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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11745/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e aveva annullato un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2011 relativo a un'area in concessione demaniale per la gestione del porto turistico. Il Comune lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), sostenendo che la contribuente non avrebbe prodotto il piano di raccolta e gestione dei rifiuti per l'anno contestato e che la CTR non avrebbe verificato tale produzione documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, secondo la normativa comunitaria e di recepimento nazionale (legge n. 84/1994 e d.lgs. n. 182/2003 in attuazione della direttiva 2000/59/CE), i rifiuti prodotti nelle aree portuali derivanti dalle navi e dai residui di carico sono oggetto di gestione separata e rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima (o dell'Autorità portuale), che deve provvedere a raccolta, trasporto e smaltimento, e non nell'ambito della potestà impositiva comunale. La censura circa la mancata produzione del piano di raccolta è stata ritenuta irrilevante ai fini del giudizio sul tributo comunale, riguardando servizi riferibili allo smaltimento dei rifiuti navali. Sono state inoltre confermate le statuizioni circa le spese di giudizio e l'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012.

Norme richiamate

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84

    Richiamata come riferimento normativo sul regime delle Autorità portuali; in combinato con il d.lgs. 182/2003 supporta la tesi che la gestione dei rifiuti portuali è compito di autorità marittime/portuali e non dei Comuni

  • Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (attuazione direttiva 2000/59/CE)

    Stabilisce la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, prevede l'individuazione di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e dei residui di carico e attribuisce competenze all'Autorità marittima/portuale (art. 5 commi 1 e 5; art. 9 richiamato nella sentenza)

  • Direttiva 2000/59/CE

    Fonte comunitaria che impone la separazione della gestione dei rifiuti portuali e ha dato luogo al d.lgs. n. 182/2003

  • Art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte richiama la corretta applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio e ritiene che non sia stata illegittimamente spostata sull'altra parte

  • Art. 115 c.p.c.

    Norma sui mezzi di prova giudiziali: la Corte specifica che la censura doveva riguardare l'uso di prove non introdotte dalle parti; invece la CTR ha valutato le prove nei limiti consentiti (art. 116 c.p.c.)

  • Art. 116 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per ribadire la discrezionalità del giudice nella valutazione comparativa delle prove presentate dalle parti

  • Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento del motivo di cassazione proposto dal Comune (violazione di norme processuali o di regole sulla valutazione delle prove), motivo che la Corte ha ritenuto infondato

  • Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla l. n. 228/2012, art. 1 comma 17)

    Normativa che prevede l'obbligo del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata; la Corte dà atto della sussistenza dell'obbligo

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente il tipo di rifiuti: i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico nelle aree portuali sono disciplinati separatamente e, se rientrano in tale categoria, non sono soggetti a tributi comunali come la TARSU.
  • Individuare l'autorità competente: la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei rifiuti portuali è attribuita all'Autorità marittima o all'Autorità portuale; ciò vale anche quando non esiste un'Autorità portuale istituita, con conseguente responsabilità dell'Autorità marittima.
  • Documentazione e onere della prova: la mancata produzione in giudizio di un piano di raccolta rileva solo se attinente alla fattispecie controversa; non determina automaticamente lo spostamento dell'onere della prova se la questione centrale è la competenza normativa sulla natura dei rifiuti.
  • In sede di Cassazione è necessario contestare specificamente errori di diritto (es. errata ripartizione dell'onere della prova o utilizzo di mezzi di prova non introdotti dalle parti); il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non è sufficiente.
  • Conseguenze processuali ed economiche: il soccombente è condannato alle spese e, per i ricorsi notificati dopo il 30 gennaio 2013, può sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello originario in caso di rigetto integrale del ricorso.

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