Cassazione Civile, Sentenza n. 5552/2021 del 01/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la retribuzione delle mansioni superiori asseritamente svolte sin dal 1985: sosteneva di aver svolto funzioni di fisioterapista o terapista della riabilitazione nonostante l inquadramento nella categoria inferiore (massaggiatrice/massofisioterapista). Ha invocato il principio di non contestazione, dichiarazioni testimoniali e attestati di servizio per provare il diverso profilo svolto e contestato l inquadramento, richiamando norme contrattuali e regolamentari che individuano il profilo del fisioterapista.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le allegazioni iniziali erano generiche e prive di indicazioni specifiche sulle mansioni concrete svolte, per cui non poteva operare il principio di non contestazione. La prova testimoniale è stata ritenuta generica e in parte non riferibile al periodo successivo al 30/06/1998 (periodo non coperto dal giudicato per difetto di giurisdizione), e gli attestati di servizio non contenevano dati qualitativi o quantitativi tali da dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori. I motivi di cassazione sono stati considerati o come mancanti di indicazione dell errore di diritto o come tentativo di riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (C 200 per spese e C 5.000 per compensi professionali, oltre oneri) e annotazione dell obbligo eventuale di versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell art.13 DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)
Richiamata dalla ricorrente come base dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché il primo non individuava un errore di diritto e il secondo chiedeva un riesame del merito, vietato in Cassazione
art. 2103 cod. civ.
Norma sulla qualificazione delle mansioni e inquadramento del lavoratore; la ricorrente la invocava per il riconoscimento di mansioni superiori, ma la Corte ha ritenuto che l accertamento sostanziale richiedesse prove specifiche non fornite
art. 52 D.Lgs. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente come disciplina pubblicistica delle attribuzioni; la Corte non ha ritenuto determinante l invocazione normativa in assenza di elementi probatori concreti
CCNL 7 aprile 1999, art. 19
Richiamato per individuare il profilo professionale del fisioterapista; la Corte ha osservato che l esistenza del profilo contrattuale non sostituisce la necessità di prova specifica delle mansioni effettivamente svolte
DPR 384/1990 art. 39 allegato 1 e DPR 741/1994 art. 1
Norme/regolamenti richiamati per la definizione dei compiti professionali; la Corte ha constatato che i documenti prodotti non descrivevano in termini qualitativi e quantitativi le mansioni tali da provare lo svolgimento di funzioni superiori
artt. 113, 114, 115, 116 cod. proc. civ. e art. 414 co.1 n.4
Richiamati in relazione alla disciplina della prova e della valutazione testimoniale; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa della prova testimonial e la non-applicabilità del principio di non contestazione per allegazioni generiche
art. 2700 cod. civ.
Norma sulla prova per titolo; evocata dalla ricorrente relativamente agli attestati, ma i documenti non hanno fornito prova decisiva delle mansioni asserite
art. 13 DPR 115/2002 co.1 bis e co.1 quater come modificato dalla L. 228/2012
Normativa sulle spese e sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori è necessario allegare e provare in modo specifico le mansioni concrete svolte, con indicazioni qualitative e quantitative; allegazioni generiche non attivano il principio di non contestazione
- La prova testimoniale deve essere circostanziata e riferibile temporalmente al periodo oggetto della domanda; dichiarazioni generiche o riferite a periodi esclusi dal giudicato possono essere non decisorie
- Gli attestati di servizio e i documenti amministrativi devono contenere elementi descrittivi delle attività svolte per essere utilizzati come prova dell inquadramento effettivo
- In sede di cassazione non è consentito il riesame del merito: i vizi devono essere ricondotti a errori di diritto chiaramente indicati
- Quando vi sono limiti di giurisdizione o giudicati su periodi anteriori, il ricorrente deve porre attenzione a fornire prova distinta per le diverse fasi temporali
- L esistenza di una normativa o di un profilo contrattuale applicabile non è sufficiente di per sé a prevalere in assenza di prova dell effettivo svolgimento delle mansioni previste da quel profilo
- Rischio di condanna alle spese per ricorsi inammissibili: valutare preventivamente la solidità probatoria prima di proseguire con impugnazioni di merito
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