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Legge

L.R. Molise 23/2000

Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità

Normativa regionaleL.R. Molise 23/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Molise la Commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, ne definisce compiti, composizione, durata, funzionamento, rapporti istituzionali e compensi. Prevede regole transitorie e finanziarie; l’originario assetto è stato più volte aggiornato. È una disciplina strutturale, non limitata a un singolo esercizio.

Disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità del Molise

Commissione regionale per la parità e le pari opportunità del Molise

La legge disciplina l’istituzione e il funzionamento della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità della Regione Molise, organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale. Il testo definisce finalità, compiti, composizione, nomina, durata, organizzazione interna, relazioni annuali, rapporti di collaborazione e regime dei compensi.

Finalità e natura dell’organo

La Commissione è istituita per perseguire le finalità degli articoli 3 e 4 della Costituzione, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza tra i sessi e rimuovere gli ostacoli che determinano discriminazioni dirette o indirette verso le donne. Opera presso la Presidenza del Consiglio regionale, in autonomia, con possibilità di avere rapporti esterni e di attivare iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione. Il Consiglio regionale deve dotarla di personale, strutture e mezzi idonei.

Funzioni e compiti

La Commissione svolge funzioni di proposta, monitoraggio e impulso sulle politiche di parità e pari opportunità. In particolare:

  • formula proposte per coordinare politiche sociali, economiche e culturali finalizzate alla parità;
  • verifica in modo continuativo l’applicazione della normativa vigente in materia di parità, anche tramite indagini, ricerche e studi;
  • promuove la diffusione dei dati raccolti e delle informazioni sulle garanzie legislative e sulla propria attività;
  • esprime osservazioni e proposte su progetti di legge, atti amministrativi e programmi regionali rilevanti per la parità;
  • propone adeguamenti della legislazione regionale ai princìpi costituzionali di parità e uguaglianza;
  • elabora progetti e interventi per l’attuazione delle parità previste dalla legge n. 125/1991, con particolare attenzione all’accesso delle donne al lavoro, alla valorizzazione della professionalità femminile, alla formazione e alle azioni positive;
  • sollecita l’applicazione della legge n. 215/1992 sull’imprenditoria femminile;
  • conduce indagini sulla condizione femminile nella Regione, nei luoghi di lavoro, nei corsi professionali e nelle strutture sanitarie, sociali, culturali e assistenziali;
  • promuove assistenza e consulenza per donne disagiate, in collaborazione con gli organi competenti e con associazioni e movimenti di tutela della donna;
  • promuove una adeguata presenza femminile nelle istituzioni e nelle nomine regionali;
  • sollecita la creazione di centri culturali e ricreativi per l’inserimento sociale e lo sviluppo delle potenzialità delle donne in condizione di handicap o emarginazione;
  • promuove iniziative per centri ludoteca per bambini e ragazzi fino a 14 anni, a supporto delle madri lavoratrici;
  • promuove, sostiene e tutela i diritti della persona e la libertà intellettuale, psicologica e morale, contrastando manipolazione mentale, abuso psicologico, gaslighting e altre forme di violenza relazionale e psicologica verso persone fragili o vulnerabili, in attuazione del principio di pari opportunità.

I progetti di legge e i programmi regionali rilevanti per la parità sono inviati d’ufficio alla Commissione dal Presidente del Consiglio regionale; la Commissione può inoltre essere ascoltata dalle commissioni consiliari su richiesta propria.

Composizione della Commissione

La Commissione è composta da 14 componenti e da un consigliere o una consigliera di parità. I 14 membri sono eletti dal Consiglio regionale, secondo la normativa regionale sulle nomine, tra persone con riconosciute esperienze scientifiche, culturali, professionali, economiche, politiche e sindacali, anche sulla base di candidature proposte da associazioni di volontariato, associazioni di tutela dei diritti della comunità Lgbtqi+ e associazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

La consigliera o il consigliere di parità:

  • riferisce sugli atti e provvedimenti amministrativi regionali di interesse per la parità;
  • funge da tramite con l’Agenzia regionale Molise Lavoro;
  • elabora proposte di progetti di azioni positive.

Sono incompatibili con l’appartenenza alla Commissione i consiglieri regionali, provinciali o comunali. Nel complesso delle nomine nessuno dei due generi può superare il 60% della composizione, con riserva di una nomina all’eventuale rappresentante della comunità Lgbtqi+. Un funzionario della Regione svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Nomina, durata e prima applicazione

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo la disciplina regionale sulle nomine. Dura in carica fino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata nominata e viene ricostituita nei termini e modi previsti dalla legge. È prevista una disposizione di prima applicazione secondo cui le regole sugli articoli relativi a composizione e ufficio di presidenza si applicano dalla legislatura successiva.

Presidente, ufficio di presidenza e funzionamento

Entro 60 giorni dalla costituzione la Commissione approva un regolamento interno, previo parere della commissione consiliare competente. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Commissione elegge un presidente e due vicepresidenti con funzioni vicarie.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto con voto limitato a un solo nominativo; occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, mentre dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza dei presenti. I vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto e risultano eletti i più votati; in caso di parità prevale il più giovane.

Il presidente e i vicepresidenti formano l’ufficio di presidenza; i vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento secondo il regolamento interno. Il presidente convoca e presiede le sedute. Se necessario, la Commissione può articolare le proprie attività in gruppi di lavoro.

Relazione annuale e programmazione dell’attività

Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione invia ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta, insieme a un programma di attività per l’anno successivo con la relativa previsione di spesa.

Rapporti di collaborazione

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con:

  • il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Commissione nazionale per le pari opportunità;
  • organizzazioni femminili di Stati esteri, anche con riferimento alle donne emigrate ed emarginate;
  • analoghi comitati e commissioni di altre regioni italiane e degli enti locali;
  • istituti di ricerca e università della Regione, anche mediante convenzioni.

Compensi, missioni e rimborsi

La partecipazione alle sedute della Commissione, dei gruppi di lavoro, del presidente e dell’ufficio di presidenza è onorifica e gratuita e non comporta oneri per il bilancio del Consiglio regionale. La presidente e le componenti possono essere autorizzate a compiere missioni, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Disposizioni abrogative, transitorie e finanziarie

La legge abroga la precedente legge regionale 26 luglio 1994, n. 13. La Commissione già in funzione alla data di approvazione della legge resta in carica fino alla scadenza della legislatura in corso al momento della nomina.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti mediante stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per l’esercizio 2000 e con appositi capitoli di spesa del Consiglio regionale; per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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