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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18536/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza che considera la circostanza di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. di natura valutativa (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878). In via preliminare ha constatato che il reato si è prescritto il 6 febbraio 2025 e, conseguentemente, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente deduceva, con il secondo motivo, la non idonea contestazione in fatto della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen., ossia contestava che la Corte di appello non avesse adeguatamente motivato/contestualizzato la contestazione relativa a tale aggravante, la quale ha natura valutativa.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)

    Le aggravanti previste alle lettere n.2 e n.7 sono quelle contestate nella vicenda; la n.7 è considerata di natura valutativa e la sua contestazione in fatto può non essere ritenuta manifestamente infondata.

  • Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878

    Giurisprudenza richiamata che qualifica la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 come di natura valutativa, influenzando la valutazione sulla manifesta infondatezza del motivo di cassazione.

  • Estinzione del reato per prescrizione (norme sul termine di prescrizione del codice penale)

    La Corte ha applicato il principio per cui, se la prescrizione del reato è intervenuta, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto.

Massime di principio

  • Se la circostanza aggravante contestata ha natura valutativa, la Corte di Cassazione può ritenere non manifestamente infondata la doglianza sulla sua contestazione in fatto; ciò apre la strada a un esame più approfondito della questione.
  • Quando nel corso del giudizio di legittimità interviene la prescrizione del reato, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
  • In analoghe situazioni difensive è cruciale documentare in modo puntuale l'insussistenza delle aggravanti e sottolineare eventuali carenze nella contestazione in fatto, ponendo attenzione anche ai termini e alle interruzioni della prescrizione.
  • La qualificazione di una circostanza come 'valutativa' rende meno agevole considerare un motivo di cassazione manifestamente infondato; pertanto, il contesto fattuale e la motivazione della corte di merito vanno esaminati criticamente.

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