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Legge

L.R. Toscana 6/2015

Modifiche agli articoli 12 e 14 dello Statuto in materia di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di presidenza.

Normativa regionaleL.R. Toscana 6/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge statutaria della Regione Toscana integra gli articoli 12 e 14 dello Statuto, demandando al regolamento interno la disciplina dei casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di presidenza (dimissioni, decadenza, sfiducia o altre cause). Le modifiche operano dalla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva all’entrata in vigore.

Modifiche allo Statuto regionale su cessazione anticipata del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza

Modifiche allo Statuto regionale in materia di cessazione anticipata dalle cariche consiliari

La legge statutaria interviene sullo Statuto della Regione Toscana per demandare al regolamento interno la disciplina della cessazione anticipata del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di presidenza. L’intervento non introduce direttamente una disciplina sostanziale completa, ma attribuisce al regolamento interno la regolazione dei casi e delle conseguenze delle cessazioni anticipate.

Oggetto delle modifiche

Le modifiche riguardano due profili organizzativi dell’assemblea consiliare:

  • la cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio regionale;
  • la cessazione anticipata dalla carica dei componenti dell’Ufficio di presidenza.

In entrambi i casi, la fonte statutaria stabilisce che sia il regolamento interno a disciplinare i relativi casi.

Contenuto della disciplina demandata al regolamento interno

Per entrambe le cariche, il regolamento interno deve regolare i casi di cessazione anticipata nelle ipotesi di:

  • dimissioni;
  • decadenza;
  • mozione di sfiducia;
  • altra causa.

La norma statutaria, dunque, non definisce nel dettaglio procedure, quorum o effetti delle cessazioni, ma rinvia espressamente alla fonte regolamentare interna del Consiglio regionale.

Decorrenza ed efficacia

Le disposizioni introdotte con la legge statutaria non sono immediatamente operative dalla pubblicazione, ma acquistano efficacia:

  • dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all’entrata in vigore della legge statutaria.

Si tratta quindi di una disciplina differita, destinata ad applicarsi a partire dalla nuova legislatura consiliare successiva all’entrata in vigore dell’atto.

Ambito applicativo

La legge ha efficacia esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana e riguarda l’organizzazione interna del Consiglio regionale. Non incide su organi diversi da quelli espressamente indicati e opera nel solo contesto statutario e regolamentare regionale.

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