Regolamento (UE) 2023/1649
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione del 21 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia mediante importazioni di legno compensato di betulla spedito da Turchia e Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan, e dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione apre un’inchiesta su una possibile elusione dei dazi antidumping già imposti sul legno compensato di betulla originario della Russia, ritenendo che il prodotto sarebbe spedito nell’Unione attraverso Turchia e Kazakhstan. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping se l’elusione sarà confermata. Il regolamento fissa termini procedurali stringenti per la partecipazione delle parti interessate, per le richieste di esenzione e per le audizioni.
Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure sul legno compensato di betulla originario della Russia tramite importazioni spedite da Turchia e Kazakhstan, con contestuale registrazione doganale delle importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con strati di spessore pari o inferiore a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito, attualmente classificato con codice NC 4412 33 10 e spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere dalla dichiarazione di origine. Rileva per importatori, esportatori, produttori dei paesi interessati, industria dell’Unione e altre parti interessate; restano impregiudicate le eventuali esenzioni per produttori della Turchia e del Kazakhstan che dimostrino di non essere coinvolti nell’elusione. La registrazione delle importazioni opera per nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Apertura dell’inchiesta su possibile elusione delle misure antidumping sul legno compensato di betulla
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione apre un’inchiesta antidumping per verificare se le misure definitive già in vigore sul legno compensato di betulla originario della Russia siano eluse mediante spedizioni dalla Turchia e dal Kazakhstan. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e fa seguito a una domanda presentata dal Consorzio Woodstock il 10 luglio 2023.
Contesto e presupposti dell’inchiesta
La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura del procedimento. In particolare, emergerebbe una modifica della configurazione degli scambi dopo l’istituzione dei dazi, riconducibile alla spedizione nell’Unione del prodotto russo tramite Turchia e Kazakhstan, senza adeguata motivazione economica diversa dall’evitare il dazio. Inoltre, gli elementi forniti indicherebbero che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultano compromessi sia sul piano quantitativo sia su quello dei prezzi, con importazioni in volumi considerevoli e a prezzi pregiudizievoli; è anche affermata la presenza di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito, aggiornato per inflazione e aumenti dei costi.
Prodotto oggetto del procedimento
Il prodotto in esame è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con spessore di ciascun strato non superiore a 6 mm, con strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito. Le misure in vigore e potenzialmente eluse sono quelle introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sul legno compensato di betulla originario della Russia. L’inchiesta riguarda il medesimo prodotto, ma spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, indipendentemente dall’eventuale dichiarazione di origine di tali Paesi.
Registrazione doganale delle importazioni
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali degli Stati membri devono procedere alla registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La finalità è preservare la possibilità, ove l’elusione venga confermata, di riscuotere dazi antidumping in misura adeguata, comunque non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2021/1930, con effetti dalla data di registrazione. La registrazione scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale devono trasmettere osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e ogni altra informazione utile. Entro lo stesso termine di 37 giorni possono chiedere di essere sentite; per le audizioni relative alla fase di apertura, la domanda deve essere presentata per iscritto entro 15 giorni dall’entrata in vigore, con indicazione dei motivi.
Richieste di esenzione per i produttori di Turchia e Kazakhstan
L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base consente l’esenzione delle importazioni che non costituiscono elusione. Poiché la presunta elusione avverrebbe al di fuori dell’Unione, possono chiedere esenzione i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in Turchia e Kazakhstan che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2. I produttori interessati devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore e presentare il questionario entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Regole di riservatezza, comunicazioni e diritto di difesa
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato, indicato come "For inspection by interested parties". La Commissione può non prendere in considerazione informazioni riservate non adeguatamente motivate o non corredate dal relativo riassunto. Le comunicazioni devono essere inviate preferibilmente tramite TRON.tdi; per l’accesso è necessario EU Login. Il regolamento disciplina inoltre i recapiti, le modalità di corrispondenza elettronica e la presentazione di documenti con eventuali diritti d’autore di terzi, per i quali è richiesta autorizzazione specifica all’uso e alla divulgazione nel procedimento.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini, ostacola l’inchiesta o fornisce dati falsi o fuorvianti, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il testo avverte che, in caso di collaborazione solo parziale o assente, l’esito per la parte interessata può risultare meno favorevole.
Durata dell’inchiesta, dati personali e consigliere-auditore
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Le parti interessate possono altresì ricorrere al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa, con possibilità di audizioni e mediazione con i servizi della Commissione.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un’inchiesta per verificare se le importazioni nell’Unione del prodotto descritto, spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930.
Prodotto interessato
L’inchiesta riguarda il legno compensato di betulla descritto come prodotto costituito esclusivamente da fogli di legno, con strati non superiori a 6 mm, con strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla; il prodotto è attualmente classificato con codice NC 4412 33 10 e con codici TARIC 4412331010 e 4412331020.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Presupposti dell’inchiesta
La Commissione fonda l’apertura su elementi che indicherebbero una modifica della configurazione degli scambi dopo l’istituzione delle misure, l’assenza di sufficiente giustificazione economica diversa dall’evitare il dazio, la compromissione degli effetti riparatori delle misure e la presenza di prezzi oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
Termini per la partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore.
Esenzioni
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, possono essere concesse esenzioni ai produttori della Turchia e del Kazakhstan che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. I produttori interessati devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore e presentare il questionario entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso alle informazioni, mancata comunicazione nei termini o ostacolo grave all’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate.
Durata dell’inchiesta
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1647
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1648
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1657
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1658
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1659
- Regolamento · 21 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1660
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →