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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1977

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1977 della Commissione del 12 novembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sugli elenchi di ammissibilità dell’Unione per il Regno Unito, in seguito a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati nel novembre 2021. La Commissione, valutata la situazione epidemiologica e le misure adottate dalle autorità britanniche, ha escluso dall’ingresso nell’Unione le partite provenienti da tre nuove zone di restrizione. L’atto modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed entra in vigore con urgenza.

Modifica degli elenchi UE delle zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti che disciplinano l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dal Regno Unito di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna. Incide sugli elenchi territoriali contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, inserendo nuove zone soggette a restrizioni (GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19) per effetto di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Le modifiche hanno efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per il Regno Unito

Il regolamento dà seguito a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito nel novembre 2021. Alla luce della valutazione della situazione epidemiologica e delle misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie britanniche, la Commissione aggiorna gli elenchi delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione, escludendo le aree interessate dai focolai.

Contesto normativo

L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone figurino negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati. In particolare, gli allegati V e XIV di quest’ultimo riguardano, rispettivamente, pollame/materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Presupposti fattuali della modifica

Nel testo sono richiamati tre focolai nel Regno Unito: due notificati il 5 novembre 2021 e confermati il 2 e 4 novembre 2021 (Wrexham, Galles, e Arbroath, Angus, Scozia) e un terzo notificato il 9 novembre 2021 e confermato l’8 novembre 2021 (Alcester/Bidford, Warwickshire, Inghilterra). Le autorità britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base di tali informazioni, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizione non deve più essere autorizzato.

Modifiche agli allegati V e XIV

L’allegato del regolamento introduce tre nuove zone nel Regno Unito, denominate GB-2.17, GB-2.18 e GB-2.19. Per ciascuna zona è riportata la delimitazione geografica mediante raggio di 10 km e coordinate WGS84 del centro dell’area:

  • GB-2.17: area relativa a Wrexham (Galles) e Shropshire (Inghilterra), centro N52.94 e W3.07;
  • GB-2.18: area in prossimità di Arbroath, Angus (Scozia), centro N56.65 e W2.61;
  • GB-2.19: area in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire (Inghilterra), centro N52.15 e W1.86.

Per queste zone l’allegato V esclude l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale, includendo pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti riproduttori e da reddito, ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, partite di meno di 20 capi e uova da cova. L’allegato XIV esclude inoltre le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna.

Decorrenza e natura dell’atto

Il regolamento è adottato con urgenza, in considerazione dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di paesi/zone autorizzati

L’articolo 1 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Nuove restrizioni per il Regno Unito in relazione all’influenza aviaria

Sono inserite tre nuove zone del Regno Unito soggette a restrizioni: GB-2.17 (area di Wrexham, Galles/Shropshire), GB-2.18 (area di Arbroath, Angus, Scozia) e GB-2.19 (area di Alcester/Bidford, Warwickshire, Inghilterra). Per tali zone non è più autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Tipologie di merci interessate

Nell’allegato V, per ciascuna delle nuove zone, sono elencate le categorie di pollame e materiale germinale interessate: pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti riproduttori e da reddito, ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame e uova da cova, con i relativi codici di categoria (BPP, BPR, SP, SR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20). Nell’allegato XIV sono indicate le corrispondenti categorie di carni fresche: carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna (POU, RAT, GBM).

Decorrenza delle restrizioni per ciascuna zona

Le nuove zone sono collegate alle date di notifica/conferma dei focolai: GB-2.17 dal 2 novembre 2021, GB-2.18 dal 4 novembre 2021 e GB-2.19 dall’8 novembre 2021. Le liste aggiornate riflettono quindi la progressiva estensione delle restrizioni a seguito dei diversi focolai notificati.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio esterosicurezza alimentarecircolazione delle merci

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