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Legge

L.R. Molise 19/2000

Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale

Normativa regionaleL.R. Molise 19/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Molise definisce funzioni di Regione, province e comuni sul trasporto pubblico locale, pianificazione, servizi minimi, affidamenti mediante gara e contratti di servizio, agevolazioni tariffarie, controlli e fondo regionale. Prevede anche una norma transitoria ormai superata, con termini legati al 2003-2004, oggi priva di utilità pratica.

Disciplina del trasporto pubblico locale in Molise

Disciplina del trasporto pubblico locale in Molise

La legge detta norme integrative sulla programmazione, organizzazione e affidamento del trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Molise, nel quadro della delega statale e del riordino delle competenze tra Regione, province e comuni.

Finalità e principi generali

Il provvedimento riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario nella realizzazione di un sistema integrato della mobilità. La Regione, d’intesa con gli enti locali, mira a migliorare il trasporto regionale, riequilibrare i sistemi di mobilità, favorire la concorrenza nell’affidamento dei servizi, introdurre contratti di servizio improntati a economicità ed efficienza, monitorare la mobilità e tutelare i diritti dei lavoratori del settore.

Nozione di trasporto pubblico e classificazione dei servizi

La disciplina considera trasporto pubblico locale e regionale il servizio di persone e merci svolto in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, nell’ambito territoriale regionale o infraregionale, con onere economico a carico delle amministrazioni competenti. I servizi sono effettuati su strada, ferrovia, vie d’acqua e vie aeree.

Per il trasporto su strada la legge distingue:

  • servizi di rete urbani e di bacino;
  • servizi di linea provinciali, regionali e interregionali;
  • trasporti ordinari, a chiamata e speciali per persone con handicap o mobilità ridotta.

Sono inoltre ammessi servizi di linea ad offerta libera da parte di imprese professionali, previa verifica dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici e rilascio dell’autorizzazione. Tali servizi possono integrare il sistema dei servizi minimi e, se incidono su una rete di bacino, richiedono specifiche cautele per evitare effetti pregiudizievoli sulla rete stessa.

Riparto delle funzioni tra Regione, province e comuni

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e quelle che richiedono unità di esercizio: definisce le linee generali di pianificazione, redige e aggiorna il piano regionale dei trasporti, sottoscrive accordi di programma, definisce le reti dei servizi minimi extraurbani e approva quelle urbane indicate dalla legge, adotta i programmi triennali, stabilisce le tariffe e i criteri sanzionatori, e svolge funzioni di vigilanza e sostituzione sulle attività delegate.

Le province ricevono in delega le funzioni non riservate all’esercizio unitario regionale e provvedono, tra l’altro, alla predisposizione dei piani di bacino, alla programmazione provinciale dei servizi minimi, all’erogazione e assegnazione delle risorse finanziarie, al rilascio delle autorizzazioni per il gran turismo su gomma e alle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di competenza.

I comuni curano l’organizzazione e la gestione dei servizi urbani, inclusi gli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, predispongono i piani urbani del traffico, gestiscono le risorse trasferite, svolgono le gare per i servizi di propria competenza, stipulano i contratti di servizio, applicano la politica tariffaria e le agevolazioni, e monitorano i contratti anche tramite sistemi informatizzati.

Pianificazione: piano regionale, piani urbani e piani di bacino

La Regione redige, di concerto con gli enti locali, il Piano regionale dei trasporti, che configura un sistema coordinato funzionale allo sviluppo socio-economico e al riequilibrio territoriale. Il piano è approvato dal Consiglio regionale previa audizione delle associazioni degli utenti e degli esercenti e definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico, oltre agli indirizzi per la pianificazione locale.

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché altri comuni individuati dalla Regione per comprovate esigenze, adottano i piani urbani del traffico secondo le direttive ministeriali e gli indirizzi regionali.

Le province adottano i piani di bacino in coerenza con il piano regionale e con il programma triennale regionale, individuando anche gli interventi infrastrutturali necessari per un sistema di trasporto efficiente.

Servizi minimi e accordi di programma

I servizi minimi sono definiti dalla Giunta regionale tenendo conto, anche alternativamente, di integrazione tra reti, pendolarismo scolastico e lavorativo, fruibilità dei servizi pubblici essenziali, esigenze delle persone a ridotta mobilità, riduzione di congestione e inquinamento, e reale utilizzo dei servizi autorizzati.

I costi dei servizi minimi gravano sul bilancio regionale. Per ciascun bacino di traffico la definizione avviene in coerenza con il piano regionale dei trasporti e i programmi triennali.

Per i trasporti su gomma l’intesa tra Regione ed enti locali è raggiunta mediante accordo di programma triennale, che definisce quantità e standard qualitativi dei servizi. Gli accordi devono essere stipulati entro il 31 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento; in mancanza, provvede la Giunta regionale sulla base delle disponibilità di bilancio.

La disciplina prevede anche una procedura di modifica delle intese e degli accordi, nel rispetto della normativa richiamata, e attribuisce alla Giunta il potere di approvare la nuova rete dei servizi minimi una volta raggiunta l’intesa sui principi.

Programmi triennali e contenuti della programmazione

La Regione approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalle province. Tali programmi disciplinano la rete e l’organizzazione dei servizi, l’integrazione modale e tariffaria, le risorse per esercizio e investimenti, le modalità di determinazione delle tariffe, il sistema di monitoraggio e le azioni contro congestione e inquinamento.

