Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1899

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 della Commissione del 25 ottobre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Fertőd vidéki sárgarépa» (IGP)]

Normativa europea32021R1899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome «Fertőd vidéki sárgarépa» come indicazione geografica protetta (IGP), nell’ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene perché la domanda ungherese è stata pubblicata e non sono state presentate opposizioni nei termini. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Fertőd vidéki sárgarépa» per una carota ungherese.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, ai fini della tutela nell’Unione europea, del nome «Fertőd vidéki sárgarépa» come indicazione geografica protetta (IGP), per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è generale in tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto regolamento direttamente applicabile. Il testo non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al perimetro del prodotto registrato.

Iscrizione di «Fertőd vidéki sárgarépa» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1899 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrivendo nel registro delle DOP e IGP il nome «Fertőd vidéki sárgarépa». La misura segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e l’assenza di opposizioni nel termine previsto.

Ambito e natura della tutela

La registrazione riguarda una indicazione geografica protetta relativa a un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il testo non disciplina in dettaglio il disciplinare di produzione, ma si limita a disporre l’iscrizione del nome nel registro UE, con conseguente protezione nell’ordinamento dell’Unione.

Procedura che conduce alla registrazione

Nei considerando la Commissione richiama che la domanda di registrazione del nome è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude che il nome debba essere registrato.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati e uniformi in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro il nome «Fertőd vidéki sárgarépa» come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per questo motivo il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protettequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.