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Legge

L.R. Marche 15/2005

Istituzioni del sistema regionale del servizio civile.

Normativa regionaleL.R. Marche 15/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche il sistema regionale del servizio civile, integrando servizio civile nazionale e regionale. Definisce funzioni della Giunta, Consulta, linee guida annuali, albo degli enti, progetti, selezione dei giovani, trattamento economico e tutele, oltre a strumenti di valorizzazione e un fondo dedicato. Le disposizioni transitorie riguardano l’avvio del sistema e rinviano alla normativa statale vigente.

Istituzione del sistema regionale del servizio civile nelle Marche

Istituzione del sistema regionale del servizio civile nelle Marche

La legge disciplina il sistema regionale del servizio civile, nell’ambito del territorio marchigiano, valorizzandolo come strumento di solidarietà sociale, cittadinanza attiva, pace, formazione dei giovani e promozione del terzo settore. La disciplina si coordina con la normativa statale sul servizio civile nazionale e introduce anche il servizio civile regionale.

Finalità e perimetro del sistema

Il provvedimento persegue finalità ampie: politiche giovanili, partecipazione alla comunità locale, nazionale, europea e mondiale, formazione professionale, educazione alla cittadinanza attiva, contrasto all’emarginazione, promozione della pace e del dialogo interculturale, valorizzazione dell’economia sociale e tutela del patrimonio ambientale e culturale. Il sistema regionale del servizio civile è l’insieme delle attività svolte sia ai sensi della normativa statale sul servizio civile nazionale sia ai sensi della disciplina regionale sul servizio civile regionale.

Funzioni della Regione e organizzazione amministrativa

La Giunta regionale è il soggetto competente per le principali funzioni di gestione del sistema, tra cui:

  • predisposizione delle linee guida annuali;
  • tenuta e aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile;
  • elaborazione della carta di impegno etico per gli enti della seconda sezione dell’albo;
  • esame e approvazione dei progetti;
  • gestione dei contratti e rilascio degli attestati finali;
  • monitoraggio, controllo e verifica dei progetti;
  • rapporti con l’Ufficio nazionale per il servizio civile;
  • promozione, informazione e valorizzazione del servizio civile;
  • attività formative. Le funzioni operative sono svolte da una struttura organizzativa individuata dalla Giunta nell’ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità. La Giunta esprime inoltre il parere sui progetti di rilevanza nazionale nei casi previsti dalla normativa statale.

Consulta regionale per il servizio civile

È istituita una Consulta regionale per il servizio civile come organismo permanente di consultazione e confronto tra Regione, enti locali ed enti di servizio civile iscritti all’albo. Composizione, funzioni e regole di funzionamento sono demandate alle linee guida annuali.

Linee guida annuali

Lo sviluppo programmatico e organizzativo del sistema regionale si fonda su linee guida approvate annualmente dalla Giunta entro febbraio. Le linee guida devono definire, tra l’altro:

  • quadro conoscitivo delle attività regionali nel servizio civile;
  • criticità dei singoli settori e valutazione dei risultati;
  • risorse disponibili e loro impiego;
  • criteri di qualità dei progetti;
  • obiettivi del servizio civile regionale e settori innovativi;
  • priorità territoriali;
  • attività della struttura regionale e del Centro regionale di documentazione e analisi;
  • risorse finanziarie e strumentali;
  • indirizzi per l’orientamento degli enti iscritti all’albo;
  • criteri per l’approvazione dei progetti da comunicare all’Ufficio nazionale;
  • indirizzi sulla formazione;
  • raccordo con la programmazione regionale in materia sociale e sanitaria;
  • composizione e funzionamento della Consulta. Le linee guida indicano anche la capacità complessiva di impiego dei giovani, sulla base della programmazione annuale delle risorse.

Albo regionale degli enti di servizio civile

Presso la struttura regionale competente è istituito l’albo degli enti di servizio civile, originariamente articolato in due sezioni:

  • prima sezione: servizio civile nazionale;
  • seconda sezione: servizio civile regionale. Possono iscriversi enti e organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti. Per la prima sezione valgono i requisiti della normativa statale; per la seconda sezione i requisiti sono stabiliti dalla Giunta sulla base delle linee guida. La Giunta determina anche ulteriori criteri e modalità di tenuta dell’albo. È presente una nota di coordinamento: ai sensi della l.r. 18/2020, in attesa della riforma organica, l’albo è formato da un’unica sezione relativa al servizio civile regionale.

Progetti di servizio civile

Il servizio civile si svolge tramite progetti presentati dai soggetti iscritti all’albo regionale, nel rispetto della normativa statale per il servizio civile nazionale e della disciplina regionale per il servizio civile regionale. La struttura regionale esamina e approva i progetti e trasmette le comunicazioni all’Ufficio nazionale per i progetti di servizio civile nazionale. Possono presentare progetti anche gli enti pubblici e privati iscritti all’albo del servizio civile universale, purché abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale. I progetti regionali devono indicare:

  • obiettivi e modalità di realizzazione, con riferimento ai settori innovativi;
  • numero dei giovani da impiegare ed eventuali requisiti fisici o di idoneità;
  • durata del servizio, tra 10 e 24 mesi;
  • attività formative e criteri/modalità di selezione senza discriminazioni di sesso. È possibile prevedere sperimentazioni di durata inferiore al minimo ordinario. L’orario è fissato nel progetto. A conclusione, gli enti trasmettono una relazione sui risultati, sulla copertura dei posti e su proposte di miglioramento.

