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Sentenza

Sentenza n. 1449/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202300217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il precedente divieto prefettizio e la conseguente sospensione questorile della licenza di porto di fucile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego con cui la Prefettura aveva respinto la richiesta di revoca del divieto di detenzione di armi adottato dopo un episodio di minacce nei confronti di un vicino, episodio che aveva determinato il ritiro cautelare delle armi e la sospensione della licenza di porto di fucile. Deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. 241/1990, in relazione agli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria inadeguata, manifesta illogicità e irragionevolezza. Sosteneva che l’amministrazione avesse valorizzato un episodio isolato senza considerare la sua incensuratezza, la complessiva personalità, l’assenza di un uso improprio delle armi e il successivo venir meno della conflittualità. Deduceva inoltre che il procedimento non avesse accertato adeguatamente né la persistenza della situazione conflittuale né l’inidoneità fisica o psichica alla detenzione e al maneggio delle armi. Invocava, in particolare, la remissione della querela e l’estinzione del reato dichiarata dal giudice penale come fatti sopravvenuti idonei a giustificare la revoca della misura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere armi, subordinata a una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso. Tale valutazione ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede né una condanna penale né la prova di un effettivo abuso dell’arma; è sufficiente una prognosi, fondata su elementi concreti, secondo il criterio del “più probabile che non”, circa il possibile pericolo di abuso. Nel caso concreto, il rapporto dei Carabinieri e l’episodio di minacce durante un acceso diverbio costituivano elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, risultando prevalente l’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica rispetto agli interessi economici o sportivi del ricorrente. La remissione della querela e l’estinzione del reato non eliminavano sul piano storico i comportamenti valutati dall’amministrazione e rilevavano, al più, per una nuova eventuale istanza, non per la verifica della legittimità degli atti adottati. Il giudizio di legittimità doveva infatti essere cristallizzato al momento dell’adozione dei provvedimenti. Il TAR ha inoltre ritenuto logico e proporzionato il bilanciamento compiuto dall’amministrazione e ha ricordato che il divieto prefettizio di detenzione determina, quale conseguenza diretta e vincolata, la revoca o sospensione della licenza di porto d’armi da parte del Questore. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando emergano elementi tali da far dubitare dell’affidabilità del soggetto; il potere ha natura preventiva e cautelare.

  • artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Disciplinano i presupposti delle autorizzazioni di polizia in materia di armi; la licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto ed è subordinata alla piena affidabilità dell’interessato.

  • artt. 1 e 42 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Sono richiamati quali riferimenti del quadro normativo generale in materia di autorizzazioni e detenzione di armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto il TAR ha ritenuto congrua la motivazione fondata sull’episodio di minacce e sulla prevalenza della sicurezza pubblica.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di revoca, ma il TAR ha escluso l’illegittimità del diniego.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare il generale divieto di detenere o portare armi, rispetto al quale il titolo di polizia costituisce un’eccezione.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    Richiamato insieme all’art. 699 c.p. quale fondamento del generale divieto di detenere armi.

Massime di principio

  • La detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere armi, subordinata a una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza sulla piena affidabilità dell’interessato.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria; può essere adottato anche in assenza di condanna penale, di accertato abuso delle armi o di un giudizio di pericolosità sociale, quando sussistano elementi concretamente indicativi di una possibile inaffidabilità.
  • La prognosi sul rischio di abuso delle armi può essere formulata mediante un ragionamento induttivo e probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità del livello di certezza richiesto per l’accertamento della responsabilità penale.
  • La remissione della querela e l’estinzione del reato non eliminano automaticamente la rilevanza storica e fattuale dei comportamenti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità e non impongono, da sole, la revoca del divieto di detenzione di armi.
  • La legittimità del provvedimento di pubblica sicurezza deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze possono eventualmente fondare una nuova istanza di rivalutazione, ma non determinano di per sé l’illegittimità originaria dell’atto.
  • Una volta adottato il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., la revoca o sospensione della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata del provvedimento prefettizio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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