Regolamento (UE) 2021/1881
Regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei residui di imidacloprid nel regolamento (CE) n. 396/2005, riducendo alcuni LMR, fissandone altri al livello indicato dall’EFSA e sopprimendo la corrispondente voce dall’allegato III. Introduce inoltre un regime transitorio per i prodotti ottenuti o importati prima del 16 maggio 2022 e prevede un riesame di alcuni limiti entro un anno per mancanza di informazioni complete. La logica complessiva è quella di adeguare i limiti ai rischi per i consumatori, alla definizione di residuo UE e alle valutazioni tecniche sui metodi analitici.
Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per fissare e rivedere i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale contenenti o potenzialmente contenenti residui di imidacloprid. Riguarda i prodotti elencati nell’allegato del regolamento, con particolare riferimento a frutta, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, spezie e prodotti di origine animale. Sono previste esclusioni/discipline specifiche per i prodotti ottenuti o importati prima del 16 maggio 2022, per i quali continua ad applicarsi il vecchio regime, e per taluni prodotti per i quali il nuovo LMR è fissato al limite di determinazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Modifica dei livelli massimi di residui di imidacloprid
Il regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’atto aggiorna i limiti relativi a imidacloprid alla luce del riesame svolto dall’EFSA, delle valutazioni sui rischi per i consumatori e delle indicazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione sui limiti di determinazione analitica.
Finalità e contesto regolatorio
Dai considerando emerge che i LMR precedentemente vigenti per imidacloprid risultavano in parte non più adeguati. L’EFSA ha raccomandato di ridefinire il residuo come riferito al solo imidacloprid, di ridurre alcuni LMR ritenuti non sicuri, e di allineare altri valori ai livelli suggeriti dall’Autorità, tenendo conto anche dei CXL del Codex ma escludendo quelli non compatibili con la definizione di residuo dell’Unione. La Commissione ha inoltre consultato i partner commerciali tramite l’OMC e ha ritenuto necessario prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi.
Ambito di applicazione materiale
L’intervento riguarda i residui di imidacloprid in o su una vasta gamma di prodotti: frutta fresca o congelata, ortaggi freschi o congelati, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri. Sono toccati anche prodotti trasformati e categorie per le quali l’allegato mantiene o inserisce limiti al limite inferiore di determinazione analitica.
Nuovi limiti e riduzioni significative
L’allegato modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo la colonna per imidacloprid e fissando valori specifici per numerosi prodotti. Tra i principali valori espressamente indicati figurano:
- agrumi: 0,9 mg/kg;
- uve: 0,7 mg/kg;
- pomodori: 0,3 mg/kg;
- peperoni: 0,9 mg/kg;
- melanzane: 0,3 mg/kg;
- gombi: 0,5 mg/kg;
- cetrioli: 0,5 mg/kg;
- cetriolini: 0,4 mg/kg;
- zucchine: 0,4 mg/kg;
- mirtilli e mirtilli giganti americani: 5 mg/kg;
- fagioli con baccello: 5 mg/kg;
- fagioli senza baccello: 2 mg/kg;
- piselli con baccello: 5 mg/kg;
- piselli senza baccello: 2 mg/kg;
- semi di arachide: 0,5 mg/kg;
- chicchi di caffè: 1 mg/kg;
- luppolo: 15 mg/kg.
Per molte altre voci l’LMR è fissato a 0,01 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica. Ciò riguarda, tra l’altro, numerose frutta a guscio, pomacee, drupacee, molti ortaggi a radice, a bulbo, a foglia, a stelo, funghi, alghe, cereali, semi oleaginosi, tè, cacao, carrube, spezie e diversi prodotti di origine animale.
Prodotti con rischio o con dati incompleti
Per scarola/indivia a foglie larghe l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori; il regolamento abbassa quindi il relativo LMR al limite di determinazione. Per altri prodotti, tra cui agrumi, uve, mirtilli, mirtilli giganti americani, gombi, cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli, piselli, semi di arachide, chicchi di caffè e luppolo, l’EFSA ha segnalato lacune informative ma non ha ravvisato rischi per i consumatori. Per tali prodotti i limiti sono comunque fissati nell’allegato II e saranno riesaminati entro un anno dalla pubblicazione del regolamento, in funzione delle informazioni che verranno fornite.
