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Legge

L.R. Marche 6/2005

Legge forestale regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 6/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gestione e tutela di boschi, alberi, siepi e assetto idrogeologico nelle Marche, con programmazione forestale regionale, incentivi a imboschimenti, gestione associata, formazione e tutela fitosanitaria. Prevede vincoli, autorizzazioni, compensazioni e sanzioni. La copertura finanziaria iniziale è riferita al solo anno 2005; molte funzioni sono poi confluite alla Regione o riformate da norme successive.

Legge forestale regionale delle Marche

Legge forestale regionale delle Marche

La legge definisce il quadro regionale per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali nel territorio delle Marche. Disciplina boschi, formazioni vegetali non boscate, prevenzione incendi, compensazioni, controlli, sanzioni e strumenti di programmazione e finanziamento.

Finalità e perimetro applicativo

Il provvedimento mira allo sviluppo del settore forestale, alla salvaguardia di boschi, siepi e alberi, alla difesa idrogeologica e alla promozione del lavoro forestale. La gestione deve ispirarsi ai principi della selvicoltura naturalistica, partecipativa e adattata alle condizioni locali, in coerenza con la normativa statale ed europea e con gli strumenti di pianificazione forestale regionali, territoriali e aziendali.

Definizioni rilevanti

La legge fornisce una nozione ampia di bosco, con soglie dimensionali minime e specifiche esclusioni, e distingue tra arboreti da seme, arbusteti, filari, gruppi, siepi, impianti di arboricoltura da legno, castagneti da frutto in attualità di coltura, boschi vetusti e formazioni vegetali monumentali. Sono inoltre definiti l’albero secolare, l’albero monumentale, la capitozzatura e le altre categorie utilizzate per il regime di tutela.

Le superfici a castagneto da frutto catastalmente classificate come tali e sottoposte a pratiche agronomiche continuative sono assimilate alla SAU come coltivazioni arboree permanenti ai fini dello sviluppo rurale e della gestione delle aree montane.

Programmazione forestale regionale

La Regione predispone il Programma forestale regionale, da approvare secondo le procedure regionali di programmazione e da coordinare con i piani di bacino, i piani dei parchi e i piani di gestione della Rete Natura 2000. Il Programma individua, tra l’altro:

  • le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a gestione speciale o a tutela;
  • le tipologie di interventi pubblici forestali e gli ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;
  • i piani colturali tipo per rimboschimenti e miglioramenti finanziati con fondi pubblici;
  • gli indirizzi per il demanio forestale regionale e le priorità di eventuali acquisizioni;
  • gli indirizzi selvicolturali;
  • risorse, beneficiari, intensità e massimali di aiuto, spese ammissibili, soggetti attuatori e criteri di concessione dei finanziamenti.

Gli interventi finanziati al 100% possono essere affidati solo a enti pubblici. I finanziamenti a totale carico pubblico sono destinati prioritariamente al demanio forestale regionale e, in subordine, agli altri boschi pubblici e a quelli gestiti in forma associata o consortile.

Ecocertificazione forestale e formazione

La Regione disciplina l’ecocertificazione forestale, intesa come certificazione dei sistemi e processi di gestione forestale sostenibile. In attesa dell’atto attuativo, la certificazione è rilasciata da organismi indipendenti accreditati secondo standard internazionali, comunitari o nazionali. Sono inoltre promossi progetti di ecocertificazione e corsi di formazione per gli operatori del settore forestale.

Gestione associata, imprese forestali e aree montane

La legge incentiva la gestione forestale associata del patrimonio pubblico e privato e la partecipazione di soggetti pubblici e privati alle forme associative per la gestione dei terreni agro-silvo-pastorali. Per la costituzione e l’avviamento delle associazioni è previsto un contributo quinquennale scalare, con impegno a gestire in forma associata le foreste per almeno venti anni e con priorità per consorzi e associazioni che coinvolgano imprenditori agricoli e forestali, enti pubblici, proprietà collettive e cooperative di lavoro forestale.

È istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali, cui possono iscriversi imprese singole e consorzi operanti in via continuativa o prevalente nel settore agro-forestale e ambientale; gli interventi pubblici forestali sono di regola affidati alle imprese iscritte. Nei territori montani, servizi e interventi pubblici forestali, nonché interventi di sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, possono essere affidati anche a imprenditori agricoli, consorzi forestali e cooperative agricolo-forestali.

