L.R. Molise 21/2000
Disciplina della procedura di impatto ambientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise la procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), lo screening e lo scoping per i progetti degli allegati A e B, con regole su istruttoria, pubblicità, partecipazione, studio di impatto, procedimenti interregionali, spese e sanzioni. È una norma generale di settore, oggi da leggere anche alla luce della disciplina statale e delle modifiche intervenute nel 2019; alcune previsioni sono state incise da declaratoria di illegittimità costituzionale.
Disciplina della Valutazione di impatto ambientale in Molise
Disciplina della procedura di impatto ambientale in Molise
La legge regionale del Molise definisce condizioni, criteri e norme tecniche per l’attuazione della Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul territorio regionale, in attuazione della normativa europea e degli indirizzi statali richiamati nel testo. La disciplina si applica ai progetti pubblici e privati ricadenti negli allegati della legge e organizza le fasi di verifica, valutazione completa e fase preliminare di scoping.
Finalità e principi
La legge mira a far sì che le decisioni sulla realizzazione di opere e interventi sottoposti a VIA perseguano lo sviluppo sostenibile, la tutela della salute e della qualità della vita, la conservazione degli habitat, la biodiversità e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. La valutazione deve considerare gli effetti diretti e indiretti sull’uomo, su fauna e flora, su suolo, acqua, aria, clima e paesaggio, nonché sulle interazioni tra tali fattori e sui beni materiali, sulle condizioni socio-economiche e sul patrimonio culturale e ambientale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Sono soggetti alla disciplina regionale i progetti indicati negli allegati A e B, comprese le modificazioni, trasformazioni o gli ampliamenti significativi di opere esistenti, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria. I progetti dell’allegato A sono assoggettati a VIA completa secondo le soglie previste; quelli dell’allegato B sono assoggettati a VIA completa se ricadono, anche solo in parte, in aree naturali protette, mentre se non vi ricadono sono sottoposti a screening e, se necessario, a VIA completa.
Restano esclusi gli interventi urgenti disposti per salvaguardare l’incolumità delle persone in caso di pericolo imminente o di calamità con stato di emergenza dichiarato. Sono inoltre fuori dalla disciplina regionale gli impianti già sottoposti a VIA nell’ambito delle competenze del Ministero dell’ambiente e le modifiche di progetti già valutati dal Ministero.
Autorità competente e Comitato tecnico VIA
L’autorità competente è la Regione Molise, tramite l’Assessorato regionale all’ambiente. Per l’istruttoria tecnica la Regione può avvalersi dell’organismo previsto dalla normativa statale richiamata; in attesa della sua istituzione opera un Comitato tecnico VIA nominato dalla Giunta regionale e coordinato dal responsabile del settore ecologia e igiene ambientale.
Il Comitato comprende i responsabili dei settori, sezioni e uffici regionali competenti, i responsabili dei settori chimico-ambientali del PMIP e almeno due consulenti esterni esperti in VIA; di volta in volta possono partecipare anche rappresentanti dei comuni e delle province interessati e, se necessario, dei soggetti titolari di autorizzazioni, nulla osta e pareri. Il Comitato svolge funzione di consulenza tecnica e cura l’istruttoria dei progetti e degli studi di impatto ambientale.
Istruttoria tecnica e contenuti della verifica
L’istruttoria è un esame critico e interdisciplinare del progetto e del relativo studio ambientale, finalizzato anche al confronto con il proponente. Il Comitato può invitare il proponente a illustrare il progetto e verifica la completezza della documentazione, la conformità urbanistica e pianificatoria, la rispondenza dei luoghi e dei dati ambientali, la correttezza delle metodologie adottate, l’impatto complessivo, le alternative esaminate e le misure di mitigazione.
Se emergono incompletezze o carenze, il Comitato può chiedere integrazioni, modifiche, varianti o alternative; in tal caso i termini del procedimento si prorogano per il tempo intercorrente tra la richiesta e il deposito delle integrazioni. Per opere di particolare rilevanza può essere convocata una pubblica assemblea. Il Comitato può inoltre consultare strutture tecniche interne o esterne alla Regione e le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni e pareri.
Procedura di VIA completa
Per i progetti dell’allegato A e per quelli dell’allegato B ricadenti in aree naturali protette, il proponente presenta istanza alla Regione Molise con il progetto in livello “definitivo” e con lo studio di impatto ambientale, eventualmente integrato dalle precisazioni emerse in scoping. Copia dell’istanza e degli elaborati va trasmessa alla Provincia, al Comune competente, agli enti gestori interessati nelle aree protette e alle altre autorità che devono rendere autorizzazioni, nulla osta o pareri.
Il proponente deve pubblicare a proprie spese un avviso sul quotidiano a maggiore diffusione regionale. Gli elaborati restano depositati per 45 giorni presso l’Assessorato regionale all’ambiente, per consentire la consultazione pubblica. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda la Provincia, il Comune e gli enti gestori interessati rendono il proprio parere; l’autorità competente adotta il provvedimento VIA entro i successivi 90 giorni, anche in assenza dei pareri richiesti.
La stessa procedura si applica ai progetti dell’allegato B non in area protetta quando lo screening ne disponga l’assoggettamento a VIA completa.
Screening
Per i progetti dell’allegato B non ricadenti in aree naturali protette, il proponente chiede la verifica preliminare presentando un elaborato descrittivo dell’opera e una relazione sugli effetti ambientali, comprensiva delle componenti impattate, delle alternative considerate e, se necessario, di un programma di monitoraggio. Gli atti sono depositati presso gli enti locali interessati per 30 giorni; il proponente pubblica un avviso sul quotidiano regionale e i cittadini possono presentare osservazioni entro lo stesso termine.
