Cassazione Civile, Sentenza n. 11691/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza n. 6587/2021 che aveva accolto le opposizioni proposte dai terzi pignorati (Poste e Banca Apulia). Contesta plurime omissioni e vizi processuali: (i) la Corte avrebbe ignorato o non rilevato d'ufficio la presunta nullità di procure speciali e di altri atti (mancato deposito dell'originale di procure o vizi nella loro legittimazione); (ii) mancanza di copia della sentenza di primo grado con attestazione di conformità nei ricorsi; (iii) errata rubricazione di motivi (art. 360 n.3 vs n.4 c.p.c.) e conseguente errata qualificazione di censure; (iv) violazione sulla legittimazione attiva di Banca Apulia a seguito di vicende societarie (messa in liquidazione/incorporazione); (v) sul piano sostanziale, la questione principale è che il Tribunale di merito avrebbe ritenuto sanata la mancata notifica del pignoramento al debitore dalla successiva notifica dell'opposizione dei terzi, e avrebbe accolto le opposizioni ritenendo talune eccezioni tardive o irrilevanti. Il ricorrente richiede la revoca/riesame per errori di fatto o di percezione documentale rilevabili in sede di revocazione.
La decisione
La Corte (sezione cui è rivolto il ricorso) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che molte delle censure prospettate non configurassero errori di fatto revocatori ma questioni di diritto o censure non tempestive; che alcuni rilievi erano infondati perché gli atti documentali contestati risultavano in atti (es. copie con attestazioni di conformità, procure in fascicolo di parte); che la perdita di legittimazione per vicende societarie non era dimostrata né automaticamente precludente; e che talune questioni non erano decisive per l'esito del giudizio. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente alle spese di giudizio in favore di ciascuna resistente, liquidate in euro 5.600 ciascuna oltre euro 200 per esborsi, e ha rilevato l'obbligo, se dovuto, di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Usata come parametro per valutare l'ammissibilità di motivi di revocazione (errore di percezione di fatto vs questioni di diritto); la Corte ritiene molte censure non riconducibili a errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art.365.
art. 391 bis c.p.c.
Richiamato in riferimento alle regole procedurali di impugnazione; utilizzato insieme ad art.365 nella disamina dell'ammissibilità.
art. 395 n.4 c.p.c.
Riferito come norma che individua la nullità di una sentenza; la Corte valuta se le censure sollevate configurino nullità rilevabile in sede di revocazione.
art. 360 c.p.c. (n.3 e n.4)
Norme di cassazione invocate dalle parti per qualificare i motivi di ricorso; la Corte chiarisce che la riqualificazione di un motivo è consentita quando la sostanza della censura emerge chiaramente, e che la mera errata rubricazione non impedisce l'esame.
art. 132 c.p.c.
Richiamato rispetto al vizio di motivazione/nullità della sentenza di merito; la Corte valuta la presunta inintelligibilità della motivazione e la sua idoneità a integrare nullità ex art.132.
art. 617 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; nell'istruttoria è centrale per la determinazione della tempestività delle opposizioni dei terzi pignorati.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nella valutazione della efficacia della notifica e del raggiungimento dello scopo della notifica (id quod concernit la sanatoria per il conseguimento dello scopo).
art. 2719 c.c.
Richiamato in relazione alla prova della procura e alla questione del deposito dell'originale della procura alle liti; la Corte ha verificato la presenza dei mandati in atti.
art. 2504-bis c.c.
Utilizzato per valutare gli effetti processuali delle vicende societarie (fusioni, liquidazioni) sulla legittimazione ad agire: la Corte ricorda che la fusione/incorporazione non interrompe automaticamente il processo né toglie la legittimazione della incorporata per il giudizio già iniziato.
art. 105 c.p.c.
Richiamato in ordine all'eventuale intervento della incorporante in corso di causa; la Corte osserva che l'intervento volontario spetta alla società incorporante ma non è obbligatorio.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994
Interpretata in senso favorevole all'attestazione di conformità della copia analogica della sentenza impugnata da parte del difensore che ha assistito la parte nel precedente grado, anche se diverso dal difensore nel grado di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30/05/2002 n.115 (e art.1-bis)
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in capo alla parte soccombente/ricorrente, determinato dal tipo di ricorso e dall'esito.
Massime di principio
- La mancata notifica del pignoramento al debitore è un vizio rilevante: se la notifica non è avvenuta, l'esecuzione è ostacolata e la sanatoria non è automatica; tuttavia la valutazione concreta dipende dagli atti e dalla prova della effettiva conoscenza.
- In sede di legittimità e di revocazione è essenziale distinguere fra errore di fatto (che può rilevare per revocazione) e questioni di diritto o vizi procedurali non tempestivamente dedotti: le omissioni di diritto non costituiscono generalmente motivo di revocazione per errore di fatto.
- La mancata o irregolare produzione di procure o di attestazioni di conformità può essere sanata se risulta comunque la documentazione nei fascicoli di parte o se la conformità è attestata da difensore che aveva mandato nel grado precedente; dunque verificare sempre il fascicolo di parte prima di contestare formalmente l'ammissibilità.
- La rubrica formale di un motivo di ricorso (art. 360 n.3 vs n.4) non preclude automaticamente l'esame della sostanza della censura, quando la ratio della censura risulti chiara: i giudici possono riqualificare la censura in base alla sostanza.
- Le vicende societarie (messa in liquidazione, fusione/incorporazione) non determinano di per sé la perdita automatica della legittimazione processuale della società che ha iniziato il giudizio; occorre valutare gli effetti giuridici concreti e gli eventuali atti di successione processuale.
- Fra fase sommaria e fase di merito dell'opposizione esecutiva sussiste autonomia: la tempestività dell'introduzione del merito può rendere irrilevanti alcune vicende processuali della fase sommaria, quindi sorvegliare i termini e gli adempimenti per ciascuna fase.
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