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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/651

Regolamento (UE) 2018/651 della Commissione, del 23 aprile 2018, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese

Normativa europea32018R0651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato alla Francia per l’occhialone nelle zone VI, VII e VIII e vieta da quella data le attività di pesca relative allo stock interessato. La misura si fonda sul sistema unionale di controllo della pesca e dà attuazione alla necessità di interrompere immediatamente le catture una volta raggiunta la quota. Il divieto comprende anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Divieto di pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che pescano lo stock indicato nell’allegato, ossia l’occhialone (Pagellus bogaraveo), nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. L’effetto riguarda il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2018 per tale stock, che si considera esaurito dal 14 marzo 2018; da tale data operano i divieti di cattura e di gestione del pescato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca dell’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi francesi

Il regolamento della Commissione interviene in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca, per dare seguito all’esaurimento del contingente 2018 assegnato alla Francia per lo stock di occhialone (Pagellus bogaraveo). La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si collega al regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2018.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 prevede che il contingente di pesca 2018 della Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data stabilita in tale allegato. Per l’occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII, la data di chiusura è fissata al 14 marzo 2018.

Divieti applicabili alle navi francesi

L’articolo 2 dispone che, dalla data di chiusura, sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. Il divieto non riguarda solo la cattura, ma anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Ambito oggettivo e territoriale

La disciplina riguarda esclusivamente lo stock SBR/678- identificato in allegato, corrispondente all’occhialone (Pagellus bogaraveo), e opera nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. L’effetto normativo è limitato alle navi francesi, cioè battenti bandiera francese o immatricolate in Francia.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, relativo al regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2018, e rilevano che le informazioni trasmesse alla Commissione indicano l’esaurimento del contingente assegnato.

Esaurimento del contingente 2018

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato. Per l’occhialone, la data di chiusura indicata è il 14 marzo 2018.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. Il divieto comprende espressamente la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichecontrollo della pescaquote e contingenti

Testo integrale

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