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Sentenza

Sentenza n. 1056/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Pratica edilizia n. 2025/135 assunta al Protocollo n. 15129 del 18/06/2025 del Comune di Fossombrone inerente la “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11” e tutti i relativi allegati presentata presso detta Amministrazione comunale dalla ditta Berofin S.r.l. che deve ritenersi assentita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 D.Lgs. n. 190/2024, ancorché non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale comunque connesso tra cui la “Autorizzazione paesaggistica n. 02/2025” rilasciata dal Comune di Fossombrone - Settore III Urbanistica prot. n. 0001372 del 17/01/2025 e la “Autorizzazione n. 3181/CE” rilasciata dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile - Direzione protezione civile e sicurezza del territorio - Settore Genio civile Marche Nord Rif. prot. n. 509569, n. 509648 del 28/04/2025, n. 313006 del 15/03/2024 e n. 1229407 del 30/09/2024, documenti tutti acquisiti in data 31/07/2025, trasmessi dal Comune di Fossombrone in sede di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EFFEBI IMMOBILIARE S.R.L. il 23\4\2026 : - della Pratica edilizia n. 2025/135 – PAS assunta al protocollo del Comune di Fossombrone n. 15129 del 18.06.2025, pubblicata nel BUR Marche n. 108 del 25.12.2025, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202500840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Pratica edilizia PAS per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con i relativi atti presupposti, inclusi l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione del Genio civile

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la PAS presentata dalla controinteressata presso il Comune di Fossombrone, sostenendo che la pratica dovesse ritenersi assentita ai sensi dell’art. 8, comma 6, d.lgs. n. 190/2024, nonostante la mancata pubblicazione iniziale nel BUR Marche. Erano stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui l’autorizzazione paesaggistica comunale e l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche - Genio civile. Con motivi aggiunti era stata impugnata la medesima PAS dopo la sua pubblicazione nel BUR Marche. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta dalla ricorrente e della conseguente sopravvenuta disponibilità dell’azione da parte della stessa. Il giudice ha rilevato di non poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, riconoscendo che il ricorrente può rinunciare al ricorso fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia. Le spese sono state compensate in ragione dell’adesione del Comune e della Regione alla richiesta della ricorrente; il contributo unificato resta a carico della parte che lo aveva anticipato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 cpc alla coltivazione del presente giudizio;

    La sopravvenuta rinuncia della parte ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, del quale il giudice deve prendere atto.

  • art. 84 c.p.a.

    Ritenuto, in definitiva, che, a fronte di un atto di rinuncia ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a, il presente ricorso debba essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cpa e dell’art. 84 cpa;

    La rinuncia ritualmente proposta comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, in definitiva, che, a fronte di un atto di rinuncia ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a, il presente ricorso debba essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cpa e dell’art. 84 cpa;

    L’estinzione del giudizio per rinuncia è pronunciata con sentenza ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La rinuncia ritualmente proposta determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Le spese di giudizio possono essere compensate quando le parti vi aderiscano espressamente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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