Rapporti con il Codex e con la definizione di residuo UE
La Commissione recepisce l’impostazione dell’EFSA secondo cui i CXL del Codex per imidacloprid non sono compatibili con la definizione di residuo dell’Unione. Di conseguenza, tali valori non vengono trasposti automaticamente e il nuovo regime si fonda sui livelli raccomandati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Deroghe tecniche e limiti di determinazione
Il regolamento prevede che, per i prodotti sui quali l’uso dell’imidacloprid non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, i limiti siano fissati al limite di determinazione o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Viene anche richiamato il fatto che i laboratori di riferimento dell’Unione hanno indicato, per alcuni prodotti, l’esigenza di specifici limiti di determinazione per effetto dell’evoluzione tecnica.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
Per garantire la regolare commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti già immessi o ottenuti prima dell’entrata a regime dei nuovi limiti, l’articolo 2 mantiene applicabile il vecchio testo del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 maggio 2022, con l’unica eccezione delle scarole. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 16 maggio 2022.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore alimentare, dei mangimi e dell’importazione, l’atto impone un’attenta verifica delle partite commercializzate prima e dopo il 16 maggio 2022, nonché dei limiti applicabili per ciascun prodotto. Per i professionisti, sono centrali il coordinamento tra LMR, tolleranze all’importazione, eventuali periodi di tolleranza nazionali e le scadenze di riesame fissate dalla Commissione, soprattutto in presenza di valori portati al limite di determinazione analitica o di prodotti per i quali l’EFSA ha segnalato carenze informative.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati secondo l’allegato del regolamento. Nell’allegato III, parte A, la colonna relativa a imidacloprid è soppressa, mentre nell’allegato II vengono inseriti o aggiornati i LMR per numerosi prodotti.
Nuovi LMR per prodotti specifici
L’allegato fissa nuovi livelli massimi di residui per diverse categorie di prodotti, tra cui agrumi, uve, mirtilli, mirtilli giganti americani, gombi, cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli e piselli, semi di arachide, chicchi di caffè, luppolo e diversi prodotti ortofrutticoli. In più casi il LMR è fissato al limite inferiore di determinazione analitica indicato con (*1), mentre per altri prodotti sono previsti valori specifici, ad esempio agrumi 0,9 mg/kg, uve 0,7 mg/kg, pomodori 0,3 mg/kg, peperoni 0,9 mg/kg, melanzane 0,3 mg/kg, cetrioli 0,5 mg/kg, cetriolini 0,4 mg/kg, zucchine 0,4 mg/kg, mirtilli 5 mg/kg, mirtilli giganti americani 5 mg/kg, fagioli con baccello 5 mg/kg, fagioli senza baccello 2 mg/kg, piselli con baccello 5 mg/kg, piselli senza baccello 2 mg/kg, semi di arachide 0,5 mg/kg, chicchi di caffè 1 mg/kg e luppolo 15 mg/kg.
Riduzione o fissazione al limite di determinazione per taluni prodotti
Per scarole/indivia a foglie larghe l’Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori; il LMR viene pertanto abbassato al limite di determinazione. Per noci di pecàn, banane, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine e prodotti di origine animale gli LMR sono fissati al livello raccomandato dall’EFSA, in molti casi al limite inferiore di determinazione o a valori inferiori rispetto al regime precedente.
Trattamento dei casi con informazioni incomplete e riesame entro un anno
Per agrumi, uve, mirtilli, mirtilli giganti americani, gombi, cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli e piselli, semi di arachide, chicchi di caffè e luppolo l’EFSA ha segnalato l’assenza di alcune informazioni, ma non ha riscontrato rischi per i consumatori. I relativi LMR sono comunque fissati nell’allegato II al livello indicato dall’Autorità e saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un anno dalla pubblicazione del regolamento.
Esclusione dei CXL non compatibili con la definizione di residuo UE
L’EFSA ha valutato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) ma ha concluso che non sono compatibili con la definizione di residuo dell’Unione; pertanto tali CXL non vengono inclusi nell’allegato II e i relativi LMR sono fissati ai livelli raccomandati dall’Autorità.
Limiti di determinazione e adeguamenti tecnici
Per i prodotti sui quali l’uso dell’imidacloprid non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, i LMR sono fissati al limite specifico di determinazione o all’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. I laboratori di riferimento dell’Unione hanno inoltre indicato che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede specifici limiti di determinazione.
Disposizioni transitorie per i prodotti già commercializzati
L’articolo 2 prevede che, per imidacloprid in o su tutti i prodotti ad eccezione delle scarole, il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 maggio 2022. Il considerando richiama la finalità di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e di mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 16 maggio 2022. È inoltre ricordato che l’approvazione della sostanza imidacloprid è scaduta il 1° dicembre 2020 e che gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri scadranno il 1° giugno 2022.
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