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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18399/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva autorizzato la semilibertà per Salvatore Pulvirenti (ergastolano per delitti con finalità mafiosa). Il Procuratore Generale contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato e istruito i profili richiesti dall'art. 4-bis (commi 1, 1-bis, 1-ter e 2 e 2-bis) dell'ordinamento penitenziario: in particolare la verifica dell'adempimento delle obbligazioni civili o della sua impossibilità, la reale consistenza delle iniziative risarcitorie e/o di giustizia riparativa e la possibilità di finanziamenti o di persistenza/ ripristino di collegamenti con l'organizzazione mafiosa. Si censurava inoltre la tardività e l'insufficienza della mera lettera di scuse inviata ai parenti delle vittime e la mancata valutazione puntuale della nota della DDA di Catania circa il rischio di reinserimento di legami criminosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato nei limiti indicati. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto molti accertamenti corretti ma non avesse compiutamente valutato le iniziative di giustizia riparativa e la concretezza delle iniziative a favore delle vittime previste dall'art. 4-bis, comma 1-bis. La Suprema Corte ha censurato l'insufficiente motivazione su questo punto e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza affinché compia i necessari approfondimenti istruttori e dia motivazione specifica e congrua circa le iniziative riparative/risarcitorie, la loro consistenza e rilevanza, nonché circa la verifica dei collegamenti attuali o del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Le altre censure del Procuratore sono state in gran parte ritenute valutazioni di merito non idonee a fondare la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen. (commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis)

    «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione ...»

    La Corte interpreta la norma come fonte di oneri istruttori stringenti e cumulativi: il giudice deve verificare adempimento o impossibilità delle obbligazioni civili, acquisire informazioni dettagliate tramite i poteri istruttori del comma 2 e valutare specificamente iniziative risarcitorie e di giustizia riparativa. La presunzione di collegamento, originariamente assoluta, è ora relativa e superabile ma richiede prova e approfondita istruttoria.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 convertito con legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Ha modificato l'art. 4-bis trasformando la presunzione assoluta di collegamento per il non collaborante in presunzione relativa e introducendo criteri istruttori più stringenti, applicabili ratione temporis ai procedimenti in corso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; qui rileva come titolo ostativo originario per l'accesso a misure alternative che impone l'accertamento della cessazione dei collegamenti con l'organizzazione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Rilevante come titolo di reato ostativo (reati di traffico stupefacenti) citato dalla norma che consente l'accesso ai benefici solo se sussistono i requisiti prescritti dall'art. 4-bis, comma 1-bis.

  • art. 176 cod. pen.

    Richiamato come paradigma: in caso di impossibilità di risarcimento economico, rilevano le manifestazioni di interessamento e le iniziative riparative del condannato come elementi di valutazione del percorso di rieducazione.

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 42, 43, 56) - disciplina della giustizia riparativa

    Definisce e valorizza i percorsi di giustizia riparativa (mediatori, programmi, possibili esiti materiali e simbolici). La Corte ne riconosce rilevanza ai fini dell'art. 4-bis: tali iniziative possono sostituire o integrare l'adempimento risarcitorio quando il condannato è nell'impossibilità economica.

  • Corte Costituzionale, ord. n. 227/2022 e precedenti pronunce (es. n. 253/2019)

    Richiamate per il quadro interpretativo: la giurisprudenza costituzionale ha inciso sulla legittimità della presunzione assoluta; la successiva normativa e la giurisprudenza hanno definito il bilanciamento tra finalità rieducativa e esigenze di prevenzione.

Massime di principio

  • Per detenuti condannati per reati ostativi non collaboranti, il giudice deve applicare l'art. 4-bis nella sua versione post-2022: la presunzione di persistenza dei legami mafiosi è relativa e va verificata mediante istruttoria puntuale e cumulativa degli indicatori previsti.
  • Prima di concedere semilibertà o altre misure alternative occorre accertare l'adempimento delle obbligazioni civili o la reale e documentata impossibilità di tali adempimenti; in caso di impossibilità, vanno valutate iniziative concrete di giustizia riparativa e di interessamento verso le vittime.
  • La mera buona condotta carceraria e l'adesione al percorso rieducativo non sono, da sole, sufficienti per superare il divieto ostativo se non supportate da elementi specifici e ulteriori che escludano l'attualità dei collegamenti o il pericolo di ripristino degli stessi.
  • La valutazione sulla sussistenza di collegamenti con l'organizzazione deve fondarsi su indagini istruttorie (informazioni dalla DDA, verifiche patrimoniali, accertamenti sul nucleo familiare e su terzi) e il giudice deve motivare espressamente l'esito di tali accertamenti.
  • Per la difesa: in casi analoghi è strategico documentare puntualmente risorse finanziarie, l'assenza di contatti/finanziamenti esterni, e soprattutto dimostrare la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa strutturati (atti, attestazioni dei mediatori, piani e risultati concreti) oltre alla regolare condotta carceraria.
  • Per l'azione pubblica: se il provvedimento del giudice di sorveglianza non affronta specificamente le iniziative riparative o non utilizza gli strumenti istruttori previsti dall'art. 4-bis, il Procuratore può proporre ricorso denunciando carenze istruttorie e motivazionali.

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