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Regolamento

R.R. TAA 10/2009

Emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152"

Normativa regionaleR.R. TAA 10/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’erogazione dei contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale. Stabilisce criteri di valutazione di attività e organizzazione, riparto tra Province autonome di Trento e Bolzano, domande annuali, acconti, recuperi e tabelle di punteggio. Prevede anche finanziamenti specifici per il Bonus bollette a Bolzano per il 2022-2023 e contiene norme transitorie per alcune annualità.

Contributi regionali ai patronati per attività e organizzazione

Contributi regionali ai patronati per attività e organizzazione

Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’erogazione dei contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti ai sensi della legge n. 152 del 2001. La concessione avviene sulla base della valutazione dell’attività svolta e della struttura organizzativa, con funzioni istruttorie e valutative affidate alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ambito di applicazione e riparto del finanziamento

Il finanziamento regionale è destinato agli istituti operanti nelle due Province autonome e viene ripartito tenendo conto dell’attività svolta sul territorio regionale nell’anno precedente. La disciplina contempla una quota per l’attività e una per l’organizzazione degli uffici.

Dal 2023 il finanziamento complessivo è quantificato in:

  • euro 3.889.700,00 per gli istituti operanti nella provincia di Bolzano, comprensivi della maggiorazione del 20% per gli oneri connessi al bilinguismo e trilinguismo;
  • euro 4.065.000,00 per gli istituti operanti nella provincia di Trento.

La Regione riesamina ogni tre anni l’ammontare dei finanziamenti per verificarne la congruità rispetto agli importi dei contributi spettanti in base alle domande presentate.

Domanda di contributo, istruttoria e acconto

La domanda di contributo deve essere presentata dal responsabile provinciale dell’istituto ai competenti uffici provinciali entro il 30 aprile di ogni anno. Alla domanda sono allegate le tabelle statistiche sulla struttura organizzativa e sull’attività svolta nell’anno precedente; se necessario, è allegata una relazione riassuntiva con dichiarazione di veridicità dei dati.

L’erogazione è subordinata al rispetto della legge n. 152 del 2001 e del decreto interministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, e deve comunque essere proporzionata all’attività svolta nell’anno precedente. Entro il 30 giugno di ciascun anno le Province autonome erogano un acconto pari al 70% dei fondi stanziati sul corrispondente capitolo di bilancio.

Criteri di riparto del contributo

Il contributo relativo all’attività svolta nell’anno precedente è ripartito secondo queste percentuali:

  • 70% per l’attività;
  • 30% per l’organizzazione degli uffici.

La valutazione dell’attività considera le prestazioni e gli interventi più significativi indicati nelle tabelle allegate; ai casi definiti positivamente per l’assistito, anche a seguito di ricorso giurisdizionale, è attribuito il punteggio previsto.

Recupero, sospensione e gratuità delle prestazioni

Le prestazioni rese dai patronati sulle pratiche individuali connesse alle attività tabellate devono essere gratuite per tutti i lavoratori, senza limitazioni. Se tale obbligo non è rispettato, il contributo non è dovuto e, se già pagato, è recuperato nella prima concessione successiva all’accertamento definitivo. In attesa dell’accertamento definitivo, l’erogazione può essere sospesa in via cautelare.

Valutazione dell’organizzazione delle sedi

L’organizzazione delle sedi è valutata con punteggi fissi:

  • 4 punti per ogni sede provinciale;
  • 2 punti per ogni sede zonale.

Per ottenere il punteggio organizzativo, la sede provinciale deve produrre almeno 500 punti-attività, mentre la sede zonale almeno 250 punti-attività, riferiti agli interventi delle tabelle A e D. In ogni caso, vengono attribuiti 1 punto organizzazione ogni 1000 punti-attività e 0,5 punti per ogni frazione pari o superiore a 500 punti-attività.

Per gli istituti che avviano l’attività in corso d’anno, la soglia minima è ridotta proporzionalmente ai mesi di effettivo esercizio. Se le sedi non possiedono le caratteristiche richieste dalla normativa statale, non è attribuito alcun punteggio per l’organizzazione, fermo restando il punteggio per l’attività svolta.

