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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11696/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso della società contro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2008 su vari terreni. Le censure riguardavano: (i) la presunta decadenza del potere impositivo con riferimento all'avviso 2005 (questione se il nuovo avviso fosse un atto "nuovo" o solo una revisione/annullo e sostituzione legata alla procedura di accertamento con adesione); (ii) vizi di motivazione e omessa pronuncia della CTR sulle specifiche contestazioni del metodo di determinazione del valore venale (delibera comunale n.7/2009: calcolo dell'utile dell'imprenditore, mancata considerazione degli oneri finanziari, applicazione uniforme dell'indice di edificabilità nonostante convenzione urbanistica con fasi diverse, comparabilità tra valori per residenziale e per uffici); (iii) omissione di pronuncia sulla eccezione relativa alla vendita di un terreno nel 2005; (iv) contestazione di pronunce relative alla motivazione degli avvisi

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (relativi alla decadenza/presunta nullità dell'atto) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo. Ha invece accolto i motivi dal quarto all'ottavo (omessa motivazione e omessa pronuncia su questioni rilevanti, mancato esame delle contestazioni specifiche sul valore dei terreni e mancata decisione sull'eccezione di vendita), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione perché si pronunci nuovamente, con indicazione che la Corte territoriale dovrà decidere anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 218/1997, artt. 2,6,7,8,9

    richiamate per profili processuali tributari; la Corte non ha ravvisato violazioni rispetto alla qualificazione dell'atto di revisione/autotutela e alla relativa decadenza

  • codice civile, artt. 1362 e 1366

    richiamati in tema di interpretazione degli atti; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della CTR sul senso documentale e testuale dell'atto comunale

  • d.l. 564/1994, art. 2-quater

    evocato in relazione a termini e poteri impositivi; la Corte ha affermato che la modificazione in diminuzione dell'originario avviso rientra nell'autotutela e non soggiace al termine decadenziale come nuova pretesa

  • legge 296/2006, art.1 comma 161

    richiamata tra le norme contestate ma senza che la Corte abbia rilevato violazioni specifiche nel caso concreto

  • Regolamento del Comune di Fiumicino (26/04/2011) sulla definizione con adesione

    il regolamento disciplina la procedura di accertamento con adesione; la Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse connesso documentalmente e temporalmente alla procedura di adesione e conforme alle previsioni regolamentari

  • Cass. sent. n.11699/2016 (giurisprudenza)

    principio richiamato: la rettifica in diminuzione di un avviso originario rientra nell'esercizio di autotutela dell'amministrazione e non costituisce nuova pretesa soggetta a termine decadenziale

  • legge 241/2000, art. 7

    norma sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la CTR ha ritenuto gli avvisi motivati e la ricorrente priva di interesse a censurare la motivazione se non era stato sollevato anteriormente

  • codice di procedura civile, art. 112

    obbligo per il giudice di decidere su tutte le questioni proposte: la Corte ha accolto le censure per omessa motivazione e omessa pronuncia (motivi 4-8) e ha cassato per tali ragioni

  • d.lgs. 446/1997, art. 59

    norma relativa all'attribuzione dei valori delle aree edificabili da parte dell'ente impositore; la Corte ha ricordato che tali valori non hanno valore assoluto e possono essere disattesi dal contribuente mediante prova dell'incongruità; la CTR invece non ha esaminato le contestazioni specifiche della società

Massime di principio

  • Un avviso successivo che "annulla e sostituisce" un precedente avviso e ridetermina l'imposta in diminuzione, soprattutto se collegato a una procedura di accertamento con adesione e a prova di versamenti, può essere qualificato come atto di autotutela/revisione e non come nuova pretesa soggetta a termine decadenziale
  • La Corte di merito deve motivare specificamente il rigetto delle contestazioni del contribuente sulla determinazione del valore venale: affermazioni generiche sulla non specificità delle censure non sono sufficienti se le contestazioni sono circostanziate (utile imprenditore, oneri finanziari, indice di edificabilità, effetti di convenzioni urbanistiche, comparabilità dei parametri)
  • I valori attribuiti dal Comune ai sensi dell'art.59 d.lgs.446/97 non sono assoluti: il contribuente può provarne l'incongruità e il giudice deve valutare tali prove e motivare il proprio convincimento
  • Il giudice d'appello (CTR) ha l'obbligo di decidere su tutte le questioni sollevate dall'appellante; l'omessa pronuncia costituisce motivo di cassazione
  • Se il contribuente in primo grado non ha sollevato un'eccezione (es. carenza di motivazione), può essere privo di interesse a lamentarsene successivamente; tuttavia, questioni sostanziali sollevate in appello devono essere esaminate e motivate
  • In caso di rinvio, la Corte territoriale dovrà riesaminare specificamente le contestazioni tecniche sulla valutazione (calcolo dell'utile d'imprenditore, inclusione degli oneri finanziari, corretta applicazione degli indici di edificabilità, e gli effetti di convenzioni urbanistiche e trasferimenti/cessioni di terreni)

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