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Legge

L.R. Marche 8/2005

Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese

Normativa regionaleL.R. Marche 8/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Sicilia, gli adempimenti per verificare la regolarità contributiva e il rispetto delle norme di lavoro nei cantieri privati e pubblici: DURC, notifiche preliminari, registro presenze e controlli comunali. Prevede comunicazioni agli ordini professionali e alla Regione in caso di irregolarità, con esclusione per un anno dagli affidamenti regionali e locali delle imprese inserite nell’elenco regionale degli inadempienti.

Regolarità contributiva delle imprese nei lavori edili regionali

Regolarità contributiva e controlli nei cantieri edili

La legge regionale siciliana introduce un sistema di verifica della regolarità contributiva e del rispetto degli obblighi di sicurezza e lavoro nei cantieri, con particolare riferimento ai lavori privati soggetti a titolo edilizio e, per il rilascio del DURC, anche ai lavori pubblici.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

La disciplina riguarda i lavori privati subordinati agli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 22 del d.P.R. 380/2001 e non eseguiti in economia. In tali casi il committente o il responsabile dei lavori può affidare specifici incarichi:

  • al coordinatore per l’esecuzione, se previsto;
  • al direttore dei lavori, negli altri casi.

Rientrano nella disciplina anche i lavori pubblici, per quanto concerne il rilascio del DURC e gli obblighi connessi. La norma si applica esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.

Adempimenti iniziali e finali dei lavori

Per i lavori privati interessati, il soggetto incaricato deve:

  • acquisire all’inizio e alla conclusione dei lavori il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;
  • trasmettere prima dell’inizio dei lavori, allo sportello unico costituito da INPS, INAIL e casse edili, la notifica preliminare nei casi previsti dall’articolo 99 del d.lgs. 81/2008.

Registro delle presenze e verifica del personale in cantiere

All’apertura del cantiere il coordinatore per l’esecuzione, oppure il direttore dei lavori negli altri casi, predispone un registro delle presenze. Ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all’inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.

Almeno una volta al mese il medesimo soggetto verifica l’eventuale presenza di personale non autorizzato mediante:

  • esame del registro delle presenze;
  • esame del libro unico del lavoro, anche in copia dichiarata conforme all’originale.

Le irregolarità riscontrate devono essere comunicate per iscritto al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.

Rilascio del DURC e obbligo di iscrizione alla cassa edile

Per i lavori pubblici e privati il DURC è rilasciato dallo sportello unico presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente, alla quale l’impresa è obbligata a iscriversi.

Per le imprese di un altro Stato membro dell’Unione europea l’obbligo di iscrizione sussiste solo se non abbiano già effettuato, presso un organismo pubblico o contrattuale, adempimenti equivalenti diretti a garantire gli stessi livelli di tutela previsti dagli accantonamenti della disciplina contrattuale o statale vigente.

La nota interpretativa precisa che, ai sensi della legge regionale di modifica del 2006, la cassa edile di riferimento è ciascuna cassa operante nella Regione secondo i contratti e gli accordi collettivi richiamati dall’avviso comune del 16 dicembre 2003; l’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale, con riferimento alla cassa competente per ubicazione del cantiere.

Lavoratori distaccati

Per i lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 276/2003, l’obbligo di iscrizione alla cassa edile riguarda sia l’impresa distaccante sia quella distaccataria.

Per il medesimo appalto:

  • l’impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile indicando la posizione di lavoratore distaccato;
  • l’impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati;
  • l’impresa distaccante deve esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori ai fini delle verifiche previste dal d.lgs. 81/2008.

Trattamento economico e normativo dei lavoratori

L’impresa è tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore.

Controlli amministrativi

Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti relativi al DURC, al registro presenze e agli altri obblighi previsti. Anche INPS, INAIL e casse edili possono svolgere controlli specifici oppure richiederne l’effettuazione al Comune.

Ai fini dei controlli, il Comune trasmette alla cassa edile competente i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati, secondo la convenzione stipulata sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

Irregolarità, comunicazioni e sanzioni

In caso di mancato rispetto degli adempimenti relativi al DURC e al registro presenze, il Comune deve comunicare:

  • i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
  • le imprese inadempienti alla Regione, per la pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale.

L’inserimento nell’elenco comporta l’esclusione, per un anno, dall’affidamento di appalti a trattativa privata e di subappalti, nonché di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.

Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri.

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