Cassazione Civile, Sentenza n. 2866/2021 del 05/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a verbale di contravvenzione per transito in zona a traffico limitato notificato a cittadino tedesco mediante raccomandata inviata da società incaricata. Questioni principali: validità della notificazione all'estero (se applicabile il Regolamento (CE) n.1393/2007 o la Convenzione di Strasburgo) e validità della procura alle liti conferita al difensore (presunta generica, pluriofferta e non tradotta/autenticata in lingua italiana).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Firenze, ritenendo la procura alle liti dell'appellante viziata per genericità (mancante l'indicazione del procedimento) e nulla per mancata autenticazione/traduzione conforme alla normativa; ciò ha determinato l'inammissibilità dell'appello. Per effetto dell'accoglimento dell'incidentale il ricorso principale è stato assorbito e la sentenza impugnata cassata senza rinvio per improcedibilità dell'appello. Sulla questione nomofilattica la Corte ha altresì precisato che il verbale di accertamento di sanzione amministrativa rientra nella "materia amministrativa" e, quindi, il Regolamento (CE) n.1393/2007 non è applicabile; la Convenzione di Strasburgo prevede la possibilità generale di notifica diretta per atti amministrativi ma la Germania ha escluso la notifica postale per i propri residenti, sicché la notifica diretta a mezzo posta senza l'assistenza dell'Autorità centrale tedesca è nulla. Tale nullità, però, è valutata secondo la legge italiana come nullità sanabile e può essere sanata dalla mancata tempestiva eccezione ovvero dalla tardività del ricorso quando l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1393/2007
Il Regolamento disciplina notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale; esclude espressamente la materia "fiscale, doganale ed amministrativa", per cui non è applicabile alle notifiche di verbali di accertamento di sanzioni amministrative
Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977
art. 2 e art. 11 (richiamati anche artt. 6 e 11)
Prevede la disciplina delle notifiche in materia amministrativa e, in generale, consente la notificazione diretta a mezzo posta; tuttavia gli Stati possono formulare riserve: la Germania ha escluso la notifica postale diretta per i propri residenti, quindi per i cittadini tedeschi va usata l'assistenza dell'Autorità centrale
Art. 83 c.p.c.
Imposizione di requisiti minimi per la procura alle liti: la procura deve consentire di individuare la specifica finalità/procedimento per il quale è conferita; la genericità rende la procura invalida rispetto al processo in cui è utilizzata
R.D.L. 15.10.1925, n. 1796 (art. 1)
Disciplina l'autenticazione di firme sugli atti redatti all'estero; se l'attestazione non è resa in lingua italiana (o non è fornita traduzione conforme), l'atto è viziato e può essere considerato nullo ai fini della rappresentanza processuale
Codice della Strada
Regola la contestazione e la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni stradali; in quanto atto esercente pubblici poteri tale verbale è atto amministrativo
Norme processuali di cassazione
art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 e n. 5; art. 384 c.p.c.
Fondano i motivi di cassazione e la pronuncia di principio di diritto; utilizzati per dedurre violazioni di norme di diritto e per la decisione delle questioni nomofilattiche senza rinvio
Massime di principio
- Per notifiche di verbali di accertamento sanzionatorio a residenti di altro Stato UE occorre prima qualificare l'atto: se rientra nella "materia amministrativa" il Regolamento (CE) n.1393/2007 non si applica.
- Se lo Stato destinatario ha formulato riserve nella Convenzione di Strasburgo (es. la Germania esclude notifiche postali per documenti amministrativi), la notifica diretta via posta senza ricorso all'Autorità centrale è nulla.
- La nullità della notificazione per violazione delle regole internazionali o delle riserve statali è valutata secondo la legge del paese che notifica (qui: legge italiana) e costituisce nullità sanabile se non tempestivamente eccepita o se l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto e non ha impugnato nei termini.
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve specificare il procedimento per cui è conferita e deve essere corredata da traduzione e autenticazioni richieste dalla normativa italiana; la genericità o la mancanza di traduzione può rendere l'appello inammissibile per difetto di rappresentanza.
- Quando la parte avversa eccepisce tempestivamente il difetto di rappresentanza, il titolare della procura deve immediatamente fornire la documentazione di sanatoria; l'omissione rende la procura insanabile e può determinare l'improcedibilità dell'atto impugnatorio.
- Prima di notificare atti amministrativi a cittadini stranieri è buona prassi verificare le riserve del paese destinatario e, in caso di riserva, utilizzare le procedure di notificazione attraverso le Autorità centrali competenti per evitare nullità e conseguenti contestazioni processuali.
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