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Sentenza

Sentenza n. 1439/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 292/2025 del 09.04.2025, notificata in data 10.04.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.709,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché di € 200,73, quale incidenza della indennità in parola sul trattamento di fine rapporto, il tutto oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo che aveva condannato il Ministero al pagamento di complessivi euro 2.910,98, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. Ha dedotto di avere ricevuto soltanto un pagamento parziale di euro 278,00 e ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme residue, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato ulteriori pagamenti: euro 1.485,44 nel giugno 2025, prima della proposizione del ricorso, e la somma residua nel maggio 2026. La ricorrente ha contestato che il pagamento di giugno fosse chiaramente imputabile alla sentenza civile e ha sostenuto che mancasse ancora il versamento di euro 278,00, ipotizzando che l'importo fosse riferibile a un diverso titolo e che la residua differenza derivasse da trattenute previdenziali illegittime.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso nella parte relativa alle somme già corrisposte prima della proposizione del giudizio: euro 278,00 versati nel luglio 2025 ed euro 1.485,44 versati nel giugno 2025. La circostanza che il pagamento di giugno non fosse, secondo la ricorrente, chiaramente imputato alla sentenza civile non ne esclude la rilevanza, poiché il versamento era anteriore alla notifica e al deposito del ricorso e la ricorrente non ha indicato un plausibile diverso titolo del pagamento. Per le somme che risultavano ancora dovute al momento della proposizione del ricorso, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendone stato documentato l'integrale pagamento nel corso del giudizio. È stata respinta la contestazione relativa alla perdurante debenza di euro 278,00: la stessa ricorrente aveva qualificato tale somma come pagamento parziale della sentenza azionata e i conteggi ministeriali riguardavano soltanto il residuo allora contestato. Non è stata quindi riconosciuta alcuna ulteriore omissione né alcuna trattenuta previdenziale illegittima. Le spese sono state compensate per parziale reciproca soccombenza, reale per la ricorrente quanto alle somme già riscosse prima del ricorso e virtuale per il Ministero quanto alle somme pagate soltanto in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale la ricorrente aveva chiesto l'esecuzione del giudicato civile e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora, richiesta dalla ricorrente per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione dell'eventuale parziale inammissibilità del ricorso con riferimento alle somme già pagate prima della sua proposizione.

  • artt. 19 e 23 l. 218/1952

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui una parte della somma sarebbe stata trattenuta dall'amministrazione a titolo previdenziale in modo illegittimo; il TAR ha escluso, in concreto, la sussistenza di un residuo mancato pagamento imputabile a tali trattenute.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è inammissibile nella parte in cui mira a ottenere il pagamento di somme già corrisposte dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso, anche se il ricorrente non ritiene chiaramente indicato il titolo del pagamento, quando dagli atti emerga l'assenza di un plausibile diverso titolo e la riferibilità del versamento al credito oggetto del giudicato.
  • Quando l'amministrazione dimostra nel corso del giudizio di ottemperanza di avere integralmente pagato le somme che erano ancora dovute al momento della proposizione del ricorso, la domanda deve essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
  • Ai fini dell'accertamento dell'integrale esecuzione del giudicato, i conteggi prodotti dall'amministrazione possono riguardare il solo importo residuo contestato in giudizio e non devono necessariamente ricalcolare pagamenti già riconosciuti dal ricorrente come parziale esecuzione del medesimo giudicato.
  • La contestazione dell'imputazione di un pagamento richiede l'indicazione di un concreto e plausibile diverso titolo cui il versamento dovrebbe riferirsi; in mancanza, il giudice può ritenerlo imputabile al credito azionato, soprattutto quando il ricorrente lo abbia inizialmente qualificato come pagamento parziale del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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