Sentenza n. 1480/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1257/2025, relativa alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario TFS)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1257/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata all’INPS il 5 novembre 2025, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante la diffida trasmessa via PEC il 10 aprile 2026, l’INPS aveva omesso di procedere alla riliquidazione. Il ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato all’INPS di dare piena esecuzione alla sentenza n. 1257/2025 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. L’Istituto deve ricalcolare e corrispondere l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Devono essere inoltre corrisposti gli interessi legali sulla sorte capitale, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfacimento; il giudice ha precisato che la condanna agli interessi deve intendersi fino al soddisfo, in ragione della loro funzione remuneratoria. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso, così articolato, va accolto.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, accolta dal TAR per imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e predisporre, in caso di inerzia, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Pertanto, il ricorso va accolto con conseguente condanna dell’INPS ad ottemperare alla sentenza n. 1257/2025 del Tar Emilia Romagna entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, corrispondendo, pertanto, al ricorrente le somme dovute a titolo di indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, nonché gli interessi sulla sorte capitale liquidati dal momento della maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo.
Il giudicato impone all’INPS di includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e di corrispondere gli interessi sulla sorte capitale fino all’effettivo pagamento.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Quanto agli interessi legali, la cui corresponsione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, è stata disposta ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, la condanna al pagamento degli stessi deve necessariamente intendersi fino al soddisfo: conclusione che discende ex sé dalla funzione remuneratoria degli interessi legali dovuti sulle somme di denaro riconosciute ai ricorrenti.
Gli interessi legali riconosciuti su somme previdenziali devono essere corrisposti senza cumulo con la rivalutazione monetaria e fino all’effettivo soddisfacimento del credito.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Quanto agli interessi legali, la cui corresponsione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, è stata disposta ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, la condanna al pagamento degli stessi deve necessariamente intendersi fino al soddisfo: conclusione che discende ex sé dalla funzione remuneratoria degli interessi legali dovuti sulle somme di denaro riconosciute ai ricorrenti.
La disciplina richiamata comporta il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, fino al pagamento effettivo delle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa passata in giudicato impone all’amministrazione il pagamento o la riliquidazione di una prestazione economica, l’omessa esecuzione dopo la scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge e dopo la diffida dell’interessato legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di compiere entro un termine determinato tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, specificando anche le modalità di ricalcolo e pagamento della prestazione dovuta.
- Gli interessi legali riconosciuti su somme previdenziali devono essere corrisposti senza cumulo con la rivalutazione monetaria e decorrono dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfacimento del credito.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →