Cassazione Civile, Sentenza n. 6602/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Giudice di Pace di Siracusa che aveva respinto il ricorso del cittadino egiziano avverso il provvedimento questorile di respingimento emesso ai sensi dell'art.10, comma 2, lett. a) e b) T.U.I. e all'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni. Il ricorrente deduceva: (i) nullità del decreto per violazione dell'art.112 c.p.c. per mancata trattazione della questione sulla presunta omissione dell'udienza di convalida del provvedimento di respingimento; (ii) omesso esame di fatto decisivo ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c., in relazione all'art.10, comma 4 d.lgs. n.286/1998, perché avrebbe manifestato e richiesto la protezione internazionale e chiesto un termine per formalizzarla.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: il respingimento accompagnato dall'ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni (art.14, comma 5-bis T.U.I.) è un provvedimento di effetto obbligatorio e non coercitivo che non incide sulla libertà personale e pertanto non è soggetto a convalida giurisdizionale; la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.275/2017) e la modifica normativa (d.l. n.113/2018 conv. legge n.132/2018, art.10 comma 2-bis) sono state interpretate in tal senso. Sul secondo motivo ha dichiarato il mezzo inammissibile per carenza di specificità e per confusione tra fatto storico e argomentazione giuridica: il ricorrente non ha individuato un fatto controverso e decisivo omesso dal giudice del merito. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; non si provvede sulle spese dato che gli intimati non hanno svolto difesa; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)
art. 10, comma 1 e 2; art. 10, comma 2-bis; art. 14, comma 5-bis
L'art.10 disciplina il respingimento. Il provvedimento del Questore che ordina allo straniero di lasciare il territorio entro sette giorni (art.14, comma 5-bis) ha effetto obbligatorio e non coercitivo e non incide sulla libertà personale, perciò non è soggetto a convalida giurisdizionale; la disposizione introdotta dal comma 2-bis ha uniformato in parte il regime ma non estende la convalida all'ipotesi dell'ordine di allontanamento entro sette giorni.
d.l. n.113/2018, conv. legge n.132/2018
Ha modificato il T.U.I. introducendo l'art.10 comma 2-bis, in parte uniformando procedure di convalida per il respingimento differito, ma senza estendere la convalida all'ordine di lasciare il territorio entro sette giorni che resta non coercitivo.
codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
Le censure in cassazione devono rispettare i limiti previsti dagli specifici motivi di impugnazione: il motivo n.4 riguarda violazione di norme di diritto; il n.5 richiede l'indicazione di un fatto controverso e decisivo omesso dal giudice del merito, con rigorosi requisiti di specificità.
D.P.R. n.115/2002
Disposizione richiamata in relazione al contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Corte Costituzionale
sent. n. 275/2017 (richiamata) e sent. n.210/1995
La Corte Costituzionale ha distinto tra respingimento con accompagnamento coattivo (incide sulla libertà personale) e l'ordine di lasciare entro sette giorni (effetto obbligatorio/non coercitivo); ha indirizzato il legislatore a disciplinare eventualmente le misure che incidono sulla libertà personale.
Cassazione (giurisprudenza)
es. Cass. n.20718/2018; Cass. n.29191/2017; Cass. n.2195/2022 e altre richiamate
La Corte di cassazione richiamata è utilizzata per ricordare principi procedurali: l'implicita pronuncia di rigetto può sostituire un'argomentazione esplicita e i rigorosi requisiti di specificità per i motivi ex art.360 n.5.
Massime di principio
- Un ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni (art.14 comma 5-bis T.U.I.) è considerato non coercitivo e non incide sulla libertà personale: non è soggetto a convalida giurisdizionale.
- Se il respingimento è eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, si configura un'incisione della libertà personale e l'atto dovrà essere disciplinato e convalidato secondo le regole applicabili all'espulsione (art.13 e normativa collegata).
- Per impugnare con successo in cassazione un'omissione dell'esame di un fatto decisivo (art.360, n.5 c.p.c.) è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso (cosa, come, quando) e dimostrare che esso era controverso e decisivo per il giudizio.
- Le censure generiche o basate su argomentazioni giuridiche senza individuare un fatto storico concreto sono inammissibili in cassazione.
- Chi intende chiedere protezione internazionale deve manifestarne la volontà e, se necessario, richiedere un termine per formalizzare l'istanza; nella fase di impugnazione va documentata la richiesta o la sua effettiva proposizione per far valere violazioni connesse all'art.10 comma 4 T.U.I.
- In mancanza di possibilità di trattenimento in CPR o di accompagnamento coattivo, l'Amministrazione può optare per l'ordine di lasciare il territorio: questo comporta obblighi per il migrante ma non la stessa tutela di garanzia prevista per misure che incidono sulla libertà personale.
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