Vincolo idrogeologico, tagli boschivi e trasformazioni del bosco

Tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico. La Giunta regionale disciplina le modalità di governo e trattamento dei boschi, includendo castagneti da frutto, arboricoltura da legno, tartufaie, pascoli, terreni cespugliati, dissodamenti e cambi di destinazione dei terreni saldi.

La riduzione di superficie dei boschi e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono, di regola, vietate; i tagli boschivi sono soggetti ad autorizzazione dell’ente competente o, per tagli limitati, a dichiarazione di inizio lavori secondo i casi stabiliti dalla Giunta regionale. I tagli autorizzati sono considerati tagli colturali anche ai fini della normativa paesaggistica statale.

La riduzione di superficie boscata è ammessa solo in casi tassativi, tra cui opere pubbliche o di pubblica utilità, strade e piste forestali, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati rurali e interventi edilizi previsti da specifiche norme anti-crisi. In tali casi sono imposte compensazioni ambientali con rimboschimenti su terreni nudi, prioritariamente con specie autoctone, preferibilmente nello stesso bacino idrografico. Se non vi sono terreni disponibili, è dovuto un indennizzo commisurato al costo del reperimento delle aree, del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni.

Rimboschimenti pubblici e recupero di terreni

I boschi e gli impianti realizzati o migliorati con contributi pubblici, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finanziati, devono essere gestiti secondo un apposito piano colturale approvato dall’ente concedente. I terreni rimboschiti prima dell’entrata in vigore della legge per effetto di occupazioni temporanee o sottomissioni devono essere riconsegnati ai legittimi proprietari.

I rimboschimenti realizzati da almeno venti anni con copertura o attecchimento inferiore al 20% sono dichiarati falliti; nei relativi terreni può essere autorizzato il ripristino delle colture agrarie per almeno dieci anni, previo versamento di un importo per superficie rimessa in coltura, salvo diversa disciplina europea.

Tutela fitosanitaria e interventi di pubblica incolumità

I proprietari o possessori di boschi e formazioni vegetali monumentali devono comunicare entro sette giorni la presenza di organismi nocivi al servizio fitosanitario regionale, che indica gli interventi da eseguire anche in deroga alle prescrizioni generali. Per il cancro colorato del platano, ogni intervento sui platani richiede autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Sono qualificati di pubblica incolumità gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali colpite da calamità, la sistemazione delle aree percorse dal fuoco e gli interventi fitosanitari in caso di gravi infestazioni. La Giunta regionale disciplina i piani d’intervento forestale straordinari; gli enti territoriali competenti approvano i piani, e l’approvazione del progetto esecutivo conferisce il carattere di pubblica utilità. Sono previsti accordi bonari, occupazione temporanea dei terreni, riconsegna e inventario dei terreni interessati.

Demanio forestale regionale e vivai

Il demanio forestale regionale è gestito dalle Comunità montane secondo i piani previsti dalla normativa regionale di settore e per finalità di difesa del suolo, tutela ambientale e storico-culturale, valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e protezione della fauna. Gli utili della gestione sono reinvestiti nel demanio, nella forestazione e negli usi civici, con rendicontazione annuale alla Regione.

La Regione acquisisce prioritariamente i boschi e gli arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme. I vivai forestali possono essere gestiti da ASSAM e producono materiale di propagazione per rimboschimenti, verde pubblico e privato, tartufaie e biodiversità regionale, fornendo gratuitamente ai Comuni le piante per l’obbligo dell’albero per ogni neonato.

Tutela di alberi ad alto fusto, siepi e formazioni vegetali monumentali

Nel territorio regionale sono protetti gli alberi ad alto fusto appartenenti a un elenco di specie, anche se isolati, in filare o a gruppi; la protezione si estende agli alberi messi a dimora ai sensi della legge sull’albero per ogni neonato. Per i piccoli Comuni e per i proprietari di parchi e giardini riconosciuti di interesse culturale o pubblico, la Regione può concedere contributi fino al 40% per la manutenzione del patrimonio arboreo, con obbligo di fruizione pubblica per i privati beneficiari.

