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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1659

Regolamento (UE) 2023/1659 della Commissione del 21 agosto 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese

Normativa europea32023R1659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2023 assegnato al Portogallo per lo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico e dispone la chiusura delle relative attività di pesca. La misura si fonda sulle informazioni trasmesse alla Commissione e trova base nel regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca. Dal 31 luglio 2023 sono vietate le attività di pesca e le operazioni connesse sulle catture di tale stock da parte di navi portoghesi.

Chiusura delle attività di pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese a seguito dell’esaurimento del contingente 2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo che effettuano attività di pesca sullo stock di marlin azzurro (Makaira nigricans) nell’Oceano Atlantico. La misura riguarda il contingente di pesca assegnato al Portogallo per il 2023 e opera dalla data di esaurimento indicata nell’allegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Sono vietate, dopo tale data, non solo le attività di pesca, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock. Non risultano previste esclusioni specifiche nel testo fornito.

Chiusura della pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico per il Portogallo

Il regolamento della Commissione (UE) 2023/1659 interviene in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca e del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2023. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione constata che il contingente assegnato al Portogallo per il marlin azzurro nell’Oceano Atlantico è stato esaurito e dispone la conseguente chiusura delle attività.

Base giuridica e finalità

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è evitare il superamento del contingente nazionale 2023 relativo allo stock di marlin azzurro, garantendo il rispetto delle quote di pesca fissate a livello unionale.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica alle navi battenti bandiera portoghese e alle navi immatricolate in Portogallo che operano sullo stock di marlin azzurro (Makaira nigricans) nell’Oceano Atlantico. Il provvedimento riguarda esclusivamente il contingente 2023 assegnato al Portogallo e la zona indicata nell’allegato. Non emergono deroghe o esclusioni nel testo fornito.

Esaurimento del contingente e data di chiusura

L’allegato identifica il contingente con il codice N. 09/TQ194, Stato membro Portogallo, stock BUM/ATLANT, specie marlin azzurro, zona Oceano Atlantico. La data di chiusura è fissata al 31 luglio 2023; da tale data il contingente si ritiene esaurito.

Divieti operativi conseguenti

Dalla data di chiusura è vietato:

  • effettuare attività di pesca dello stock interessato;
  • tenere a bordo le catture di tale stock;
  • trasferire le catture;
  • trasbordare le catture;
  • sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca 2023 assegnato al Portogallo per lo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 31 luglio 2023.

Divieto di pesca e operazioni successive

Per le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate, dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock interessato. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e quote di pesca

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