Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 43 del 23/04/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 1847 per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva del 20% sui proventi derivanti dal noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, prevista dall’art. 49-bis del D.Lgs. 171/2005. Indica inoltre le modalità di compilazione dell’F24 e il riferimento all’anno d’imposta.

Istituzione del codice tributo 1847 per l’imposta sostitutiva sui proventi da noleggio occasionale

Istituzione del codice tributo per il noleggio occasionale

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. Il documento si inserisce nel quadro normativo dell’art. 49-bis del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Quadro normativo di riferimento

L’istituto del noleggio occasionale è disciplinato dall’art. 49-bis del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’art. 59-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall’art. 23 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

La norma consente, al ricorrere delle condizioni previste, che il titolare persona fisica o la società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, possa svolgere in forma occasionale attività di noleggio dell’unità.

Imposta sostitutiva sui proventi

Il comma 5 dell’art. 49-bis stabilisce che i proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, se di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono soggetti, su richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento.

La disposizione precisa inoltre che:

  • non è ammessa la detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relativi all’attività di noleggio;
  • l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’IRPEF.

Modalità di versamento e istituzione del codice tributo

In attuazione della disciplina richiamata e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2013, che ha definito le modalità di versamento dell’imposta, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

  • 1847, denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005".

Compilazione del modello F24

Il codice tributo 1847 deve essere indicato nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

Il codice è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.