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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18992/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la rideterminazione della pena disposta dalla Corte d'Appello in sede di rinvio, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. In particolare ha sostenuto che, per l'esclusione delle aggravanti dell'aver agito in più persone riunite e del metodo mafioso, il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare una pena base più mite (poiché il reato più grave era stato riclassificato dal capo 20 al capo 21), con conseguente riduzione degli aumenti per continuazione) e che la Corte d'Appello non aveva motivato adeguatamente la scelta della pena base e degli aumenti per continuazione. Denunciava altresì un'applicazione di pena illegale, e una violazione del principio del divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il motivo del ricorso attaccasse soltanto la valutazione discrezionale della Corte territoriale circa la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione, valutazioni su cui il sindacato di legittimità è limitato. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello, che aveva richiamato la gravità delle condotte e i criteri già adottati in primo grado e si era anche conformata al divieto di reformatio in peius. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (richiamando la giurisprudenza costituzionale).

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che detta i criteri per la determinazione della pena base e per la quantificazione degli aumenti in caso di continuazione. La Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati applicati e motivati correttamente dalla Corte d'Appello nel rideterminare la pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Principio giurisprudenziale relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000 considerando che il ricorso non era stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Principio del divieto di reformatio in peius

    Principio secondo cui il giudice del rinvio non può infliggere una pena più grave di quella applicata nella sentenza annullata; la Corte ha richiamato questo limite come vincolo alla rideterminazione della pena.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 30977/23 (Sesta sezione penale)

    Decisione di rinvio che aveva annullato parzialmente la sentenza di primo grado (in particolare l'aggravante relativa al capo 20); la Corte d'Appello ha giudicato in sede di rinvio alla luce di tale pronuncia.

Massime di principio

  • Le doglianze rivolte esclusivamente alla discrezionalità del giudice nel determinare la pena base e gli aumenti per continuazione sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione se non viene indicata una specifica violazione di legge o una illogicità manifesta della motivazione.
  • L'esclusione di aggravanti può giustificare una pena base più lieve, ma il giudice del rinvio ha ampia discrezionalità nel valore della pena e può legittimamente motivare una rideterminazione anche se la diminuzione non è proporzionalmente ampia, purché la scelta sia adeguatamente motivata.
  • Per contestare efficacemente la quantificazione della pena occorre dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p., non limitarsi ad affermazioni generiche sulla "ingiustificata" severità.
  • Il divieto di reformatio in peius opera come vincolo: sulla base di questo principio il giudice del rinvio non può aggravare la posizione sanzionatoria rispetto a quanto già applicato nella sentenza annullata.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e altresì essere destinatario di un ordine di versamento alla cassa delle ammende determinato in via equitativa secondo i principi indicati dalla Corte Costituzionale.

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