Risposta n. 811 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArticolo 171 e 173 del TUIR - Valutazione anti-abuso di doppia scissione parziale
Il quesito
Gli istanti chiedono se: 1) la scissione parziale proporzionale tra ALFA (scissa) e BETA (beneficiaria) possa godere della neutralità fiscale ai sensi dell'art.173 TUIR per le società e per il socio unico; 2) l'annullamento delle quote proprie da parte di BETA sia neutrale fiscalmente ai sensi dell'art.91, comma 1, lett. c) TUIR; 3) la trasformazione della scissa in societa semplice comporti la tassazione delle plusvalenze latenti dei beni non trasferiti calcolate al valore normale e il riconoscimento di tale valore per il futuro calcolo dei redditi; 4) le riserve di utili e le riserve in sospensione d'imposta possano non essere considerate distribuite alla trasformazione se iscritte con indicazione della loro origine; 5) scissione e trasformazione possano scontare l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
Soluzione prospettata dal contribuente
I contribuienti sostengono di sì per tutti i punti: la scissione sarebbe neutrale ai sensi dell'art.173; l'annullamento delle quote proprie sarebbe neutrale per analogia con l'art.91 o per prassi delle fusioni inverse; la trasformazione in societa semplice tasserebbe le plusvalenze latenti ma il valore normale sarebbe riconosciuto per continuità; le riserve iscritte con indicazione non sarebbero considerate distribuite; scissione e trasformazione dovrebbero rientrare nell'imposta di registro fissa di 200 euro.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda solo in parte. Conferma che la scissione tra societa commerciali e la continuita' dei valori sono neutre ai sensi dell'art.173 TUIR e che l'annullamento delle quote proprie connesso alla scissione e' neutrale per effetto dell'art.173 comma 2 (non per applicazione analogica dell'art.91). Sulla trasformazione in societa semplice precisa che si tratta di una trasformazione eterogenea regressiva soggetta a tassazione: i beni non confluiti nell'azienda si considerano realizzati al valore normale (art.171) e tale valore caratterizza il calcolo dei redditi successivi; le riserve di utili e le riserve in sospensione d'imposta, se pur iscritte con indicazione, sono tassate secondo le condizioni previste dall'art.171 e, quando il soggetto risultante non svolge attivita commerciale, le riserve in sospensione devono essere tassate in capo alla societa trasformanda o considerate distribuite nel periodo d'imposta successivo; infine conferma che scissione e trasformazione sono soggette a registrazione con imposta fissa di 200 euro e riserva i poteri di controllo e di valutazione di eventuali profili abusivi ai sensi dell'art.10-bis della legge n.212/2000.
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