Affidamento dei servizi e gare pubbliche

L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale avviene mediante procedure concorsuali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi, per superare gli assetti monopolistici e introdurre concorrenza nella gestione dei servizi urbani ed extraurbani.

Per il servizio extraurbano l’affidamento avviene con gara a procedura aperta e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La rete regionale extraurbana dei servizi minimi è considerata un unico bacino di mobilità. Per il servizio urbano la gara è bandita dal comune competente sulla rete urbana approvata dalla Regione.

Per la partecipazione alla gara extraurbana sono richiesti, tra gli altri:

  • idonea capacità tecnica e professionale;
  • svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività di trasporto pubblico locale per una percorrenza annua non inferiore al 10% dei chilometri della rete posta a gara;
  • adeguata capacità economica e finanziaria, documentabile con bilancio o referenze bancarie.

Il soggetto aggiudicatario deve eseguire il servizio in proprio; il contratto non è cedibile salvo la normativa vigente. È ammesso il subappalto entro il limite del 30% dell’importo complessivo, previa autorizzazione dell’ente affidante e con indicazione nel bando delle parti subappaltabili. L’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti professionali e rispettare la normativa di settore.

In caso di subentro aziendale, il personale dell’impresa cessante è trasferito secondo la disciplina richiamata dalla legge; l’impresa subentrante deve garantire l’applicazione dei contratti in essere, salvo armonizzazione negoziata in sede aziendale.

Contratti di servizio

I contratti di servizio disciplinano l’esercizio di tutti i servizi affidati e sono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004. Devono contenere gli elementi richiesti dalla normativa statale e, in particolare, prevedere:

  • durata e programma analitico di esercizio;
  • obbligo di personale qualificato e mezzi idonei;
  • standard qualitativi minimi;
  • struttura tariffaria e sistemi di rilevazione automatizzata dell’utenza;
  • importi dovuti dall’ente affidante, con modalità e tempi di pagamento;
  • rendicontazione annuale;
  • revisione degli importi entro limiti percentuali predeterminati;
  • regole per modifiche contrattuali, garanzie, risoluzione e controversie;
  • applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza.

La legge stabilisce che, ai fini della determinazione degli importi dovuti, non si computano taluni compensi interni all’impresa. I contratti stipulati in difformità sono nulli. È inoltre vietato il rinnovo tacito ed espresso dei contratti di servizio. Alla scadenza non è dovuto alcun indennizzo al gestore.

Le imprese aggiudicatarie devono apporre sui veicoli adibiti al servizio di rete sovracomunale lo stemma della Regione e la dicitura “Regione Molise”.

Servizi aggiuntivi, integrativi, straordinari e sperimentali

Per i servizi aggiuntivi o integrativi rispetto alla rete dei servizi minimi, la priorità è attribuita alle imprese che li effettuano a proprio rischio e con risorse proprie. Prima dell’affidamento con contribuzione pubblica, la Regione deve verificare la disponibilità di imprese idonee a svolgerli senza contributi pubblici. Solo in caso di impossibilità si può procedere con affidamento a imprese già esercenti servizi di rete titolari di contratto o aggiudicatarie di gara. I nuovi servizi aggiuntivi o integrativi con contribuzione pubblica non possono superare il 7% dell’ammontare chilometrico annuo dell’ultima rete dei servizi minimi approvata.

In casi di straordinaria urgenza o a fini sperimentali, Regione, province e comuni possono stipulare contratti provvisori mediante procedure negoziate senza bando. I contratti straordinari non possono superare tre mesi, quelli sperimentali sei mesi, e sono rinnovabili una sola volta.

Agevolazioni tariffarie

La Regione stabilisce nel piano regionale dei trasporti le categorie aventi diritto a biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta. La riduzione è pari al 50% della tariffa ordinaria, riguarda una sola relazione di viaggio con partenza dal comune di residenza ed è riferita ai servizi ordinari di competenza regionale e provinciale.

Controlli, monitoraggio e osservatorio regionale

È istituito presso la direzione generale competente l’Osservatorio regionale dei trasporti, con funzioni di monitoraggio dei servizi sul territorio regionale, gestione della banca dati, supporto informativo e tecnico alla programmazione, redazione di proposte per piano regionale, programmi triennali e accordi di programma, oltre alla diffusione periodica di un bollettino e di informazioni su richiesta degli enti e delle rappresentanze degli utenti.

I gestori sono tenuti a fornire i dati necessari secondo le modalità previste nei contratti di servizio.

Interventi sostitutivi

In caso di perdurante mancato esercizio da parte delle province delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida e assegnazione di un termine congruo, può disporre interventi sostitutivi.

Fondo regionale trasporti

Il fondo regionale trasporti è determinato annualmente con la legge di bilancio ed è alimentato da risorse statali trasferite per le funzioni conferite e da risorse proprie regionali. Le somme sono destinate al pagamento dei corrispettivi dei contratti di servizio relativi ai servizi minimi a carico del bilancio regionale.

Regime transitorio e attualità della disciplina

La legge conteneva una disciplina transitoria per l’affidamento dei servizi valida fino al 31 dicembre 2003 e disposizioni collegate alla fase iniziale di attuazione. Tali previsioni hanno esaurito i loro effetti e non risultano oggi utilmente applicabili. Restano invece operative le norme strutturali su pianificazione, affidamento, contratti di servizio, monitoraggio e finanziamento del trasporto pubblico locale in Molise.

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