L’Assessorato può convocare una conferenza di servizi preliminare per individuare autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari. L’autorità competente decide entro 60 giorni dal deposito, valutando gli elementi dell’allegato D e le osservazioni ricevute: può assoggettare il progetto a VIA completa oppure escluderlo dalla VIA con eventuali prescrizioni. Il silenzio dell’autorità equivale a esclusione dalla VIA. Per i progetti rinviati a VIA completa è previsto un avvio accelerato dello scoping.
Scoping
La fase preliminare di scoping è facoltativa e serve a definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il proponente presenta un documento sintetico sul tipo di progetto, sulle sue caratteristiche e motivazioni, sul rapporto con la pianificazione vigente, sulle aree interessate, sulle alternative da analizzare, sui metodi di analisi e prevenzione, sui dati da utilizzare, sugli impatti attesi, sulle mitigazioni, sulla normativa di riferimento, sugli atti autorizzativi necessari, sugli obiettivi del monitoraggio e su un programma di informazione al pubblico.
L’autorità competente convoca il Comitato tecnico VIA con la partecipazione del proponente e, se del caso, degli enti locali e delle autorità interessate. Dopo il contraddittorio esprime un parere entro 60 giorni dal deposito della richiesta; può comunque chiedere ulteriori informazioni. Documento e risposta sono resi disponibili al pubblico tramite comunicato stampa.
Pubblicità e partecipazione
La legge impone ampie forme di pubblicità e partecipazione. Nella VIA completa l’annuncio giornalistico deve essere pubblicato contestualmente alla domanda, con formato minimo e collocazione evidente nella pagina di cronaca della provincia interessata; deve indicare il richiedente, la categoria dell’opera, la localizzazione, una descrizione sommaria e l’avviso del deposito degli atti per 45 giorni e della possibilità di presentare osservazioni entro tale termine.
Nello screening si applica un avviso analogo, ma con consultazione e osservazioni limitate a 30 giorni. Gli esiti del procedimento VIA sono comunicati immediatamente ai soggetti interessati e alle amministrazioni competenti e resi pubblici anche tramite comunicato stampa.
Studio di impatto ambientale
Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura e spese del proponente secondo l’allegato C e deve contenere almeno la descrizione del progetto, l’analisi dei possibili effetti ambientali, il richiamo ai parametri normativi e ai piani territoriali, nonché le misure di eliminazione o riduzione degli impatti negativi. Deve essere allegato un riassunto non tecnico, di agevole comprensione, con gli elaborati grafici essenziali.
Per la sua predisposizione il proponente ha diritto ad accedere alle informazioni e ai dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni.
Procedimenti con impatti interregionali
Se un progetto sottoposto a VIA è localizzato anche in regioni confinanti, l’Assessorato regionale all’ambiente svolge la procedura in collaborazione con le regioni interessate e il provvedimento finale è rilasciato d’intesa con esse. Se invece un progetto localizzato in Molise può produrre impatti rilevanti su altre regioni, l’autorità competente deve informare e acquisire anche i pareri di tali regioni, oltre a quelli di province, comuni ed enti gestori di aree protette interessati appartenenti alle stesse.
Spese istruttorie e organizzazione finanziaria
Le spese di istruttoria sono a carico del committente o del proponente e sono determinate in rapporto al valore dell’opera o dell’intervento secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. La Regione istituisce un apposito capitolo di bilancio per gli oneri derivanti dall’attuazione della legge.
Ricerca, informazione ambientale e rapporto sullo stato dell’ambiente
L’amministrazione regionale promuove ricerche e sperimentazioni in materia di impatto ambientale, anche tramite convenzioni con enti, istituti specializzati, università, società ed esperti. Diffonde inoltre i risultati degli studi e promuove la cultura ambientale con attività divulgative, convegni e mostre.
È previsto un sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile agli enti pubblici e, dietro contributo, anche ai privati. Entro un anno dalla costituzione del sistema e poi con cadenza annuale, l’Assessorato regionale all’ambiente redige un rapporto sullo stato dell’ambiente nella Regione Molise sulla base dei dati del sistema informativo e della collaborazione dei settori competenti.
Sanzioni e poteri inibitori
Se durante costruzione o esercizio emergono violazioni della legge, delle prescrizioni VIA o variazioni progettuali tali da incidere significativamente sull’impatto ambientale, il Direttore del Servizio competente ordina l’adeguamento dell’opera o delle modalità di esercizio, fissando un termine ragionevole, e può disporre la sospensione dei lavori o l’interruzione dell’esercizio.
Se dalle violazioni derivano variazioni significative dell’impatto ambientale, può essere ordinato il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l’adozione delle misure necessarie a rimuovere le conseguenze negative. La mancata esecuzione dei provvedimenti comporta denuncia all’autorità giudiziaria.
Modifica degli allegati ed entrata in vigore
Gli allegati A e B possono essere integrati con atto del Consiglio regionale, mentre gli allegati C e D possono essere modificati con atti della Giunta regionale; in entrambi i casi le modifiche devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ed è dichiarata urgente.
Obsolescenza pratica e aggiornamenti
La disciplina è stata successivamente modificata nel 2019 in alcuni punti e contiene un comma del 2019 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Pur restando una legge quadro regionale sulla VIA, il suo utilizzo operativo va oggi coordinato con la normativa statale sopravvenuta in materia ambientale e con gli effetti delle modifiche e delle pronunce richiamate nel testo.
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