Risoluzione n. 41 del 18/04/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce la compilazione della dichiarazione dei redditi per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Se per il 2013 è dovuta solo la mini IMU, continua ad applicarsi la sostituzione IMU-IRPEF sul reddito dominicale; se invece l’IMU non è dovuta, il reddito dominicale va assoggettato a IRPEF e addizionali con indicazione del codice 2 nella colonna 9 del quadro A.
Tassazione dei redditi dei terreni e mini IMU 2013
Tassazione dei redditi dei terreni e mini IMU 2013
La risoluzione affronta il regime fiscale dei redditi dominicali dei terreni, con particolare riferimento ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per l’anno d’imposta 2013. Il documento chiarisce inoltre come compilare il modello 730/2014 e il modello Unico Persone fisiche 2014 in presenza di IMU, mini IMU o esenzione IMU.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati. Tale effetto sostitutivo opera anche quando l’IMU è giuridicamente dovuta ma non viene materialmente versata, ad esempio per effetto di detrazioni.
Per i terreni, il principio è riferito alla componente dominicale dei terreni non affittati, come chiarito dalla circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2012 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 dell’11 marzo 2013.
Regime speciale per l’anno d’imposta 2013 e mini IMU
Per il 2013, i decreti legge n. 54 del 2013, n. 102 del 2013 e n. 133 del 2013 hanno previsto che non fosse dovuta l’IMU per i terreni agricoli e per quelli non coltivati di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Tuttavia, l’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2013 ha imposto il versamento, entro il 24 gennaio 2014, di una quota pari al 40% della differenza tra:
- l’IMU calcolata con aliquota e detrazione deliberate dal Comune per il 2013;
- l’IMU calcolata con aliquota e detrazione di base previste dalla normativa statale.
Questa quota è definita "mini IMU".
Principio di sostituzione IMU-IRPEF anche con sola mini IMU
La risoluzione afferma, in coerenza con le valutazioni del Dipartimento delle Finanze, che il principio di sostituzione IMU-IRPEF continua ad applicarsi anche quando per il 2013 sia dovuta esclusivamente la mini IMU. Il documento richiama espressamente le istruzioni del modello 730/2014, paragrafo "Terreni non affittati", nelle quali è precisato che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche nel caso in cui per il 2013 sia dovuta solo la mini IMU.
Ipotesi in cui l’IMU non è dovuta per il 2013
Le istruzioni individuano due casi in cui l’IMU risulta non dovuta per l’anno 2013:
- terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per i quali è prevista l’esenzione IMU;
- terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali l’IMU non risulta dovuta nel 2013.
In tali ipotesi, il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato a IRPEF e relative addizionali.
Compilazione del modello 730/2014 e del modello Unico PF 2014
Per i casi in cui l’IMU non è dovuta, la risoluzione indica che nel quadro A del modello 730/2014, riservato ai redditi dei terreni, deve essere compilata la colonna 9 "Imu non dovuta". Nella parte conclusiva viene precisato che, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è dovuta l’IMU nel 2013, va indicato il codice 2 nella colonna 9.
Il documento riepiloga anche l’effetto sulla tassazione del reddito dominicale:
- se l’IMU non è dovuta per il 2013, il reddito dominicale è soggetto a IRPEF e addizionali;
- se è dovuta la mini IMU, non si applica l’IRPEF sul reddito dominicale del terreno non affittato.
Riepilogo finale delle casistiche
La risoluzione conclude distinguendo due situazioni:
- Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è dovuta l’IMU nel 2013: nel quadro A va indicato il codice 2 nella colonna 9 "Imu non dovuta" e il reddito dominicale, anche se non affittato, è imponibile IRPEF e addizionali.
- Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la mini IMU nel 2013: la colonna 9 non va compilata e il reddito dominicale del terreno non affittato non è soggetto a IRPEF e addizionali.
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