L.R. Marche 8/2005
Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Sicilia, gli adempimenti per verificare la regolarità contributiva e il rispetto delle norme di lavoro nei cantieri privati e pubblici: DURC, notifiche preliminari, registro presenze e controlli comunali. Prevede comunicazioni agli ordini professionali e alla Regione in caso di irregolarità, con esclusione per un anno dagli affidamenti regionali e locali delle imprese inserite nell’elenco regionale degli inadempienti.
Regolarità contributiva delle imprese nei lavori edili regionali
Regolarità contributiva e controlli nei cantieri edili
La legge regionale siciliana introduce un sistema di verifica della regolarità contributiva e del rispetto degli obblighi di sicurezza e lavoro nei cantieri, con particolare riferimento ai lavori privati soggetti a titolo edilizio e, per il rilascio del DURC, anche ai lavori pubblici.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La disciplina riguarda i lavori privati subordinati agli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 22 del d.P.R. 380/2001 e non eseguiti in economia. In tali casi il committente o il responsabile dei lavori può affidare specifici incarichi:
- al coordinatore per l’esecuzione, se previsto;
- al direttore dei lavori, negli altri casi.
Rientrano nella disciplina anche i lavori pubblici, per quanto concerne il rilascio del DURC e gli obblighi connessi. La norma si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.
Adempimenti iniziali e finali dei lavori
Per i lavori privati interessati, il soggetto incaricato deve:
- acquisire all’inizio e alla conclusione dei lavori il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;
- trasmettere prima dell’inizio dei lavori, allo sportello unico costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall’articolo 99 del d.lgs. 81/2008.
Registro delle presenze e verifica del personale in cantiere
All’apertura del cantiere il coordinatore per l’esecuzione, oppure il direttore dei lavori negli altri casi, predispone un registro delle presenze. Ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all’inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.
Almeno una volta al mese il medesimo soggetto verifica l’eventuale presenza di personale non autorizzato mediante:
- esame del registro delle presenze;
- esame del libro unico del lavoro, anche in copia dichiarata conforme all’originale.
Le irregolarità riscontrate devono essere comunicate per iscritto al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.
Rilascio del DURC e obbligo di iscrizione alla cassa edile
Per i lavori pubblici e privati il DURC è rilasciato dallo sportello unico presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente, alla quale l’impresa è obbligata a iscriversi.
Per le imprese di un altro Stato membro dell’Unione europea l’obbligo di iscrizione sussiste solo se non abbiano già effettuato, presso un organismo pubblico o contrattuale, adempimenti equivalenti diretti a garantire gli stessi livelli di tutela previsti dagli accantonamenti della disciplina contrattuale o statale vigente.
La nota interpretativa precisa che, ai sensi della legge regionale di modifica del 2006, la cassa edile di riferimento è ciascuna cassa operante nella Regione secondo i contratti e gli accordi collettivi richiamati dall’avviso comune del 16 dicembre 2003; l’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale, con riferimento alla cassa competente per ubicazione del cantiere.
Lavoratori distaccati
Per i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 276/2003, l’obbligo di iscrizione alla cassa edile riguarda sia l’impresa distaccante sia quella distaccataria.
Per il medesimo appalto:
- l’impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile indicando la posizione di lavoratore distaccato;
- l’impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati;
- l’impresa distaccante deve esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori ai fini delle verifiche previste dal d.lgs. 81/2008.
Trattamento economico e normativo dei lavoratori
L’impresa è tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore.
Controlli amministrativi
Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti relativi al DURC, al registro presenze e agli altri obblighi previsti. Anche INPS, INAIL e casse edili possono svolgere controlli specifici oppure richiederne l’effettuazione al Comune.
Ai fini dei controlli, il Comune trasmette alla cassa edile competente i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati, secondo la convenzione stipulata sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
Irregolarità, comunicazioni e sanzioni
In caso di mancato rispetto degli adempimenti relativi al DURC e al registro presenze, il Comune deve comunicare:
- i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- le imprese inadempienti alla Regione, per la pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale.
L’inserimento nell’elenco comporta l’esclusione, per un anno, dall’affidamento di appalti a trattativa privata e di subappalti, nonché di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.
Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.
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