Risoluzione n. 44 del 24/04/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce alcuni codici tributo da usare nel modello F24 per versare le imposte sui redditi rateizzate relative alle plusvalenze da exit-tax ex articolo 166 TUIR, con indicazioni sulla sezione di compilazione e sull'anno di riferimento.
Istituzione di codici tributo F24 per imposte rateizzate su plusvalenze da exit-tax
Istituzione dei codici tributo per l’exit-tax
La risoluzione disciplina l’istituzione di specifici codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sui redditi rateizzate dovute sulle plusvalenze da "exit-tax" previste dall’articolo 166 del TUIR. Il documento si colloca nel quadro normativo relativo al trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali e alle modalità di sospensione/rateizzazione del relativo realizzo imponibile.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 166, comma 1, del TUIR stabilisce che il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che tali componenti confluiscano in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
La disciplina è stata modificata dall’articolo 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto nell’articolo 166 i commi 2-quater e 2-quinquies.
Sospensione degli effetti del realizzo e rateizzazione
Il comma 2-quater dell’articolo 166 prevede che i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui all’articolo 168-bis, comma 1, e con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella garantita dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, possano richiedere la sospensione degli effetti del realizzo, in alternativa a quanto previsto dal comma 1.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 agosto 2013 ha definito le modalità di attuazione della disciplina e prevede, tra l’altro, la possibilità di rateizzare le imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze, con applicazione degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti
Per permettere il versamento delle imposte rateizzate sulle plusvalenze da exit-tax, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "4049" – "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRPEF";
- "2026" – "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRES";
- "2027" – "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Maggiorazione IRES - Società di comodo";
- "2028" – "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - settore petrolifero e gas";
- "2030" – "Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sopra indicati devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno per il quale si effettua il versamento, nel formato "AAAA".
Finalità pratica della risoluzione
La risoluzione ha quindi finalità operative: rende possibile il pagamento rateizzato dell’imposta dovuta sulle plusvalenze da exit-tax mediante il modello F24, fornendo i codici tributo necessari e le istruzioni essenziali per la corretta compilazione del versamento.
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