Documentazione e controlli

La valutazione si basa sulla documentazione prevista dalla normativa statale e conservata presso le sedi dei patronati. Le Province possono utilizzare anche le relazioni degli uffici provinciali di vigilanza e i dati statistici delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

Ogni sede deve conservare e presentare tutta la documentazione relativa all’attività svolta, ai registri e agli altri atti utili alla verifica dell’efficienza e dell’assistenza prestata. Le Province verificano anche il possesso delle caratteristiche organizzative richieste e, in caso di utilizzo di persone non consentite dalla normativa statale, non riconoscono il punteggio per organizzazione e attività della sede interessata.

Interventi valutabili e tabelle di punteggio

La disciplina allega tabelle di punteggio per le prestazioni più rilevanti in materia previdenziale, infortunistica, socio-assistenziale, previdenza integrativa e interventi provinciali.

In sintesi, le tabelle considerano:

  • pensioni e prestazioni previdenziali ordinarie, complementari e ricostituzioni;
  • pratiche per danni da lavoro e alla salute, compresi infortuni, malattie professionali, danno biologico, rendite e benefici collegati;
  • prestazioni socio-assistenziali come invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento e pratiche di soggiorno e ricongiungimento familiare;
  • interventi regionali di previdenza integrativa, tra cui contributi per versamenti volontari, casalinghe, coltivatori diretti, periodi di astensione o part-time per cura dei figli o assistenza a familiari non autosufficienti, nonché altre misure regionali;
  • interventi previsti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, inclusi assegni unici/provinciali, assegni di cura, sportello casa, misure del lavoro e prestazioni collegate alle rispettive politiche sociali.

Regime speciale per l’assegno unico provinciale e altre prestazioni trentine

Ai fini della valutazione, il punteggio per le domande di assegno unico provinciale della Provincia di Trento definite prima dell’anno di riferimento viene imputato a tale anno. Inoltre, per la Provincia di Trento, le domande per il contributo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i versamenti previdenziali relativi a invalidità, vecchiaia e superstiti sono rendicontate nell’attività dell’anno in cui le domande sono state raccolte.

Finanziamento aggiuntivo per il Bonus bollette a Bolzano

È previsto un finanziamento integrativo e distinto dal contributo ordinario per l’attività tabellata, destinato ai patronati operanti nella provincia di Bolzano in relazione al Bonus bollette. Nell’ambito del Fondo unico, sono assegnati:

  • euro 163.800,00 per l’anno 2023, per l’attività svolta nel 2022;
  • euro 198.120,00 per l’anno 2024, per l’attività svolta nel 2023.

Il contributo è ripartito tra gli istituti in base al numero di domande raccolte e definite positivamente, con un importo di euro 15,60 per ciascuna domanda, comprensivo della maggiorazione per bilinguismo e trilinguismo.

Disposizioni transitorie, termini speciali e abrogazione

Le disposizioni del regolamento si applicano dal 1° gennaio 2010. Sono previste alcune regole temporanee per annualità specifiche, tra cui:

  • per il 2010, proroga al 30 aprile 2010 del termine per la domanda relativa all’attività 2009;
  • per il 2011, termine al 30 giugno 2011 per le domande relative alla Tabella F;
  • esclusione, ai fini dell’articolo 7-bis, dell’attività della Tabella F svolta nel 2010;
  • per il 2016, assegnazione di 300 mila euro alla Provincia di Bolzano per il finanziamento del relativo intervento, con risorse proprie;
  • per il 2018, specifiche regole di rendicontazione per le domande relative al contributo provinciale trentino;
  • per il 2020, proroga al 30 giugno 2020 del termine per la domanda di contributo e calcolo dell’acconto sulla base del contributo 2018, in ragione dell’emergenza COVID-19.

È inoltre abrogato il precedente regolamento di esecuzione del 21 dicembre 1995, n. 22/L.

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