Selezione dei giovani, contratti e accesso

La struttura regionale pubblica un bando con i progetti approvati e il numero massimo di giovani ammissibili. Per il servizio civile regionale sono ammessi:

  • cittadini italiani con domicilio o dimora nel territorio marchigiano;
  • cittadini di altri Paesi e apolidi, se residenti in un comune della regione e se tra 18 e 28 anni al momento della domanda. Per i progetti finanziati con fondi UE, limiti di età e ulteriori requisiti sono quelli previsti dal programma di finanziamento. Nei soli progetti di cooperazione internazionale possono essere impiegati anche stranieri tra 18 e 28 anni, residenti nei territori esteri di svolgimento del progetto per tutta la durata dello stesso. Le domande si presentano secondo gli schemi regionali; quelle respinte possono essere ripresentate. Non può fare domanda chi ha un rapporto di lavoro in corso con l’ente né chi abbia già svolto servizio civile regionale. Gli enti selezionano i candidati secondo i criteri del progetto e stipulano i contratti, che diventano efficaci solo dopo l’approvazione della struttura regionale. Nei criteri di selezione deve essere previsto, come titolo preferenziale, il non aver già prestato servizio civile nazionale.

Trattamento economico e giuridico

Lo svolgimento del servizio civile non instaura alcun rapporto di lavoro, né con l’ente ospitante né con la Regione. Ai partecipanti al servizio civile nazionale spetta l’assegno previsto dalla legge statale. Ai partecipanti al servizio civile regionale spetta un assegno pari a quello del servizio civile nazionale, aumentato o ridotto in proporzione all’impegno settimanale previsto dal progetto e recepito nel contratto. Gli enti del progetto provvedono al pagamento dell’assegno; il pagamento può avvenire anche tramite la Giunta regionale su richiesta degli enti. La Regione garantisce inoltre copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile e l’assistenza sanitaria nei limiti del servizio sanitario nazionale.

Doveri dei giovani e compatibilità

I giovani impiegati devono svolgere con diligenza le mansioni affidate secondo il contratto. L’attività è compatibile con lo studio, purché non comprometta il regolare svolgimento del progetto.

Attività di supporto, monitoraggio e assistenza tecnica

Il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani svolge funzioni di supporto al sistema, tra cui:

  • consulenza sulle tematiche della legge;
  • supporto alla formazione dei soggetti coinvolti;
  • informazione e promozione del servizio civile;
  • monitoraggio e analisi dei progetti regionali;
  • gestione di un sistema informativo telematico;
  • collaborazione alla predisposizione delle linee guida.

Valorizzazione dell’esperienza di servizio civile

La Regione può stipulare accordi con associazioni di imprese, cooperative e altri enti senza scopo di lucro per favorire l’inserimento lavorativo di chi abbia svolto servizio civile. Può inoltre stipulare convenzioni con scuole, istituti professionali e università per promozione, informazione, riconoscimento di crediti formativi e attività formative utili al curriculum. Il servizio civile effettivamente prestato è valutato nei concorsi regionali con lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. La Regione può estendere ai beneficiari del servizio civile agevolazioni previste dalle normative regionali in materia di giovani, famiglia e studio.

Fondo regionale per il servizio civile

È istituito un fondo regionale alimentato da:

  • quote del fondo nazionale destinate a informazione e formazione;
  • quote del fondo nazionale destinate ai compensi dei giovani;
  • ulteriori quote trasferite dal fondo nazionale;
  • assegnazione annuale iscritta nel bilancio regionale;
  • stanziamenti di altri enti pubblici e fondazioni bancarie;
  • cofinanziamenti e donazioni di soggetti pubblici e privati. Le risorse provenienti da enti e soggetti esterni possono essere vincolate, su richiesta del conferente, a specifiche aree o settori di impiego.

Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa statale

Le linee guida iniziali devono essere adottate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Alcune previsioni regionali si applicano solo dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 77/2002. Fino all’entrata in vigore degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo statale, opera esclusivamente la sezione regionale dell’albo. Fino all’efficacia delle disposizioni statali sui progetti del servizio civile nazionale, tali progetti restano regolati dalla normativa statale attuativa della legge n. 64/2001.

Stato di attualità della disciplina

La legge conserva un impianto generale sul servizio civile regionale, ma risulta in parte superata dal successivo evolversi della disciplina statale del servizio civile universale e dalle modifiche regionali richiamate nel testo consolidato. Rimangono comunque rilevanti le parti ancora coordinate con il sistema regionale vigente, specie per l’organizzazione, l’albo, i progetti regionali e gli strumenti di valorizzazione.

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