Sentenza del 07/11/2017 n. 4473 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Definitività accertamento della società - Ricorso del socio - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il socio ha proposto ricorso contro gli effetti dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Tuttavia, tale avviso era divenuto definitivo per mancata impugnazione. I giudici di primo grado, pur avendo rilevato la definitività dell’atto presupposto, hanno consentito la prosecuzione del giudizio senza applicare la disciplina del litisconsorzio necessario e senza ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati.
La decisione
Il ricorso del socio è stato dichiarato inammissibile. La definitività dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società impedisce di rimetterne in discussione gli effetti attraverso il ricorso individuale del socio. Inoltre, nei giudizi riguardanti l’accertamento dei redditi di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, deve essere rispettato il litisconsorzio necessario, con integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 102 c.p.c.
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
La norma impone il litisconsorzio necessario quando la decisione deve essere adottata nei confronti di una pluralità di soggetti. In tal caso il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non impugnato entro i termini diventa definitivo e, di regola, non può essere contestato indirettamente mediante un successivo ricorso promosso da un soggetto collegato, come il socio.
- Nelle controversie fiscali riguardanti società di persone e soci, la posizione della società e quella dei soci sono strettamente connesse: il giudizio deve normalmente coinvolgere tutti i soggetti interessati mediante litisconsorzio necessario.
- Il giudice che rileva la necessità della partecipazione di più parti deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; la prosecuzione del giudizio senza tale adempimento può determinare conseguenze processuali, inclusa l’inammissibilità del ricorso.
- Il socio deve contestare tempestivamente l’accertamento societario o quello a lui notificato, senza attendere un giudizio successivo per mettere in discussione un atto ormai definitivo.
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