Regolamento (UE) 2023/1657
Regolamento (UE) 2023/1657 della Commissione del 21 agosto 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2023 attribuito alla Spagna per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 e dispone la chiusura delle relative attività di pesca. Dal 29 giugno 2023, le navi spagnole o immatricolate in Spagna non possono più pescare tale stock né detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. L’atto è adottato ai sensi del regolamento sul controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera spagnola, per esaurimento del contingente 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che pescano lo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’effetto è limitato alla gestione del contingente di pesca assegnato alla Spagna per il 2023 e opera dalla data indicata nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri stock, altre zone o altre flotte.
Chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per la Spagna
Il regolamento attua una misura di chiusura legata al superamento/esaurimento del contingente di pesca 2023 assegnato alla Spagna per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, constata che le catture hanno determinato l’esaurimento del contingente e dispone il divieto delle attività di pesca connesse.
Contesto normativo
L’atto è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime unionale di controllo per la politica comune della pesca, con richiamo specifico all’articolo 36, paragrafo 2. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2023 e costituisce il quadro entro cui si colloca la chiusura del contingente.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L’oggetto è lo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua), identificato con il codice COD/1N2AB, nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Non emergono dal testo ulteriori estensioni ad altri stock, zone o Stati membri.
Effetti della chiusura
Dal 29.6.2023 il contingente si considera esaurito. Da tale data sono vietate:
- le attività di pesca dello stock interessato;
- la detenzione a bordo delle catture effettuate dopo la data di chiusura;
- il trasferimento delle catture;
- il trasbordo delle catture;
- lo sbarco delle catture.
La formulazione del divieto è ampia e mira a impedire qualsiasi commercializzazione o movimentazione successiva di catture realizzate dopo la chiusura.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 29.6.2023.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data indicata nell’allegato, le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna non possono effettuare attività di pesca dello stock interessato. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e coordinamento con le misure di contingente
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, e si coordina con il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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