza. Ha disposto la compensazione delle spese secondo l'accordo delle parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di rinuncia al ricorso e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
consente la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese, consentendo la compensazione se concordata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica alle ipotesi di rinuncia al ricorso, essendo riferito alle sole pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 1346/2000
richiamato dai ricorrenti e dal P.M. quale base della tesi sulla giurisdizione del giudice della procedura secondaria per le azioni strettamente connesse alla procedura di insolvenza.
art. 7, n. 1, Reg. (CE) n. 1215/2012
richiamato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice del luogo di esecuzione dell'attività dell'amministratore.
indicati come fondamento dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela.
indicati come fondamento dell'azione di responsabilità promossa dalla curatela.
art. 146, comma 2, l.f.
indicato come ulteriore base normativa dell'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare.
richiamato dal P.M. per chiedere l'enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge, richiesta non accolta.
art. 3, comma 2, u.p., Reg. (CE) n. 1346/2000
richiamato nel terzo motivo in tema di legittimazione attiva del curatore della procedura secondaria.
art. 27, u.p., Reg. (CE) n. 1346/2000
richiamato nel terzo motivo in tema di legittimazione attiva del curatore della procedura secondaria.
art. 3, comma 3, u.p., Reg. (CE) n. 1346/2000
richiamato nel terzo motivo in tema di legittimazione attiva del curatore della procedura secondaria.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio se ricorrono i presupposti di legge.
- L'accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante alle spese e consente la compensazione quando concordata tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di rinuncia al ricorso, poiché la previsione del d.P.R. 115/2002 si riferisce solo alle pronunce di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La richiesta del pubblico ministero di enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge può essere disattesa quando il giudizio si estingue per rinuncia e la questione prospettata è nuova e complessa, tale da richiedere eventualmente un diverso modulo di trattazione.
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