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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15510/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta, formulata a suo favore, di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.: si censurava la discrepanza tra il dispositivo della sentenza del 26/06/2024 (che indicava una pena di 9 anni di reclusione) e la motivazione (dalla quale risultava chiaramente la volontà del giudicante di applicare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, con pena finale di 6 anni). Il ricorrente sosteneva che la discrepanza fosse meramente apparente e correggibile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il giudice ha confermato che il contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione e non fatto valere prima che la sentenza divenisse definitiva, non può essere corretto nella fase esecutiva mediante richiesta di errore materiale. La Corte ha richiamato orientamenti di legittimità secondo i quali la difformità deve essere oggetto di specifica deduzione nel procedimento fino al passaggio in giudicato e ha escluso l'applicabilità della procedura di correzione (anche rilevando che il vizio può richiedere un'attività valutativa non eseguibile nella fase esecutiva). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza. La Corte interpreta che l'art. 130 non è utilizzabile in sede esecutiva quando la discrepanza tra dispositivo e motivazione non è stata dedotta nelle fasi di cognizione prima del passaggio in giudicato, trattandosi spesso di profili che richiedono valutazioni non meramente materiali.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte a supporto dell'orientamento secondo cui, nella fase esecutiva, non può farsi valere la richiesta di correzione per vizi che richiedono attività valutative. L'art. 619(2) viene richiamato come confine procedurale tra rimedi esecutivi e rimedi di cognizione.

Massime di principio

  • La discrepanza tra dispositivo (dispositivo letto in udienza) e motivazione va dedotta tempestivamente nella fase di cognizione: se non è sollevata prima che la sentenza diventi definitiva, non può essere corretta in esecuzione mediante art. 130 c.p.p.
  • L'art. 130 c.p.p. è strumento per errori materiali meramente formali; non è idoneo a correggere vizi che richiedono valutazioni giuridiche o ricalcoli che implicano attività discrezionali del giudice.
  • Se il dispositivo contenuto nella parte finale del documento sentenza (es. dispositivo 'in calce' allo stesso documento) differisce dalla motivazione, la situazione può essere diversa e alcune pronunce ammettono interventi correttivi: va però valutata la fattispecie concreta e la tempestività dell'impugnazione.
  • In presenza di una apparente volontà del giudice ricostruibile dalla motivazione (es. applicazione di una causa di diminuzione), la parte deve impugnare o dedurre il contrasto in sede di appello o nelle fasi di cognizione; l'attesa della fase esecutiva espone al rischio di inammissibilità della correzione.
  • Quando la questione riguarda il calcolo della pena e l'esclusione o applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti che incidono sulla misura, tali profili dovrebbero essere contestati in sede di impugnazione, perché in esecuzione non sono facilmente rivedibili come mero errore materiale.

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