Cassazione Penale, Sentenza n. 26611/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo contestato, sostenendo di non essere un passeur e di non aver oltrepassato il confine nazionale con il veicolo da lui condotto (i clandestini sarebbero giunti su altro mezzo); ha chiesto approfondimenti istruttori (es. acquisizione GPS) non eseguiti; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza), affermando di non essere a conoscenza della clandestinità dei trasportati, argomentando con il basso compenso ricevuto, le ragioni della fuga e la modalità di ingaggio; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (contributo minimo), sostenendo che il suo ruolo fosse marginale e fungibile, limitato al trasporto interno e assunto poco prima dell'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i parametri di sindacato sulla motivazione (controllo solo su mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione effettiva e non viziata in punti essenziali. Dai fatti di merito emergeva che Zhang è stato fermato a Trieste in prossimità del confine con la Slovenia alla guida di una Porsche Cayenne con quattro cittadini cinesi clandestini a bordo; era presente un altro veicolo che procedeva alla stessa andatura; uno dei trasportati dichiarò di essere salito circa un'ora prima; Zhang avrebbe pattuito 500 euro e tentato la fuga al controllo. La Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione all'attività organizzata per l'ingresso clandestino e motivato l'esclusione di buona fede valorizzando modalità del fatto, tipologia del veicolo, compenso, tentativo di fuga e presenza di altro veicolo. Quanto all'attenuante ex art. 114 c.p., la Corte ha ritenuto che il ruolo di autista fosse cruciale e non marginale: per riconoscere la minima partecipazione è necessario che il contributo sia di efficacia causale trascurabile rispetto all'intero reato, condizione non verificata nel caso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (con ulteriore onere economico legato all'inammissibilità, come indicato nella decisione).
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5
Richiamata dalla difesa come possibile quadro normativo alternativo (conducente che trasporta all'interno del territorio nazionale), ma la Corte di merito ha ritenuto che i fatti dimostravano partecipazione alla condotta diretta a procurare l'ingresso clandestino e quindi ha escluso l'applicabilità della tesi difensiva basata su tale comma
codice penale, art. 114
L'art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante della minima partecipazione) è stato interpretato dalla Corte in senso restrittivo: non basta una minore efficacia causale rispetto ad altri correi, occorre un ruolo del tutto marginale e di efficacia causale trascurabile per l'evento, condizione non riscontrata nella qualità di autista svolta dal ricorrente
Massime di principio
- In sede di cassazione le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riferiscono a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è consentita una rilettura libera e alternativa degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito
- Prove dinamiche e circostanziali (vicinanza al confine, tipologia del veicolo, presenza di altro mezzo coordinato, tempo di salita a bordo dichiarato dai trasportati, compenso pattuito, tentativo di fuga) possono legittimamente fondare la conclusione sulla consapevolezza del conducente in ordine alla clandestinità
- La mera possibilità che i trasportati siano entrati in Italia con altro veicolo non invalida automaticamente la ricostruzione della partecipazione all'organizzazione dell'ingresso clandestino se gli elementi fattuali contraddicono quella ipotesi
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione è necessario dimostrare che il contributo del singolo sia stato davvero marginale e trascurabile nell'economia del reato; la funzione di autista può risultare, a seconda del caso, elemento essenziale e quindi incompatibile con l'attenuante
- Richieste istruttorie aggiuntive (es. acquisizione GPS) devono essere prospettate con precisione e dimostrare come l'elemento probatorio richiesto sarebbe stato decisivo per disarticolare il ragionamento motivazionale dei giudici: semplici richieste di approfondimento non garantiscono l'accoglimento in cassazione
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