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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1891

Regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 per l’importazione e il transito di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. In particolare, amplia l’elenco dei paesi terzi autorizzati per le pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati e adegua alcuni modelli di certificato sanitario. Introduce inoltre una correzione tecnica sui grassi fusi non destinati al consumo umano e prevede un periodo transitorio per evitare perturbazioni negli scambi.

Modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 in materia di importazione e transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati importati o in transito nell’Unione europea, in particolare a: pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati; sottoprodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia; sottoprodotti destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali; grassi fusi non destinati al consumo umano da usare per determinati impieghi esterni alla catena degli alimenti per animali. La modifica incide sui certificati sanitari e sugli elenchi dei paesi terzi autorizzati. È previsto un regime transitorio per le partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli previgenti, se compilati e firmati entro il 31 marzo 2022, con ammissione fino al 31 maggio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Modifica degli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per importazioni e transito di sottoprodotti di origine animale

Il regolamento interviene sul sistema unionale di disciplina sanitaria dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, aggiornando alcune regole applicabili all’importazione e al transito nell’Unione. Le modifiche si fondano sul regolamento (CE) n. 1069/2009 e sul regolamento (UE) n. 142/2011, e mirano sia ad allineare le prescrizioni sanitarie alle condizioni di sanità animale già previste per talune carni fresche, sia a correggere e aggiornare i modelli di certificazione sanitaria.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama la necessità di mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica e animale e, al tempo stesso, di evitare perturbazioni degli scambi commerciali. Le modifiche riguardano in particolare l’autorizzazione all’ingresso di pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati da determinati paesi terzi, nonché l’adeguamento di alcuni certificati sanitari per sottoprodotti destinati a usi non alimentari o alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Viene inoltre corretta una formulazione ritenuta errata relativa ai grassi fusi non destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati che siano importati o trasportati in transito nell’Unione europea. Rilevano in particolare:

  • le pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati;
  • i sottoprodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
  • i sottoprodotti destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali;
  • i grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali. Le modifiche incidono sugli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi autorizzati

Nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, è inserita una nuova lettera d) per le pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. L’autorizzazione riguarda i paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, cioè i paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati. La scelta riflette la valutazione della Commissione secondo cui tali paesi offrono un livello elevato di controlli ufficiali e di tutela della salute pubblica e animale.

Certificati sanitari modificati

L’allegato XV è aggiornato in tre punti:

  • capo 3(F): certificato sanitario per la spedizione o il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
  • capo 8: certificato sanitario per la spedizione o il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali;
  • capo 10(B): certificato sanitario per la spedizione o il transito nell’Unione di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali. La modifica del capo 10(B) è una rettifica tecnica volta a eliminare il richiamo improprio alla marcatura chimica per i grassi fusi di categoria 3.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sugli scambi, il regolamento prevede che, fino al 31 maggio 2022, continuino a essere ammesse all’importazione o al transito nell’Unione le partite accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente ai modelli previgenti. Tale agevolazione si applica solo se i certificati sono stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato XIV, capo II, tabella 2, riga 14

È aggiunta una nuova lettera d) per le pellicce destinate alla fabbricazione di prodotti derivati. Le importazioni e il transito sono autorizzati dai paesi terzi elencati nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ossia quelli da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di ungulati.

Modifica del certificato sanitario per sottoprodotti destinati ad alimenti per animali da compagnia

Il capo 3(F) dell’allegato XV è sostituito per aggiornare il modello di certificato sanitario relativo alla spedizione o al transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia.

Modifica del certificato sanitario per usi esterni alla catena degli alimenti per animali o campioni commerciali

Il capo 8 dell’allegato XV è sostituito per aggiornare il modello di certificato sanitario relativo alla spedizione o al transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali.

Rettifica del certificato sanitario per grassi fusi

Il capo 10(B) dell’allegato XV è sostituito per correggere il modello di certificato sanitario relativo alla spedizione o al transito nell’Unione di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali. La modifica recepisce il fatto che per i grassi fusi di categoria 3 non è prescritta la marcatura con marcatore chimico.

Regime transitorio

Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2022, continuano a essere ammesse all’importazione o al transito nell’Unione le partite accompagnate da certificati sanitari conformi ai modelli previgenti di cui all’allegato XV, capi 3(F), 8 e 10(B), purché tali certificati siano stati debitamente compilati e firmati entro il 31 marzo 2022.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesottoprodotti di origine animalecontrolli veterinaricommercio internazionalecertificazione sanitaria

Testo integrale

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