L’abbattimento degli alberi protetti è vietato senza autorizzazione comunale, salvo casi specifici. Per gli alberi secolari l’autorizzazione è limitata ai casi di opere pubbliche, danni gravi o pericolo per la pubblica o privata incolumità. La potatura è ammessa solo in ipotesi particolari e previa comunicazione. Per gli abbattimenti autorizzati è prevista la compensazione con la piantagione di due alberi per ogni albero abbattuto, entro dodici mesi, oppure, in alternativa, il versamento di un indennizzo destinato a un fondo comunale vincolato al verde urbano e alle formazioni monumentali e rurali.

Le siepi sono tutelate, con alcune esclusioni urbanistiche e infrastrutturali. La loro estirpazione richiede autorizzazione comunale, salvo interventi di rinnovo e potatura, ed è soggetta a compensazione con nuova siepe o a indennizzo.

Le formazioni vegetali monumentali sono tutelate e censite in un elenco regionale. Ogni intervento o abbattimento richiede autorizzazione solo in caso di eccezionale necessità o gravità. I Comuni aggiornano il censimento e appongono una targa di riconoscimento; possono utilizzare i proventi delle sanzioni per la manutenzione.

Incendi boschivi

Tutti i boschi sono considerati aree a rischio di incendio. Nei periodi a rischio è vietata l’accensione di fuochi nei boschi o entro 200 metri dagli stessi, salvo eccezioni limitate, tra cui cottura dei cibi in aree attrezzate, alcune attività lavorative e carbonizzazione secondo le modalità regionali. Fuori dai periodi a rischio il limite minimo è di 100 metri. Restano vietati l’abbruciamento in aree calanchive o soggette a dissesto, nei terreni incolti in colonizzazione, lungo corsi d’acqua e il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco per tre annualità successive quando la superficie bruciata superi 0,5 ettari.

Controlli, sanzioni e destinazione dei proventi

L’accertamento delle violazioni spetta al Corpo forestale dello Stato, con trasmissione reciproca delle autorizzazioni e dei verbali tra enti competenti e Corpo forestale. Le sanzioni coprono, tra l’altro, tagli boschivi abusivi, violazioni del vincolo idrogeologico, mancati rimboschimenti compensativi, omissioni fitosanitarie, violazioni sulle norme antincendio, abbattimenti e potature abusive di alberi protetti, estirpazioni di siepi, uso difforme delle formazioni cedue e violazioni del divieto di edificazione sulle aree di incidenza delle chiome dopo abbattimenti abusivi.

Per gli abbattimenti e le estirpazioni abusivi è previsto anche l’obbligo di reimpianto fino a quattro volte l’entità dell’elemento rimosso; l’inosservanza comporta una sanzione aggiuntiva. L’area di incidenza delle chiome delle piante o siepi abbattute abusivamente resta inedificabile e non può avere usi diversi per quindici anni.

I proventi delle sanzioni sono destinati dai Comuni all’incremento e valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale e alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

Aspetti finanziari e regime transitorio

La norma reca una copertura finanziaria iniziale riferita all’anno 2005; per gli anni successivi la spesa è demandata alle rispettive leggi finanziarie. La Giunta regionale approva annualmente il riparto dei finanziamenti, stabilisce modalità di concessione, termini di avvio e conclusione degli interventi e può disporre ispezioni e controlli. In caso di irregolarità o inadempimenti è prevista la revoca del contributo, il recupero delle somme e una sanzione amministrativa aggiuntiva.

Sono fatte salve le previsioni di piani regolatori e strumenti territoriali già adottati o approvati, nei limiti in cui individuavano i boschi secondo la disciplina previgente. Nei boschi delle aree protette valgono le prescrizioni regionali, salvo regolamenti più specifici degli enti gestori previo parere vincolante della struttura forestale. Fino all’attuazione del regolamento comunale del verde urbano, nei perimetri urbani continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 7/1985, poi abrogata con salvezze transitorie.

Decorrenza ed elementi ormai superati

Alcune disposizioni hanno efficacia subordinata all’esito positivo della procedura di compatibilità comunitaria prevista dalla legge. Il testo reca inoltre numerose norme modificate o abrogate nel tempo, inclusi riferimenti a competenze provinciali oggi trasferite alla Regione e a disposizioni ormai superate in materia di organizzazione amministrativa e bilancio 2005. La disciplina resta tuttavia utile come quadro consolidato dei vincoli, delle autorizzazioni e delle tutele forestali vigenti nelle Marche.

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