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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1976

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione del 12 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita

Normativa europea32021R1976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sul MEG importato dagli USA e dall'Arabia Saudita, a seguito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio per l'industria dell'Unione, nesso causale e interesse dell'Unione. La Commissione conferma in larga misura le risultanze provvisorie, con alcune rettifiche tecniche e di calcolo, e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori. Sono inoltre previste aliquote individuali, condizioni documentali per la loro applicazione e la possibilità di estendere il trattamento a nuovi esportatori statunitensi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta e di non essere collegati a soggetti sanzionati.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita, con riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di glicole monoetilenico (MEG, attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato al codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita. L'aliquota varia a seconda del produttore esportatore indicato nel regolamento; per i soggetti non espressamente menzionati si applica l'aliquota per tutte le altre società. Sono previste regole specifiche per l'applicazione delle aliquote individuali, basate su una fattura commerciale valida con dichiarazione dedicata. Il regolamento riguarda anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori già istituiti e disciplina la possibilità di aggiungere nuovi produttori esportatori statunitensi che soddisfino determinate condizioni. Si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita

Il regolamento conclude un'inchiesta antidumping avviata il 14 ottobre 2020 su denuncia del Defence Committee of European MEG Producers e, dopo misure provvisorie adottate con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/939, istituisce un dazio antidumping definitivo sul glicole monoetilenico (MEG). La Commissione fonda la decisione sulle risultanze finali relative a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione, con diversi chiarimenti e rettifiche rispetto alla fase provvisoria.

Ambito di applicazione

La misura colpisce le importazioni nell'Unione di MEG originario di USA e Arabia Saudita, classificato al codice NC ex 2905 31 00 (TARIC 2905310010). Le aliquote sono differenziate per produttore esportatore e si applicano solo alle società espressamente nominate; per gli altri operatori dei due paesi si applicano le aliquote residuali. Il regolamento disciplina anche l'uso di fatture commerciali specifiche per beneficiare delle aliquote individuali e prevede la possibilità di inserire nuovi esportatori statunitensi che soddisfino requisiti stringenti.

Procedura e diritto di difesa

Nel corso del procedimento la Commissione ha effettuato divulgazioni intermedie e finali, ha ricevuto osservazioni da numerose parti interessate e ha svolto audizioni, anche con il consigliere-auditore. Le contestazioni sulla presunta tardività di alcune divulgazioni e sulla tutela dei diritti di difesa sono state respinte, ritenendo la Commissione che non vi fosse stata alcuna lesione procedurale sostanziale.

Definizione del prodotto e campionamento

La Commissione conferma che il MEG off-spec rientra nel prodotto in esame e respinge la richiesta di esclusione da parte di SABIC. Quanto al campionamento, la Commissione ritiene legittima la selezione dei produttori esportatori americani e sauditi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, confermando anche le scelte relative a soggetti non inclusi nel campione ma collaboranti.

Dumping: Regno dell'Arabia Saudita

Per l'Arabia Saudita la Commissione conferma un margine di dumping definitivo del 7,7 % per tutte le società, dopo aver affrontato questioni relative alla costruzione del valore normale, ai costi del propano, al prezzo all'esportazione e agli adeguamenti per operazioni tra parti collegate. È stata inoltre confermata la trattazione di SABIC e ExxonMobil come parti collegate ai fini dell'inchiesta, con conseguenze sul calcolo del dazio per Yanpet e per le altre entità del gruppo.

Dumping: Stati Uniti d'America

Per gli USA la Commissione conferma margini molto differenziati: 3,0 % per Lotte Chemical Louisiana LLC e 46,7 % per MEGlobal Americas Inc, mentre per gli altri esportatori collaboranti non inclusi nel campione l'aliquota è 10,3 %. Per tutte le altre società statunitensi il margine/dazio è del 60,1 %. La Commissione affronta in particolare le questioni del valore normale, del prezzo all'esportazione costruito per operazioni infragruppo e dell'adeguamento per commissioni e SGAV, respingendo le contestazioni relative a COVID-19, sottoprodotti e attendibilità dei prezzi collegati.

Pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione

La Commissione conferma che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, dovuto in prevalenza alla pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, in un mercato omogeneo e molto sensibile al prezzo. Respinge le tesi difensive basate su importazioni da altri paesi, pandemia, vendite vincolate, struttura integrata della filiera e presunti effetti di mercato successivi al periodo dell'inchiesta, ritenendo non dimostrato che tali fattori abbiano interrotto il nesso causale. Anche sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che le misure siano giustificate per preservare la produzione europea di MEG e condizioni di concorrenza non distorte, pur riconoscendo l'impatto sui trasformatori e sugli utilizzatori a valle.

Misure finali, fatturazione e antielusione

Per ridurre il rischio di elusione, l'applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale con attestazione specifica del produttore e del volume esportato. Le autorità doganali possono richiedere controlli e documentazione supplementare. Il regolamento segnala anche che un aumento significativo delle esportazioni di una società beneficiaria di aliquota inferiore può costituire modifica della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, con possibile apertura di un'inchiesta antielusione.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita. La misura si fonda sull'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e si applica al prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1.

Aliquote per produttore esportatore

Sono stabilite aliquote differenziate per singolo produttore esportatore. Per il Regno dell'Arabia Saudita l'aliquota è del 7,7 % per Saudi Kayan, Yansab, Sharq, Yanpet, Petrokemya, United e per tutte le altre società. Per gli USA l'aliquota è del 3,0 % per Lotte Chemical Louisiana LLC, del 46,7 % per MEGlobal Americas Inc, del 10,3 % per gli altri esportatori statunitensi che hanno collaborato elencati nell'allegato I e del 60,1 % per tutte le altre società.

Condizione della fattura commerciale

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile, attestante il volume del prodotto, il produttore, il codice addizionale TARIC e il paese di origine. In mancanza di tale fattura si applica il dazio per tutte le altre società.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 sono riscossi definitivamente. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori statunitensi

L'articolo 3 consente la modifica dell'articolo 1, paragrafo 2, per aggiungere nuovi produttori esportatori degli USA e assoggettarli all'aliquota media ponderata delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, se dimostrano: a) di non aver esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta (1 luglio 2019 - 30 giugno 2020); b) di non essere collegati a esportatori o produttori soggetti alle misure; c) di aver effettivamente esportato il prodotto nell'Unione o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarlo in quantitativi significativi dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumpingunione doganale

Testo integrale

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